La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] In questo comma dell'articolo 4 il periodo "Nelle attività di supporto è ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante." è stato aggiunto ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.
[3] Il comma 2 ter dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1995.
[4] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 del 1995.
[5] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 del 1995.
[6] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 del 1995.