La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 10 del 1995.
[3] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 del 1995.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 del 1995.
[5] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 del 1995.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "U.S.S.L." sono state sostituite dalle parole "Azienda Sanitaria" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 1995.
[7] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 10 del 1995.
[8] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 1995.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "UU.SS.SS.LL." sono state sostituite dalle parole "Aziende Sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 1995.