Legge regionale n. 31 del 30 giugno 1992  ( Versione vigente )
"Disposizioni in merito alle modalità del controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie." [1]
(B.U. 08 luglio 1992, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
1. 
Il controllo preventivo sugli atti del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, in ambito Sanitario, è esercitato, con le modalità indicate negli articoli seguenti, dalla Giunta Regionale, che si avvale per l'istruttoria dei settori dell'Assessorato Regionale competente in materia di sanità. Alla Giunta Regionale è demandata l'adozione delle misure organizzative atte a garantire, anche mediante l'obbligatoria indizione di conferenze di Servizi intersettoriali, l'esame contestuale in sede istruttoria delle problematiche connesse all'atto sottoposto a controllo.
Art. 2. 
1. 
La Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo preventivo limitatamente agli atti sottoelencati delle Aziende Sanitarie:
[3]
a) 
il programma di attività triennale e relative variazioni;
b) 
il programma di attività annuale e relative variazioni
c) 
a destinazione dell'eventuale avanzo;
d) 
la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;
e) 
il bilancio consuntivo di esercizio;
f) 
il piano di organizzazione e le sue eventuali variazioni;
g) 
la disciplina dei rapporti con l'Università.
2. 
Gli atti adottati dalla Giunta Regionale nell'esercizio della funzione, di cui al comma 1, non sono soggetti a controllo.
Art. 3.[4] 
1. 
Gli atti sottoposti al controllo della Giunta Regionale devono essere trasmessi al settore regionale competente, al fine dell'istruttoria entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza. Le procedure e le modalità operative per la relativa trasmissione sono disciplinate con provvedimento della Giunta Regionale.
2. 
Gli atti, non soggetti al controllo e non dichiarati immediatamente esecutivi, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede dell'Azienda Sanitaria.
Art. 4. 
1. 
Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, l'Assessore Regionale competente in materia di sanità può invitare l'Azienda Sanitaria interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
[5]
2. 
Il Settore regionale competente può chiedere direttamente alla Azienda Sanitaria interessata informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò è utile ai fini dell'esame dell'atto.
[6]
Art. 5. 
1. 
Il controllo degli atti avviene nel rispetto del termine, di cui all' art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e può estrinsecarsi anche sotto forma di silenzio-assenso, salvo i casi in cui gli atti sottoposti a controllo determinano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione da coprire con risorse proprie di quest'ultima.
2. 
Il termine per l'esercizio del controllo può essere interrotto una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio, da parte dell'Assessore Regionale competente in materia di sanità. In tal caso i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi al Settore Regionale competente, al fine dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla richiesta a pena di decadenza e da tale data decorre nuovamente il termine per l'esercizio del controllo.
[7]
3. 
I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.
Art. 6.[8] 
1. 
La Giunta Regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio delle funzioni di controllo, può:
a) 
dichiarare la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo;
b) 
pronunciarne l'annullamento o la non approvazione;
c) 
approvare l'atto medesimo.
2. 
Le decisioni di cui al comma 1 e la richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi di giudizio di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono comunicate all'Azienda Sanitaria interessata entro la scadenza del termine di controllo a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o posta elettronica. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo del provvedimento.
3. 
Il testo integrale del provvedimento della Giunta Regionale, ad esclusione di provvedimenti di approvazione, è comunicato entro trenta giorni all'Azienda Sanitaria interessata.
Art. 7. 
1. 
La Giunta Regionale è delegata ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie.
[9]
Art. 8. 
1. 
Gli uffici regionali competenti ad esercitare il controllo, di cui alla presente legge, possono avvalersi, per l'istruttoria degli atti sottoposti a tale attività, di collaborazioni specialistiche da realizzare sia a mezzo di consulenza specifica quanto mediante contratti a tempo determinato ed anche con il ricorso a forme di comando a tempo parziale.
Art. 9. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, comma 6, dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 1992
Gian Paolo Brizio

Note:

[1]

Nel titolo della legge le parole "UU.SS.SS.LL." sono state sostituite dalle parole "Aziende Sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 1995.

[2] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 10 del 1995.

[3] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 del 1995.

[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 del 1995.

[5] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 del 1995.

[6] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "U.S.S.L." sono state sostituite dalle parole "Azienda Sanitaria" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 1995.

[7] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 10 del 1995.

[8] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 del 1995.

[9] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "UU.SS.SS.LL." sono state sostituite dalle parole "Aziende Sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 10 del 1995.