"Modificazioni alla legge 'Ordinamento delle Comunità Montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992."
(B.U. 24 giugno 1992, n. 26)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'art. 2, comma 2, della legge sull'ordinamento delle Comunità Montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992 è così emendato:
-
la lett. d) viene così sostituita: "
";
d) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
-
al punto 21 della lett. d), vengono cancellati i Comuni di: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno;
-
dopo il punto 38 della lett. f), viene aggiunto un nuovo punto che recita: "
";
g) nella Provincia di Biella
-
dopo il punto 43 della lett. g), viene aggiunto un nuovo punto che recita: "
";
h) nella Provincia di Novara
-
dopo la lett. h), viene inserita una nuova zona omogenea individuata in: "
".
44) i Comuni dei due laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 giugno 1992
Gian Paolo Brizio