Legge regionale n. 29 del 18 giugno 1992  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge 'Ordinamento delle Comunità Montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992."
(B.U. 24 giugno 1992, n. 26)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L'art. 2, comma 2, della legge sull'ordinamento delle Comunità Montane approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992 è così emendato:
la lett. d) viene così sostituita: "
d) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
";
al punto 21 della lett. d), vengono cancellati i Comuni di: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno;
dopo il punto 38 della lett. f), viene aggiunto un nuovo punto che recita: "
g) nella Provincia di Biella
";
dopo il punto 43 della lett. g), viene aggiunto un nuovo punto che recita: "
h) nella Provincia di Novara
";
dopo la lett. h), viene inserita una nuova zona omogenea individuata in: "
44) i Comuni dei due laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 1992
Gian Paolo Brizio