Legge regionale n. 28 del 18 giugno 1992  ( Versione vigente )
"Ordinamento delle Comunità Montane.".
(B.U. 24 giugno 1992, n. 26)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITÀ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Le disposizioni della presente legge sono rivolte al riordino territoriale ed alla definizione dei compiti delle Comunità Montane in attuazione dell' art. 28 della legge 142/90 , nel quadro delle finalità di cui agli artt. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione.
Art. 2. 
(Delimitazione delle zone omogenee montane)
1. 
I territori montani della Regione sono quelli classificati tali, ai sensi della legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
In attesa della revisione delle circoscrizioni provinciali in seguito all'istituzione delle nuove province di Biella e di Verbania e sino all'entrata in vigore della legge sul riordino delle Unità Socio Sanitarie Locali, i territori di cui al comma precedente, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono ripartiti in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee:
a) 
nella provincia di Alessandria:
1) 
i Comuni delle Valli Curone Grue Ossona:

Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgroppo, San Sebastiano Curone.
2) 
i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti:

Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera.
3) 
i Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese:

Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.
4) 
i Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro:

Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
b) 
nella provincia di Asti:
5) 
i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida:

Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
c) 
nella provincia di Cuneo:
6) 
i Comuni delle Valli Po Bronda e Infernotto:

Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di: Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello.
7) 
i Comuni della Valle Varaita:

Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di: Costigliole Saluzzo, Verzuolo.
8) 
i Comuni della Valle Maira:

Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
9) 
i Comuni della Valle Grana:

Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Caraglio.
10) 
i Comuni della Valle Stura:

Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo.
11) 
i Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio:

Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di: Boves, Peveragno.
12) 
i Comuni delle Valli Monregalesi:

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì.
13) 
i Comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.
14) 
i Comuni dell'Alta Langa Montana:

Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
d) 
nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
[1]
15) 
i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:

Baceno, Crodo, Formazza, Premia.
16) 
i Comuni della Valle Vigezzo:

Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
17) 
i Comuni della Valle Antrona:

Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella;
18) 
i Comuni della Valle Anzasca:

Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo.
19) 
i Comuni della Valle Ossola:

Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vigogna.
20) 
i Comuni della Val Strona:

Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona.
21) 
i Comuni del Cusio Mottarone:

Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto.
[2]
22) 
i Comuni della Val Grande:

Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.
23) 
i Comuni dell'Alto Verbano:

Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
24) 
i Comuni della Valle Cannobina:

Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
e) 
nella provincia di Torino:
25) 
i Comuni della Valle Pellice:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.
26) 
i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca:

Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
27) 
i Comuni del Pinerolese Pedemontano:

Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo.
28) 
i Comuni della Val Sangone:

Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.
29) 
i Comuni della Bassa Valle di Susa e della Val Cenischia:

Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
30) 
i Comuni dell'Alta Valle di Susa:

Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
31) 
i Comuni della Val Ceronda e Casternone:

Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella.
32) 
i Comuni delle Valli di Lanzo:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù.
33) 
i Comuni dell'Alto Canavese:

Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga.
34) 
i Comuni delle Valli Orco e Soana:

Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.
35) 
i Comuni della Valle Sacra:

Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo.
36) 
i Comuni della Val Chiusella:

Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
37) 
i Comuni della Dora Baltea Canavesana:

Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.
f) 
nella provincia di Vercelli:
38) 
i Comuni della Valsesia:

Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Guardabosone, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
g) 
nella Provincia di Biella:
[3]
39) 
i Comuni della Valle Sessera:
Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray Biellese, Sostegno.

40) 
i Comuni della Valle di Mosso:
Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio.

41) 
i Comuni dell'Alta Valle del Cervo-La Bursch:
Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo.

42) 
i Comuni della Bassa Valle del Cervo:
Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Sagliano Micca, Tavigliano, Tollegno.

43) 
i Comuni della Valle dell'Elvo:
Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.

h) 
nella Provincia di Novara:
[4]
44) 
i Comuni dei due laghi:
Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.

Art. 3. 
(Costituzione della Comunità Montana)
1. 
Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, è costituita, in attuazione degli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , la Comunità Montana, Ente Locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.
Art. 4. 
(Fasce altimetriche territoriali)
1. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, saranno individuate fasce altimetriche territoriali, ai sensi del comma 4° dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nell'ambito di quelle Comunità Montane ove tale individuazione si renda necessaria per una più precisa indicazione delle omogeneità socio-economiche ed al fine della possibile graduazione e differenziazione degli interventi.
Art. 5. 
(Variazioni territoriali della Comunità Montana)
1. 
Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, sono disposte con legge regionale, sentite le Comunità ed i Comuni interessati.
2. 
Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dell' art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunità Montane.
3. 
L'aggregazione e la fusione di più Comunità Montane, così come la scissione di una di esse, sono normate con legge regionale.
Art. 6. 
(Finalità e funzioni della Comunità Montana)
1. 
La Comunità Montana, attraverso l'attuazione di piani pluriennali e di progetti speciali integrati e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con gli altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità Montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale; tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarità delle realtà montane.
2. 
Alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
 
- gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Economica Europea e dalla legge nazionale e regionale;
 
- esercita, secondo le procedure previste dall'art. 30 della presente legge, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
 
- realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
 
- concorre alla formazione del "Piano territoriale Provinciale e Metropolitano" della Provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Tale piano dovrà comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle Comunità interessate;
 
- favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nella zona omogenea;
 
- può trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente legge, in Unione di Comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.
Art. 7. 
(Attribuzioni)
1. 
In applicazione dell' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nell'organizzare, attraverso gli Enti Locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunità Montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano.
2. 
Con gli atti regionali di attuazione delle normative della Comunità Economica Europea o nazionali vengono individuati gli interventi speciali per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal comma 1° dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. 
L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui al comma precedente, è di competenza delle Comunità Montane, alle quali sono affidate le relative attribuzioni amministrative.
Art. 8. 
( Statuto )
1. 
La Comunità Montana adotta il proprio Statuto ai sensi del comma 2° dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. 
Lo Statuto , nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre le forme: della collaborazione fra la Comunità Montana, i Comuni e gli altri Enti operanti sul territorio; della partecipazione popolare; dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. 
Lo Statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'Ente.
Art. 9. 
(Approvazione)
1. 
Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità Montana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Nella predisposizione dello Statuto la Comunità Montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. 
Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto .
4. 
Lo Statuto , soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Art. 10. 
(Regolamenti)
1. 
Nel rispetto della legge e dello Statuto , la Comunità Montana adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Titolo II. 
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 11. 
(Organi della Comunità Montana)
1. 
Sono Organi della Comunità Montana:
a) 
il Consiglio;
b) 
la Giunta;
c) 
il Presidente.
Art. 12. 
(Costituzione del Consiglio della Comunità Montana)
1. 
Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.
2. 
Ad ogni Comune spettano quali rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana:
[5]
a) 
il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) 
due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.
3. 
In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
4. 
La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. 
La seduta di cui al comma precedente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
6. 
Il Regolamento per il funzionamento dei Consiglio stabilisce norme per la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai gruppi consiliari e per la nomina di capigruppo.
7. 
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
Art. 13. 
(Competenze del Consiglio)
1. 
Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.
2. 
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 
- lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
- il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
 
- l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
 
- la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad esse delegate dalla Regione;
 
- le relazioni previsionali e programmatiche;
 
- i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 
- i conti consutivi;
 
- la contrazione dei mutui e relativi Piani finanziari;
[6]
 
- i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
 
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 
- le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
 
- la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;
 
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
 
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
 
- gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 
- la nomina, la designazione e la revoca di proprii rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni.
 
- I Piani Regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti ai sensi delle vigenti leggi
[7]
3. 
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
Art. 14. 
(Durata in carica)
1. 
Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
2. 
Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
3. 
I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale.
4. 
Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 15. 
(Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri)
1. 
Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme della legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili.
2. 
Lo Statuto può prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere e sui modi di sostituzione, nonchè sulla convalida, da parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.
Art. 16. 
(Costituzione della Giunta della Comunità Montana)
1. 
La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto , in misura non superiore a tre per le Comunità Montane costituite da non più di otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunità Montane costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a 7 per le Comunità Montane costituite da oltre quattordici Comuni.
Art. 17. 
(Elezione)
1. 
Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. 
L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. 
L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall' art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
4. 
Lo Statuto può prevedere l'elezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunità Montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunità Montana.
Art. 18. 
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)
1. 
Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Si applicano le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 dell' art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. 
Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 19. 
(Attribuzioni della Giunta)
1. 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. 
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
Art. 20. 
(Il Presidente)
1. 
Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè all'esecuzione degli atti.
2. 
Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla Comunità Montana.
Titolo III. 
UFFICI E PERSONALE
Art. 21. 
(Segretario della Comunità Montana)
1. 
Ferme restando le disposizioni dell' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale, la Comunità Montana ha un Segretario titolare dipendente di ruolo.
2. 
Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. 
Lo Statuto e il Regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. 
Le Comunità Montane che abbiano vacante il posto in organico di segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono nel primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo caso all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 
La normativa di cui all' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in ordine alla responsabilità del Segretario degli Enti locali e dei dirigenti dei servizi si applica al Segretario ed ai dirigenti dei servizi della Comunità Montana.
6. 
In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 le Comunità Montane con popolazione inferiore ai seimila abitanti risultanti al censimento 91 potranno avvalersi a tempo parziale e tramite apposita convenzione, dell'attività del Segretario di altra Comunità Montana.
Art. 22. 
(Personale)
1. 
Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalla Comunità Montana viene determinato a norma dell' art. 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . È escluso il personale impiegato dalla Comunità Montana, cui si applicano norme diverse, previste da accordi contrattuali di diritto privato a base nazionale stipulati e sottoscritti dall'U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) per conto delle Comunità Montane, di cui all' art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93 .
Art. 23. 
(Personale tecnico forestale)
1. 
Le Comunità Montane singolarmente o in convenzione tra loro, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale dovranno dotarsi in assenza di loro riconosciute idonee preesistenti strutture, di un esperto in scienze forestali quale dipendente di ruolo anche al fine di consentire una adeguata politica regionale forestale.
2. 
All'onere finanziario relativo alle strutture di cui al comma 1 le Comunità Montane provvederanno attraverso ad apposito finanziamento erogato dalla Regione.
Art. 24. 
(Ufficio di Statistica)
1. 
Lo Statuto della Comunità Montana, nello stabilire l'ordinamento degli uffici, prevede, tramite l'utilizzo del proprio personale, l'istituzione di un Ufficio di Statistica, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
Titolo IV. 
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO - PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI
Art. 25. 
(Formazione, adozione ed approvazione del piano)
1. 
Entro un anno dall'approvazione dello Statuto , la Comunità Montana predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all' art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. 
La Giunta della Comunità Montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. 
Il Consiglio della Comunità Montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità Montana alla Presidenza della Giunta Regionale.
5. 
La procedura di cui al precedente comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
Art. 26. 
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonchè di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla Giunta Regionale.
2. 
Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.
3. 
Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea, statale e regionale affidati alla competenza della Comunità Montana nell'ambito della sua validità temporale.
4. 
L'individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4. dell' art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le quali concorrono alla formazione del Piano Territoriale Provinciale o del Piano Territoriale Metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6° dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.
Art. 27. 
(Programmi annuali operativi)
1. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione ''previsionale e programmatica '' allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. 
Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione ed alla Provincia.
3. 
Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Art. 28. 
(Progetti speciali integrati)
1. 
La Regione finanzia o concorre a finanziare "progetti speciali integrati" presentati entro il 31 marzo di ogni anno, dalle Comunità Montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonchè la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. 
Alla realizzazione dei "progetti speciali integrati" possono concorrere altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. 
I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti speciali integrati", qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri Enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli Organi competenti degli Enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
[8]
4. 
L'ammissibilità e priorità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
 
- della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
 
- dei benefici ambientali che ne derivano;
 
- della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'art. 4 della presente legge.

Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità Montane proponenti.

La Giunta Regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 29. 
(Oneri finanziari)
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà, a partire dall'anno finanziario 1993, in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
2. 
Per l'anno finanziario 1992 gli oneri finanziari vengono definiti in sede di predisposizione del relativo assestamento.
Titolo V. 
RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI
Art. 30. 
(Convenzione)
1. 
La Regione promuove e partecipa a rapporti convenzionali tra la Comunità Montana ed il Comune escluso dalla medesima in attuazione dell' art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , per la realizzazione, da parte della Comunità Montana, di interventi speciali per la montagna, in forza di normative della Comunità Economica Europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. 
La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunità Montana ed il Comune interessato.
Art. 31. 
(Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata)
1. 
I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità Montana.
2. 
I Comuni di cui al precedente comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. 
La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure d'attuazione.
4. 
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
5. 
I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità Montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell' art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , sono regolati da apposita convenzione.
6. 
Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell' art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità Montana.
7. 
La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
Art. 32. 
(Comunità Montana Unione di Comuni)
1. 
In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunità Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. 
Tale costituzione puo avvenire su proposta del Consiglio della Comunità Montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati: l'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. 
Gli Organi dell'Unione sono gli Organi della Comunità Montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. 
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
5. 
Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o più Comuni facenti parte di una Comunità Montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'Unione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati.
Art. 33. 
(Servizi - Forme associative e di cooperazione)
1. 
La Comunità Montana può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. 
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Art. 34. 
(Revisore dei conti)
1. 
Il Consiglio della Comunità Montana elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati un Revisore dei conti.
2. 
Il Revisore dei conti deve essere scelto:
 
- tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti;
 
- tra gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti operanti in Piemonte;
 
- tra gli iscritti negli Albi dei Ragionieri operanti in Piemonte.
3. 
Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.
4. 
Il Revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e dai Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Art. 35. 
(Controllo sugli Organi e sugli atti della Comunità Montana)
1. 
Ai sensi dell' art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alla Comunità Montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.
Titolo VI. 
COORDINAMENTO REGIONALE
Art. 36. 
(Comitato di coordinamento regionale)
1. 
Presso la Presidenza della Giunta Regionale, con decreto del Presidente della Giunta, è costituito un Comitato di Assessori cui è demandato il coordinamento della politica regionale per la montagna. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta.
2. 
Direttive annuali per il coordinamento della politica regionale per la montagna sono emanate dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui al precedente comma 1.
3. 
La Segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario regionale della seconda qualifica dirigenziale.
Art. 37. 
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane)
1. 
È costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane quale Organo consultivo della Giunta. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunità Montane e la Giunta esecutiva della Delegazione Regionale dell'U.N.C.E.M..
2. 
La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta Regionale.
Titolo VII. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 38. 
(Estinzioni)
1. 
In base alla determinazione assunte all'art. 2 sono estinte le seguenti Comunità Montane costituite con L.R. 11 agosto 1973, n. 17 e successive modifiche:
 
- Prealpi Biellesi;
 
- Bassa Valle dell'Elvo.
2. 
Le disposizioni di cui all'art. 2 ed al precedente comma esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo e cioè con il rinnovo dei Consigli di Comunità Montane, fatta eccezione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dell'esclusione del comune di Biella dalla Comunità Montana "Bassa Valle Cervo e Valle Oropa"; il Consiglio di detta Comunità dovrà pertanto ricostruirsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dal successivo art. 39.
[9]
Art. 39. 
(Variazioni nella costituzione della Comunità Montana)
1. 
Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunità Montana con l'inserimento e/o l'esclusione di uno o più Comuni, il Consiglio della Comunità si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunità, designati ai sensi dell'art. 12 della presente legge, e/o con la esclusione dei rappresentanti del o dei Comuni esclusi dalla Comunità.
2. 
La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunità Montana è convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta, secondo le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.
Art. 40. 
(Costituzione di nuove Comunità Montane)
1. 
Nel caso di costituzione di nuove Comunità Montane che comporti l'estinzione di Comunità Montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunità estinte che assume i poteri degli Organi delle stesse sino all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunità ed all'elezione dei nuovi Organi.
2. 
La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunità Montane è convocata dal Presidente della Giunta Regionale ed ha luogo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva delle nuove Comunità Montane.
3. 
Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunità Montane estinte.
4. 
Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta con le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.
Art. 41. 
(Regolazione dei rapporti)
1. 
Il Presidente della Giunta Regionale, con propri decreti, regola i rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunità Montane, ai sensi del comma 2° dell'art. 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142 od a successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge.
Art. 42. 
(Abrogazioni)
2. 
È inoltre abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 43. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'entrata in vigore di specifica normativa sui Segretari degli Enti locali, il Segretario della Comunità Montana deve possedere i titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali. Sono fatte salve le posizioni acquisite dai Segretari delle Comunità Montane in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
La presentazione dei progetti speciali integrati di cui all'art. 28, per l'anno 1992, dovrà avvenire entro il 30 settembre dello stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 1992
Gian Paolo Brizio.

Note:

[1] Nella lettera d del comma 2 dell'articolo 2 le parole "nella provincia di Novara" sono state sostituite dalle parole "nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1992 entrata in vigore nella stessa data.

[2] In questo punto della lettera d del comma 2 dell'articolo 2 i Comuni di "Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno" sono stati cancellati ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1992 entrata in vigore nella stessa data.

[3] La lettera g del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1992. entrata in vigore nella stessa data.

[4] La lettera h del comma 2 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1992. entrata in vigore nella stessa data

[5] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 72 del 1995.

[6] In questo punto dell'articolo 13 le parole "e relativi Piani finanziari " sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 54 del 1995.

[7] Questo punto dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 54 del 1995.

[8] Nel comma 3 dell'articolo 28 le parole "Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri Enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli Organi competenti degli Enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 54 del 1995.

[9] L'art. 25 della l.r. 72/1995 proroga i termini previsti in questo comma al 31 dicembre 1996.