"Integrazione dell' art. 49 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali."
(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
articolo 49 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 , è aggiunto il seguente comma 4: "
Nel caso di richiesta, avanzata nei termini di cui al comma 3, di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, e limitatamente ai procedimenti iniziati in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ma conclusisi in data successiva, l'onere a carico dell'Amministrazione regionale può concernere parcelle di più legali, purchè nell'ambito di una spesa massima complessiva a tale titolo di lire 20.000.000 per ciascun procedimento e per ciascun dipendente. ".
4.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 1992
Gian Paolo Brizio