"Articolo 28, L.R. 43/91. Rettifica di errore materiale."
(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'articolo 28 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, è sostituito dal seguente: "
. ".
Art. 28.
I compensi a favore degli Amministratori, dei Revisori e dei componenti il Comitato scientifico dell'I.R.E.S. sono attribuiti nelle misure di seguito indicate:
Consiglio di amministrazione: |
|
Presidente |
L. 15.000.000 lorde annue |
Vice presidente |
L. 9.000.000 lorde annue |
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori: |
|
Presidente |
L. 2.500.000 lorde annue |
Componenti effettivi |
L. 1.500.000 lorde annue |
Componenti del Comitato scientifico: |
|
Presidente |
L. 4.000.000 lorde annue |
Componenti |
L. 3.000.000 lorde annue |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 1992
Gian Paolo Brizio