Legge regionale n. 26 del 23 aprile 1992  ( Versione vigente )
"Articolo 28, L.R. 43/91. Rettifica di errore materiale."
(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L'articolo 28 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, è sostituito dal seguente: "
Art. 28.
I compensi a favore degli Amministratori, dei Revisori e dei componenti il Comitato scientifico dell'I.R.E.S. sono attribuiti nelle misure di seguito indicate:
Consiglio di amministrazione:
Presidente
L. 15.000.000 lorde annue
Vice presidente
L. 9.000.000 lorde annue
Componenti effettivi del Collegio dei Revisori:
Presidente
L. 2.500.000 lorde annue
Componenti effettivi
L. 1.500.000 lorde annue
Componenti del Comitato scientifico:
Presidente
L. 4.000.000 lorde annue
Componenti
L. 3.000.000 lorde annue
.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1992
Gian Paolo Brizio