Legge regionale n. 25 del 23 aprile 1992  ( Versione vigente )
"Modifica dell' articolo 11 della L.R. 20 dicembre 1990, n. 55 'Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 , in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum '."
(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 , è sostituito dal seguente: "
1.
Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dall' articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59 . Ai componenti, aventi residenza in un Comune diverso da quello sede della Commissione, spettano altresì i rimborsi, di cui all' articolo 7, comma 7, primo periodo, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 .
" .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1992
Gian Paolo Brizio