Legge regionale n. 19 del 30 marzo 1992  ( Versione vigente )
"Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino."
(B.U. 08 aprile 1992, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino, istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 .
Art. 2. 
(Circolazione con mezzi motorizzati)
1. 
Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate.
2. 
La fruizione motorizzata è regolamentata dal Parco su tutte le strade pubbliche e private, d'intesa con il Comune interessato.
3. 
Sulle strade interne del Parco il limite massimo di velocità è fissato in trenta Km/h, con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali.
4. 
Sono esclusi dall'obbligo di osservanza dei limiti di velocità i mezzi in attività di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza.
5. 
Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma uno i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonchè i veicoli utilizzati per motivi di servizio e per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.
6. 
L'Ente Parco può autorizzare percorsi fuori strada per specificate e comprovate necessità. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato, ha carattere temporaneo ed è rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile l'apposito contrassegno.
7. 
In tutta l'area del Parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carattere motoristico.
8. 
Su tutte le strade libere all'accesso è vietato porre ostacoli, anche temporanei, al transito.
9. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 3. 
(Abbandono piccoli rifiuti)
1. 
È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti in particolare quelli derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic nic.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.
3. 
La sanzione di cui al comma due è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 4. 
(Accensione di fuochi)
1. 
L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. 
Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente Parco è ammesso l'uso di fornelli da campo e barbecue.
3. 
Limitatamente alle aree di fruizione balneare, laddove non esistano nei dintorni apposite aree debitamente autorizzate, è consentito comunque l'uso di barbecue a carbonella, purchè allestiti in modo tale da non costituire pericolo. Al termine delle operazioni detti focolai debbono essere spenti in modo accurato e certo.
4. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.
Art. 5. 
(Abbruciamenti)
1. 
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cento metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.
2. 
Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Art. 6. 
(Raccolta flora spontanea)
1. 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
2. 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali e la raccolta di specie commestibili secondo gli usi e le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto al comma tre.
3. 
Per la raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee si fa riferimento a quanto previsto all' art. 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 .
4. 
Le violazioni alla norma di cui al comma uno del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' art. 15 della legge regionale n. 32/1982 , comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' art. 15 della legge regionale n. 32/1982 , si applicano le sanzioni previste all'art. 38, sub g), della legge medesima, così come sostituito dall' art. 3 della legge 21 giugno 1984, n. 29 , pari a lire ventimila più lire cinquemila per ogni esemplare raccolto.
Art. 7. 
(Alberi di pregio ambientale)
1. 
È vietato l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi di particolare pregio ambientale e paesaggistico individuati con apposito atto deliberativo dell'Ente Parco.
2. 
Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole e i parchi e i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
Art. 8. 
(Raccolta di funghi)
1. 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, è disciplinato in base all' art. 20 della legge regionale n. 32/1982 .
2. 
Le violazioni alle norme previste al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila più lire tremila per ogni esemplare eccedente la quantità consentita, così come previsto all'art. 30, sub I), della legge regionale n. 32/1982 , così come sostituito dall' art. 3 della legge regionale n. 29/1984 .
Art. 9. 
(Raccolta prodotti del sottobosco)
1. 
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, con l'eccezione della raccolta dei funghi regolata dall'art. 8, sono sempre vietati.
2. 
È consentita la raccolta di muschi e di fragole nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale n. 32/1982 .
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 10. 
(Raccolta di insetti)
1. 
La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.
2. 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonchè l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale.
3. 
È consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Parco, raccogliere a fini collezionistici tre esemplari al giorno per specie.
4. 
Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
5. 
Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire diecimila più lire tremila per ogni esemplare eccedente il numero consentito.
Art. 11. 
(Raccolta di anfibi, molluschi e crostacei)
1. 
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione di qualsiasi specie di anfibi, molluschi e crostacei nonchè delle loro uova sono sempre vietate.
2. 
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonchè l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. 
Dal 1° luglio al 30 novembre di ogni anno è consentita la raccolta di rane previo rilascio di autorizzazione dell'Ente Parco. Tale autorizzazione deve prevedere il numero massimo di esemplari di cui è consentita la raccolta.
4. 
Le violazioni alla norma di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni esemplare.
5. 
Le violazioni alla norma di cui al comma tre comportano la sanzione amministrativa di lire venticinquemila per ogni esemplare eccedente la quantità autorizzata.
Art. 12. 
(Introduzione di cani)
1. 
L'introduzione di cani è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate e sui tracciati viari principali.
2. 
È obbligatorio l'uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della museruola per i cani da difesa.
3. 
Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma due i cani adibiti alla guardia delle greggi, ovvero i cani utilizzati per attività agro silvo pastorali, nonchè quelli utilizzati per operazioni di soccorso, fatto salvo l'obbligo dell'operatore agricolo-forestale o del pastore di mantenere un costante controllo dell'animale.
4. 
La presenza di cani da guardia delle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
5. 
È fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente Parco la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del Parco stesso.
6. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 13. 
(Utilizzo di cavalli)
1. 
La presenza e/o l'utilizzo di cavalli sono consentiti esclusivamente lungo le strade di accesso, entro appositi recinti aziendali nonchè lungo specifici itinerari e aree appositamente predisposte ed autorizzate.
2. 
Le violazioni alle norme di cui al comma uno comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 14. 
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
1. 
È vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a scoppio.
2. 
È consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonchè giradischi, mangianastri e simili, con esclusione delle aree di riserva naturale speciale e orientata.
3. 
L'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
4. 
Dai divieti di cui ai commi uno e due sono esclusi le apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di vigilanza e di soccorso e quelli turistico ricreativi connessi alle attività commerciali presenti nel Parco.
5. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 15. 
(Attività fotografica)
1. 
L'attività fotografica è consentita liberamente con esclusione delle aree di riserva naturale speciale, aree nelle quali tale attività può essere esercitata previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco. Essa comunque deve essere esercitata senza arrecare danni alla fauna in particolare nei periodi di riproduzione.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 16. 
(Esercizio della pesca)
1. 
L'esercizio della pesca è consentito con esclusione delle zone di protezione e riproduzione, zone individuate con apposita segnaletica.
2. 
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire duecentomila.
Art. 17. 
(Pascolo degli animali)
1. 
Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
2. 
È consentito il pascolo nei terreni di proprietà privata, purchè venga garantita l'adeguata cura e protezione per l'ambiente circostante.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire quattromila a lire quarantamila per ogni capo di bestiame.
Art. 18. 
(Attraversamento con mandrie di bestiame)
1. 
L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie può avvenire unicamente in ore diurne su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione ed alle proprietà limitrofe od alle strade.
2. 
Coloro che transitano con animali, mandrie e greggi, devono garantire il libero transito degli utenti delle strade e provvedere affinchè gli animali pericolosi siano condotti alla cavezza o con altri mezzi idonei.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila per ogni capo di bestiame.
Art. 19. 
(Campeggio)
1. 
Su tutto il territorio del Parco è vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori di aree appositamente attrezzate.
2. 
L'Ente Parco può rilasciare autorizzazione in deroga a quanto previsto al comma uno, in relazione a specifiche esigenze e particolari finalità.
3. 
Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi uno e due i proprietari dei fondi.
4. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 20.[1] 
(Navigazione)
1. 
È consentita la navigazione di unità di diporto esclusivamente nelle acque primarie, asta principale del fiume Ticino, e con motori di potenza massima pari a venti cavalli vapore.
2. 
È vietato percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.
3. 
La navigazione è vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.
4. 
È vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.
5. 
La velocità di navigazione è ridotta in prossimità di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene e porticcioli.
6. 
Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina.
Art. 21. 
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)
1. 
È vietato provvedere al lavaggio di automezzi utilizzando l'acqua del fiume Ticino, di lanche, rogge, canali, fontanili e risorgive, nonchè scaricare in essi le acque di lavaggio.
2. 
È altresì vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
3. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquemila a lire cinquantamila.
Art. 22. 
(Accesso alle aree private ed alle riserve naturali)
1. 
È sempre vietato l'accesso o il passaggio in fondi privati in attualità di coltivazione, in fondi chiusi e recintati, nelle aie e nei cortili di cascinali e mulini abitati, fatti salvi i diritti di terzi.
2. 
L'accesso alle riserve naturali speciali ed orientate è sempre subordinato ad autorizzazione dell'Ente Parco e può svolgersi solo con accompagnamento di guida.
3. 
Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al comma due i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, nonchè la forza pubblica, gli addetti alla vigilanza, allo spegnimento incendi e agli accertamenti forestali.
4. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire diecimila a lire centomila.
Art. 23. 
(Danneggiamenti)
1. 
Il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili presenti nel Parco comporta la sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila oltre alla facoltà dell'Ente Parco di rivalersi dei danni subiti.
Art. 24. 
(Manifestazioni)
1. 
È vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno del Parco senza autorizzazione della Direzione dell'Ente: tali manifestazioni debbono comunque svolgersi su aree appositamente attrezzate.
2. 
Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
Art. 25. 
(Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo)
1. 
È vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente per territorio e recante l'indicazione dei Comuni nei quali si effettua la raccolta.
2. 
È vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi d'acqua.
3. 
È vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
4. 
È vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del Parco del Ticino e/o comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprietà.
5. 
È vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
6. 
Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi uno e cinque è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul greto del fiume; in acqua è sempre vietato l'uso di mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni.
7. 
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.
Art. 26. 
(Divieti temporanei di accesso)
1. 
L'Ente Parco può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone devono essere appositamente segnalate.
2. 
L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila.
Art. 27. 
(Deroghe)
1. 
L'Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purchè non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. 
Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. 
Il personale dell'Ente Parco, può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le direttive ed i programmi del Consiglio Direttivo.
Art. 28. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all' art. 14 della legge regionale n. 53/1978 , previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 29. 
(Procedure)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
2. 
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. 
Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 22, saranno introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. 
Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 marzo 1992
Gian Paolo Brizio

Note: