"Modificazione dell' art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attività contrattuale della Regione)."
(B.U. 08 aprile 1992, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
La
lett. g) dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 , è sostituita dalla seguente: "
quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta. " .
g)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 1992
Gian Paolo Brizio