La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2004.
[2] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 del 2004.
[3] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 del 2004.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale " sono state aggiunte le parole "secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.
[5] Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono state aggiunte le parole "in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale" ad opera dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.
[6] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 2004.
[7] L'articolo 6 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 del 2004.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 6 ter dopo le parole "Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale" sono state aggiunte le parole "in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 del 2004 tramite l'inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 9/2004.
[9] Il comma 6 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 22 del 2009.
[10] La lettera b bis del comma 1 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[11] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
[12] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[13] Il comma 3 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[14] La lettera a del comma 1 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
[15] La lettera f del comma 1 dell'articolo 20 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[16] La lettera f bis del comma 1 dell'articolo 20 è stata inserita dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[17] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "da almeno un quarto dei Consiglieri" sono state sostituite dalle parole "da almeno due Consiglieri " ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
[18] L'articolo 23 bis è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[19] Il comma 1 dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 5 del 2014.
[20] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[21] Il comma 5 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 58 del 2000.
[22] Nella lettera e del comma 1 dell'articolo 28 le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 1" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 del 2004.
[23] L'articolo 29 bis è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2014.
[24] Nel comma 1 dell'articolo 32 le parole "ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 del 2004.