Art. 5.
(Tipologia degli interventi)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'Ente attua i seguenti interventi:
a)
erogazione di borse di studio;
b)
interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
c)
servizi di ristorazione;
e)
servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
f)
servizi editoriali e librari;
g)
servizi di assistenza sanitaria;
i)
ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2.
I benefici ed i servizi di cui ai punti a), d) e h) del comma uno vengono assegnati per concorso.
3.
I servizi di cui ai punti c) e d) di cui al comma uno vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4.
L'Ente può erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al punto a) di cui al comma uno, anche attraverso contratti convenzioni con altri Enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.
(Borse di studio)
1.
Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).
2.
Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
[4]
3.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale.
[5]
(Importo e modalità di erogazione delle borse di studio)
1.
La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonchè la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell'anno precedente.
2.
L'erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell'importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l'Amministrazione regionale.
3.
Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un'apertura di credito pari all'importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.
4.
Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l'erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l'intero importo della borsa.
5.
Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
6.
Successivamente all'accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell'eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.
7.
Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all'importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.
8.
Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato.
9.
Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.
(Borse di studio per la mobilità internazionale)
1.
Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 6.
2.
Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.
[8]
3.
La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
4.
L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2.
Art. 7.
(Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale)
1.
L'Ente può in collaborazione con con le Università, predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attività di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dall'
art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
.
2.
La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'Ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3.
Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a)
i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b)
le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c)
a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d)
al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
Art. 8.
(Servizio di ristorazione)
1.
Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazione tra le Università e gli Enti locali.
2.
Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralità di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
3.
L'Ente regolamenta le modalità di utilizzazione del servizio di ristorazione e di controllo dell'accesso, nonchè l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.
Art. 9.
(Servizi abitativi)
1.
Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2.
Al servizio abitativo si accede per concorso.
3.
Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.
4.
Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Ente, questo può assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.
5.
L'Ente può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6.
Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.
Art. 10.
(Servizio editoriale e librario)
1.
Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.
Art. 12.
(Prestiti d'onore)
1.
Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.
2.
Per far fronte a tale prestazione, l'Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.
Art. 13.
(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)
1.
Per gli studenti portatori di handicap l'Ente, a norma della Legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, prevede specifici interventi sia individuali che collettivi.
2.
Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.