Legge regionale n. 11 del 24 febbraio 1992  ( Versione vigente )
"Sostituzione dell' art. 2, 3° comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9 , di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38 , recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '."
(B.U. 04 marzo 1992, n. 10)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' art. 2, 3° comma della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
3.
Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse.
" .
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 febbraio 1992
Gian Paolo Brizio