Legge regionale n. 10 del 07 febbraio 1992  ( Versione vigente )
"Modificazione alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53 . 'Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino '."
(B.U. 12 febbraio 1992, n. 7)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 12, comma 1, lett. h), della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 , dopo le parole "
caratteristiche storico-ambientali dei luoghi
" sono aggiunte le parole: "
la costruzione di strutture ed impianti tecnologici quali oleodotti, metanodotti, strutture per la ricerca petrolifera, ivi comprese le relative infrastrutture necessarie all'utilizzo degli impianti, è autorizzabile, con esclusione delle aree classificate come riserva naturale nel Piano d'area del parco, subordinatamente alla stipulazione di apposite convenzioni con la Regione, sentito l'Ente di gestione del parco, previa informazione alla competente Commissione del Consiglio Regionale e previa presentazione di adeguati studi di impatto ambientale che debbono essere accompagnati da programmi previsionali dei possibili sviluppi degli interventi: ogni opera è comunque sottoposta all'autorizzazione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
" .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 1992
Gian Paolo Brizio