Legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1992  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge."
(B.U. 22 gennaio 1992, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è istituita con la presente legge la Riserva naturale orientata delle Baragge.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale orientata delle Baragge, suddivisa in nuclei ed incidente sui Comuni di Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Masserano, Roasio, Romagnano Sesia e Rovasenda, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. 
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge".
3. 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all' articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge sono così specificate:
a) 
tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili;
b) 
consentire, qualificare e valorizzare le attività agricole presenti nell'area;
c) 
assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attività agricole presenti.
Art. 4.[1] 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè.
2. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è così composto:
a) 
cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;
b) 
due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;
c) 
un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;
d) 
un membro nominato dalla Comunità montana Bassa Valle Cervo e Oropa;
e) 
un membro nominato dal Consiglio regionale;
f) 
tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;
g) 
due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.
3. 
I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell' articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 .
Art. 5.[2] 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo, l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè si avvale del personale individuato nella pianta organica di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6. 
(Vincoli e permessi)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
aprire nuove discariche;
c) 
esercitare l'attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi non costituenti attività venatoria e previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 , con particolare riferimento alle catture;
d) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
f) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico che sono definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 9;
g) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
h) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi il collegamento della Superstrada pedemontana e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole;
i) 
effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale è comunque consentito:
a) 
svolgere le attività agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attività stesse, interventi che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;
b) 
effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 , e richiamati al comma 1, sub c), del presente articolo;
c) 
effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
3. 
Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
4. 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui al successivo articolo 9.
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso o depositato.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1, del precedente articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) e i), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
6. 
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
7. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689 .
9. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza della Riserva naturale orientata delle Baragge è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 5;
b) 
agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.
Art. 9. 
(Piano naturalistico)
1. 
La Riserva naturale orientata delle Baragge è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all' articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 .
2. 
Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall' articolo 7 della legge regionale 57/79 , anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilità ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 10. 
(Finanziamenti per le opere di tabellazione)
1. 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1992.
Art. 11. 
(Finanziamenti per la gestione)
1. 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge".
2. 
Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di cui al comma 1° è stabilito con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 1992.
Art. 12. 
(Entrate)
1. 
I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 1992
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS

Note: