Legge regionale n. 2 del 14 gennaio 1992  ( Versione vigente )
"Integrazione e modifiche alla L.R. 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari."
(B.U. 22 gennaio 1992, n. 04)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 , è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento è assegnato, per il proprio funzionamento, personale nella seguente misura:
a)
due unità, per i Gruppi cui è iscritto un solo Consigliere;
b)
un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo.
La specificazione delle qualifiche funzionali del predetto personale è contenuta nella tabella A allegata alla presente legge.
Il personale in servizio presso i Gruppi consiliari è assegnato al Consiglio e distaccato presso i Gruppi con le modalità, di cui all'articolo 3. Esso dipende funzionalmente dai Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 5.
".
Art. 2. 
1. 
Il personale che alla data del 30 giugno 1991 prestava servizio presso i Gruppi consiliari o che vi ha prestato servizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda e con le modalità indicate nei commi 2 e 3, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo unico regionale individuate ai sensi della L.R. 20/81 .
2. 
L'inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso riservato e al possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime, fatta eccezione per l'età. Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali predette, ma che ha maturato complessivamente presso i Gruppi consiliari tre anni di anzianità risultante da atti formali dell'Ufficio di Presidenza, adottati ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 20/81 , può concorrere per l'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore.
3. 
I bandi di concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici nonchè le modalità e le procedure per lo svolgimento dei concorsi riservati sono regolati dalle norme della legislazione regionale in materia.
4. 
L'inquadramento decorre dalla data di approvazione delle graduatorie, nel rispetto della vigente normativa regionale.
5. 
Al momento dell'assunzione in ruolo regionale del personale, di cui al comma 1, ai Gruppi consiliari vengono rimborsati gli oneri relativi al trattamento di fine rapporto, in quanto dovuto in base alla legislazione regionale in materia.
Art. 3. 
1. 
Ai Gruppi consiliari, che si avvalgono solo in parte di personale regionale di ruolo o di personale dipendente da altri Enti pubblici a tale fine comandato presso la Regione, spetta, a richiesta, entro il limite di un terzo del contingente numerico complessivo previsto per il Gruppo dalla allegata tabella A, un finanziamento sostitutivo, per ogni unità di personale a cui rinunciano, pari al costo globale iniziale del personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali determinate al limite massimo della tabella allegata, nonchè un finanziamento pari al totale del monte ore straordinari minimo previsto per ciascun dipendente regionale, calcolato sulla base delle tariffe orarie previste per le predette qualifiche funzionali.
2. 
I relativi fondi possono essere utilizzati dai Gruppi consiliari per le esigenze di funzionamento e di informazione sulla loro attività.
3. 
Allorchè sono state inutilmente esperite le procedure previste dall' articolo 2 della L.R. 20/81 , la Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può, a richiesta del Presidente di ciascun Gruppo consiliare, conferire incarico a termine ad estranei all'Amministrazione regionale. Detto incarico cessa con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, e revocato in caso di scioglimento del Gruppo al quale l'incaricato è stato assegnato e può comunque essere revocato in ogni momento su proposta del Presidente del Gruppo che l'ha proposto.
[1]
4. 
Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento normativo, economico e disciplinare degli incaricati, di cui al comma 3, è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale di ruolo, in quanto applicabili.
5. 
L'incarico, di cui ai commi 3 e 4, non precostituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo unico regionale.
6. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, da parte dei Gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria dell'articolo 6.
Art. 4. 
1. 
La dotazione organica del personale regionale è aumentata nelle diverse qualifiche funzionali delle unità risultanti dalla tabella B allegata alla presente legge.
Art. 4 bis.[2] 
(...)
Art. 5. 
1. 
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:
a) 
per quanto attiene alle retribuzioni da corrispondere al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, mediante riduzione del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa, relativo all'erogazione di finanziamento ai Gruppi consiliari ed aumento, per pari importo complessivo, dei capitoli 200 e 220;
b) 
per quanto attiene agli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 2, nonchè ai contributi sostitutivi, di cui al comma 1 dell'articolo 3, mediante utilizzazione dello stanziamento residuo del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa;
c) 
per quanto attiene ai contratti a termine, di cui ai commi 3, 4, 5 dell'articolo 3, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa;
d) 
agli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'aumento della dotazione organica e valutati in lire 300.000.000, mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti ai capitolo 200 e 220 dello stato di previsione della spesa, che vengono conseguentemente adeguati.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 
(Norma transitoria)
1. 
Per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 2, che non partecipa ai concorsi previsti dalla presente legge o che non supera i concorsi medesimi, viene corrisposto ai Gruppi consiliari dall'Ufficio di Presidenza un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale che resta a carico del Gruppo, ai sensi dell' articolo 7 della L.R. 20/81 . Tale personale è comunque compreso nel contingente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. 
I Gruppi che nel corso dell'attuale legislatura si unificano, mantengono la quantità di personale derivante dalla somma del personale precedentemente assegnato ai singoli Gruppi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 1992
Gian Paolo Brizio.


Note:

[1] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "In alternativa al finanziamento di cui al comma 1 " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 65 del 1994.

[2] L'articolo 4 bis è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50 del 2000.