Legge regionale n. 7 del 25 febbraio 1991  ( Versione vigente )
"Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della L.R. n. 47/87 ."
(B.U. 06 marzo 1991, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.[1] 
(...)
Capo II. 
Art. 4.[2] 
(...)
Art. 5.[3] 
(...)
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.000.000.000.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, denominato ''oneri relativi alla sottoscrizione di azioni dell'Ente Fieristico Expo 2000'', e con la dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura finanziaria della spesa sopra indicata si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12600.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 febbraio 1991
Gian Paolo Brizio.

Note: