Legge regionale n. 68 del 27 dicembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifica degli artt. 4 e 5 della L.R. 25 agosto 1987, n. 41 'Interventi nei confronti di associazioni ed Enti, a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore dei cittadini disabili '".
(B.U. 28 dicembre 1991, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Procedure per la richiesta di contributo)
 
Il comma 2, punto c), dell' articolo 4 della L.R. 25 agosto 1987, n. 41 è così modificato:

"
Art. 4. Procedure per la richiesta di contributo
c)
dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci disabili che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
".
Art. 2. 
(Criteri di ripartizione dei contributi)
 
L' articolo 5 della L.R. n. 41/87 è così modificato: "
Art. 5.
Criteri di ripartizione dei contributi
1.
I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a)
una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni iscritti;
b)
una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte;
c)
una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attività previsto all'articolo 4.
2.
La quota di cui alla lettera d) è erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.
3.
Qualora si rilevino notevoli difficoltà attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta regionale può autorizzare la variazione del programma di attività.
4.
La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attività svolte dagli enti ed associazioni di cui alla presente legge
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 1991
Gian Paolo Brizio