Legge regionale n. 64 del 27 dicembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni ''Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli ''."
(B.U. 28 dicembre 1991, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica all'art.1)
1. 
All'art. 1, primo comma, le parole: "
Amministrazioni provinciali
" vengono sostituite con la parola: "
Province
".
Art. 2. 
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 2)
1. 
Il titolo dell'art. 2 è così sostituito: "
Vigilanza
".
2. 
L'art. 2 è abrogato e così sostituito: "
Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, ed in applicazione del disposto di cui agli artt. 3 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le Province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall' art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , secondo il dettato di cui all'art. 5 del Regolamento della Comunità Economica Europea (C.E.E.) n. 2048/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 e sue eventuali successive modificazioni, integrazioni e ricodificazioni, istituendo il Servizio Antisofisticazioni Vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'Ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4 il personale dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole potrà agire anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza. Le Province possono avvalersi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei Comuni.
Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.
".
Art. 3. 
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3)
1. 
All'art. 3, punto 1, dopo le parole: "
elaborano e commercializzano
" vengono aggiunte le parole: "
materiale di propagazione della vite
".
2. 
All'art. 3 il punto 2 è abrogato.
3. 
All'art. 3 il punto 3 è abrogato e così sostituito: "
Esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 3 del Regolamento C.E.E. n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, nonchè le relative modalità di applicazione, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei VQPRD di cui all' art. 11 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, dei vini da tavola designati in applicazione dell'art. 72 del Regolamento C.E.E. 822/87 del 16 marzo 1987, dei vini di cui al D.M. 11 luglio 1989 sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata.
".
4. 
All'art. 3 il punto 5 è abrogato.
Art. 4. 
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 3 bis)
1. 
L'art. 3 bis è abrogato e così sostituito: "
1) Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'art. 3, punto 1, della presente legge, è fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola nel Comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento e a provvedere al relativo completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui al successivo art. 4. Costituisce altresì aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo e/o qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualità prodotti in regioni determinate prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'art. 4 della presente legge.
Sono esentati dagli obblighi di cui sopra i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:
- dichiarazione di raccolta uve;
- dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
- dichiarazione di giacenze prodotti vinosi.
2) Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al D.L. 7 settembre 1987, n. 370 , convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460 , l'inosservanza di cui al precedente comma 1 del punto 1), comporta:
a)
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000; per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a mq. 5.000 la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 1.000.000; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra mq. 5.001 e mq. 10.000 la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 3.000.000;
b)
in ogni caso, per i trasgressori, l'esclusione da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi sopra previsti. Coloro che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1 del punto 1), nel richiedere provvidenze e/o autorizzazioni alla Regione Piemonte dovranno presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Servizio Antisofisticazioni Vinicole della Provincia competente per territorio. Per le attività amministrate dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 del punto 1) è accertato d'ufficio. I Servizi della Regione competenti per l'agricoltura, i Servizi delle Province ed i Comuni accertano, anche avvalendosi delle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, le violazioni della presente legge.
L'Autorità competente ad erogare le sanzioni amministrative è il Presidente della Giunta Regionale, che vi provvede con propria ordinanza ingiunzione secondo le procedure dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 del punto 2), lett. a), del presente articolo saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e successivi al Titolo III, Categoria 07, con la seguente denominazione: ''Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni relative all'iscrizione all'Anagrafe Vitivinicola ''.
Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a copertura di un apposito capitolo titolato: ''Contributi alle Province per l'acquisto di dotazioni strumentali destinate al funzionamento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole ''.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni dibilancio
".
Art. 5. 
(Abrogazione dell'art. 3 ter)
1. 
L'art. 3 ter. è abrogato.
Art. 6. 
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 4)
1. 
Il titolo dell'art. 4 è così sostituito: "
Istruzioni per l'applicazione della legge
".
2. 
L'art. 4 è abrogato e così sostituito: "
La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all' art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalità per il coordinamento, da parte del competente Ufficio regionale, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati.
Ai sensi dell' art. 6 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462 e relativi DD.MM. attuativi, saranno individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore viticolo-enologico.
Entro il 28 febbraio di ogni anno è fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione della presente legge. La relazione deve avere come riferimento di attività l'anno solare. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni di fondi alle Province previste nel primo comma del successivo art. 5.
".
Art. 7. 
(Modificazioni dell'art. 5)
1. 
All'art. 5, comma 1, le parole: "
Amministrazioni provinciali
" vengono sostituite con la parola: "
Province
".
2. 
All'art. 5, comma 2, dopo le parole: "
relative alla
" viene cassata la parola: "
eventuale
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 1991
Gian Paolo Brizio