Legge regionale n. 58 del 16 dicembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 , in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni Comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento al nuovo testo dell' art. 60 dello Statuto ."
(B.U. 27 dicembre 1991, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Sono approvate, in attuazione dell' art. 60 dello Statuto regionale e come in appresso specificato, le aggiunte e le sostituzioni relative agli artt. 33 e 36 nonchè l'inserimento dell' art. 33 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 .
Art. 2. 
1. 
Il primo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente: "
Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni Comunali, di cui all' art. 133, comma secondo, della Costituzione , è deliberato dal Consiglio Regionale su iniziativa della Giunta o di ciascun membro del Consiglio Regionale o di uno o più dei soggetti titolari della potestà legislativa, nelle forme con le quali questa è ammessa, nonchè di ogni singolo Consiglio Provinciale o Comunale rappresentante le popolazioni interessate.
" .
Art. 3. 
1. 
Dopo il secondo comma dell'art. 33 è aggiunto il seguente terzo comma: "
Il referendum consultivo può anche essere limitato a parti di territorio Comunale e, in tale caso, la deliberazione del Consiglio Regionale delimita l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
" .
Art. 4. 
1. 
Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33 bis: "
Art. 33 bis.
Non è richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra Comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonchè per le rettifiche di confine tra Comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, quando tutti i Consigli Comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni.
Non è altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio Comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
"
Art. 5. 
1. 
I commi primo e terzo dell'art. 36 sono sostituiti dai seguenti: "
Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo è costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall' art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , commi primo e secondo.



Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nei Comuni o nel Comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 dicembre 1991
Gian Paolo Brizio .