La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[2] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[3] Nel comma 6 dell'articolo 4 le parole "Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4 x 1,5." sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[5] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[6] Il comma 4 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[7] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.
[8] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004.
[9] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004.