Legge regionale n. 57 del 16 dicembre 1991  ( Versione vigente )
"Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 , concernente 'Norme in materia di Polizia locale '."
(B.U. 27 dicembre 1991, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale)
1. 
Fermi restando i criteri, di cui all' art. 5 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 , la dotazione organica di ogni corpo o servizio di Polizia municipale è stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 1.000 abitanti.
2. 
Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto è fissato in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 550 abitanti, mentre per i Comuni di classe 1A, 1B e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, la dotazione organica è costituita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.
3. 
I parametri, di cui ai commi uno e due, si applicano anche in caso di gestione del servizio in forma associata.
Art. 2. 
(Personale stagionale)
1. 
Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i Comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformità con la normativa vigente in materia.
2. 
I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si può procedere all'assunzione del personale stagionale.
Art. 3. 
(Funzioni di studio in materia di Polizia locale)
1. 
La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di Polizia locale, svolge o favorisce iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni, seminari in materia.
Art. 4. 
(Uniforme e segni distintivi)
1. 
Le attività di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.
2. 
(...)
[1]
3. 
Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale può essere dispensato dall'indossare l'uniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.
4. 
(...)
[2]
5. 
Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.
6. 
Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o più lingue straniere, accertata previa prova orale d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d'esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua.
[3]
7. 
È vietato variare la foggia dell'uniforme, nonchè l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.
8. 
I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6. 
(Placca e tesserino di riconoscimento)
1. 
Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.
2. 
(...)
[5]
3. 
La placca va applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.
4. 
(...)
[6]
5. 
(...)
[7]
6. 
Il tesserino è portato sempre con sè dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.
7. 
Il documento ha validità di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed è restituito all'Amministrazione comunale di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.
Art. 7.[8] 
(...)
Art. 8. 
(Servizi a cavallo)
1. 
Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di Polizia municipale a cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed adeguata.
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme iscritte nei capp. 2391 e 2394 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti denominazioni:
Cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale ( L.R. n. 58/87 );
Cap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale ( L.R. n. 58/87 ).
2. 
La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 10.[9] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 dicembre 1991
Gian Paolo Brizio

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS
Allegato C 
OMISSIS
Allegato D 
OMISSIS
Allegato E 
OMISSIS

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[2] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[3] Nel comma 6 dell'articolo 4 le parole "Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4 x 1,5." sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[5] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[6] Il comma 4 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[7] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004. L'abrogazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/2004.

[8] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004.

[9] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12 del 2004.