Legge regionale n. 54 del 14 novembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifica del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 ."
(B.U. 27 novembre 1991, n. 48)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 , è sostituito dal seguente: "
9.
Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di ruolo di almeno tre anni nella stessa qualifica funzionale o di cinque anni in qualifiche funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 novembre 1991
Gian Paolo Brizio