Legge regionale n. 51 del 03 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte all'Agenzia per l'Innovazione S.p.A.."
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione Piemonte, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di sviluppo e per l'attuazione degli stessi, partecipa, unitamente ad altri enti pubblici, enti locali, istituti di credito e società private, alla costituzione, ai sensi di quanto previsto dall' art. 72 dello Statuto regionale e dall' art. 2329 e seguenti del Codice Civile , di una Società per Azioni, denominata "Agenzia per l'Innovazione S.p.A. ", il cui scopo sociale consiste nell'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica ed alla modernizzazione del sistema produttivo, nell'ambito delle materie di competenza della Regione definite dalla legislazione nazionale.
2. 
Gli interventi dell'"Agenzia per l'Innovazione S.p.A. " sono indirizzati, in via prioritaria, ai seguenti obiettivi; a) stabilire un più stretto raccordo tra sistema scientifico e sistema delle imprese; b) favorire la trasmissione della informazione scientifica e della innovazione tecnologica alle piccole e medie aziende; c) promuovere nuove attività e strutture di ricerca e tecnologiche; d) realizzare il monitoraggio degli interventi regionali per l'innovazione e dei loro effetti sul sistema delle imprese.
a) 
stabilire un più stretto raccordo tra sistema scientifico e sistema delle imprese;
b) 
favorire la trasmissione della informazione scientifica e della innovazione tecnologica alle piccole e medie aziende;
c) 
promuovere nuove attività e strutture di ricerca e tecnologiche;
d) 
realizzare il monitoraggio degli interventi regionali per l'innovazione e dei loro effetti sul sistema delle imprese.
Art. 2. 
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Società per un importo di tre miliardi di lire.
Art. 3. 
1. 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda Società, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del Codice Civile , sono nominati dal Consiglio regionale secondo le norme della l.r. 18 febbraio 1985, n. 10 .
2. 
In relazione alle funzioni di indirizzo che competono alla Regione, ai sensi dell' art. 72 dello Statuto regionale , i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono tenuti, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Agenzia per l'Innovazione S.p.A., secondo le norme che precedono e avendo preso atto, previo parere conforme della competente Commissione del Consiglio regionale, che lo Statuto della Società è coerente con le indicazioni di cui alla presente legge.
4. 
In particolare lo Statuto dovrà prevedere che i progetti e programmi riconducibili a temi attinenti la programmazione regionale, così come previsti dal Piano di Sviluppo, dovranno essere concordati con la Giunta regionale.
5. 
Sulla base delle determinazioni, di cui al comma tre, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad intervenire nella stipulazione del contratto di Società.
Art. 4. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 3.000.000.000.
2. 
All'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di un apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società 'Agenzia per l'Innovazionè per l'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica", recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000.000.000.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1991
Gian Paolo Brizio