Legge regionale n. 40 del 02 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Disposizioni per l'attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , la Regione stabilisce le seguenti tariffe forfettarie di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (in supplementi straordinari) degli Statuti di Comuni e Province:
 
categoria a) per i Comuni con popolazione fino a 250 abitanti L. zero;
 
categoria b) per i Comuni con popolazione da 251 a 500 abitanti L. 400.000;
 
categoria c) per i Comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti L. 700.000;
 
categoria d) per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti L.1.000.000;
 
categoria e) per i Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e per le Comunità montane L.1.400.000;
 
categoria f) per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 L. 2.500.000;
 
categoria g) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti L. 5.000.000;
 
categoria h) per le Province L.5.000.000.
2. 
Nelle tariffe, al lordo di I.V.A., è compreso il diritto degli Enti interessati di ricevere senza ulteriori costi, rispettivamente per ciascuna categoria di Comuni e per le Province di cui al comma precedente, i seguenti quantitativi di copie del Bollettino Ufficiale:
 
categoria a) n. 100 copie;
 
categoria b) n. 200 copie;
 
categoria c) n. 300 copie;
 
categoria d) n. 400 copie;
 
per le categorie da e) alla h) n. 500 copie.
Art. 2. 
1. 
Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 600 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991.
2. 
Le spese per gli anni successivi saranno stabilite in sede di approvazione dei relativi bilanci della Regione.
Art. 3. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 settembre 1991
Gian Paolo Brizio