Legge regionale n. 2 del 14 gennaio 1991  ( Versione vigente )
"Modificazioni e integrazioni alle LL.RR. 10 novembre 1972, n.12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari."
(B.U. 16 gennaio 1991, n. 03)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il comma seguente: "
Art 2 - comma 3.
L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Gruppi consiliari, provvede altresì alle spese di spedizione e postali, telefoniche, di cancelleria, di fotocopiatura, duplicazione e stampa nei limiti stabiliti con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei Gruppi al centro stampa del Consiglio regionale.
"
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 4 - comma 3.
In particolare sono a carico di detto fondo:
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
"
Art. 3. 
1. 
L' articolo 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi mensili rappresentati:
a)
da una quota fissa di lire 1.500.000 per ciascun Gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
b)
da una quota variabile ragguagliata a lire 600.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo;
c)
da una quota mensile a titolo di aggiornamento, studio e documentazione di lire:
500.000 per i Gruppi con 1 Consigliere
1.000.000 per i Gruppi fino a tre Consiglieri
1.500.000 per i Gruppi fino a 5 Consiglieri
2.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri
2.500.000 per i Gruppi fino a 15 Consiglieri
3.000.000 per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.
"
Art. 4. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a) 
per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all' art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 , con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi;
[1]
b) 
per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all' art. 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 , con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 gennaio 1991
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 4 dopo le parole "Capitolo 30" sono state aggiunte le parole "e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 1997.