Legge regionale n. 22 del 30 maggio 1991  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte alla Società E.C.B.I.C. Piemonte S.p.A.."
(B.U. 12 giugno 1991, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire la crescita dell'occupazione attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, il rinnovamento e la diversificazione delle imprese minori, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, assume una partecipazione azionaria nella Società per azioni denominata E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A., promossa unitamente ad Enti locali della regione, Istituti bancari, Associazioni imprenditoriali, Enti pubblici e Società private operanti nel campo della ricerca, della promozione allo sviluppo e dell'assistenza tecnica, economica e finanziaria alle imprese.
2. 
La partecipazione della Regione alla Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A. avviene nel rispetto e per gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 72 dello Statuto regionale .
Art. 2. 
1. 
La Società ha lo scopo di promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e la diversificazione innovativa di imprese già esistenti attraverso la prestazione di servizi, anche al fine di sostenere l'occupazione.
2. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo la Società svolge attività di consulenza e assistenza verso gli operatori sia pubblici che privati.
Art. 3. 
1. 
La Regione Piemonte acquisisce dalla Finpiemonte S.p.A., al prezzo del loro valore nominale, n. 200 azioni della nuova Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A. per un valore complessivo pari a L. 200.000.000.
2. 
La Regione si riserva di esercitare, nel caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione; la quota di partecipazione regionale nella Società sarà comunque contenuta nel limite massimo del 20% del capitale.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie alla acquisizione delle azioni nei limiti di cui ai commi 1 e 2, previa approvazione da parte del Consiglio Regionale di deliberazione di proposta presentata dalla Giunta regionale medesima.
Art. 4. 
1. 
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile , sono nominati secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di nomine.
2. 
I membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale.
Art. 5. 
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 200.000.000.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12.600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991.
3. 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 è, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: "Oneri relativi alla acquisizione di azioni della Società E.C. B.I.C. Piemonte S.p.A. ", recante una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 200.000.000.
4. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 maggio 1991
Gian Paolo Brizio