Legge regionale n. 21 del 14 maggio 1991  ( Versione vigente )
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica."
(B.U. 22 maggio 1991, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
L'Unità Socio Sanitaria Locale (U.S.S.L.) eroga l'assistenza farmaceutica ai sensi dell' art. 28 della legge 22 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 2. 
(Attribuzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale.
2. 
La Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, sentiti i Comuni interessati che devono esprimere con deliberazione consiliare parere entro il termine perentorio di novanta giorni. Trascorso inutilmente detto termine il parere viene considerato come acquisito favorevole al mantenimento della pianta organica esistente. I provvedimenti relativi sono adottati sentito inoltre il parere dell'Organo di Gestione della U.S.S.L. e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio, nonché il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decimo alinea della L.R. 4 luglio 1984, n. 30 .
3. 
Alla Giunta Regionale sono demandate le funzioni amministrative relative a:
a) 
dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o resesi vacanti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'offerta in prelazione delle sedi disponibili ai Comuni interessati;
b) 
concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche destinate all'esercizio privato;
c) 
istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali previste dalla pianta organica;
d) 
dichiarazione di disponibilità di farmacia in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 129 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , in caso di sedi farmaceutiche resesi vacanti a seguito di rinuncia o di decadenza, fino alla definitiva assegnazione per pubblico concorso;
e) 
decadenza del titolare dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legislazione vigente;
f) 
ogni altro provvedimento in materia farmaceutica non espressamente riservato allo Stato, al Sindaco o all'Organo di Gestione di U.S.S.L..
4. 
Nella revisione della pianta organica di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , in caso di costanza o di diminuzione del numero di abitanti dei Comuni interessati, la Giunta Regionale può provvedere alle mutate esigenze di assistenza farmaceutica, determinate da nuovi insediamenti urbani e da spostamenti della popolazione residente nell'ambito del territorio del Comune interessato, mediante una diversa delimitazione delle sedi farmaceutiche esistenti. Resta fermo l'assenso dei titolari delle farmacie aperte al pubblico direttamente interessate al trasferimento in altre zone.
5. 
Nell'ipotesi di esercizio della prelazione di cui all' articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , l'Amministrazione Comunale decade dal diritto esercitato qualora risulti inadempiente per non aver attivato la farmacia nella sede prelazionata entro 1 anno dall'approvazione della pianta organica. In tal caso la sede farmaceutica è resa disponibile per l'assegnazione tramite trasferimento come dal comma 4 del presente articolo, oppure mediante pubblico concorso secondo la normativa vigente, oppure viene soppressa se sono venute meno le condizioni per le quali era stata istituita, ripartendone il territorio in modo da ripristinare di norma le delimitazioni precedenti.
6. 
La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche è nominata dalla Giunta Regionale ed è composta da:
a) 
un funzionario amministrativo di livello apicale della Regione che esercita le funzioni di Presidente;
b) 
un professore universitario docente di materie farmaceutiche, di ruolo o incaricato designato dalla facoltà di Farmacia dell'Università di Torino;
c) 
un farmacista del ruolo nominativo regionale del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
d) 
due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro non titolare, scelti fra i nomi designati in due terne dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti ai sensi delle leggi vigenti;
e) 
un funzionario amministrativo della Regione che esplica le funzioni di segretario.
7. 
La Giunta Regionale approva con provvedimento definitivo la graduatoria dei concorrenti, adempie alle formalità previste dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 e adotta gli ulteriori provvedimenti procedurali con la facoltà di avvalersi di una delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
Art. 3. 
(Attribuzioni dell'Organo di Gestione della U.S.S.L.)
1. 
L'Organo di Gestione della U.S.S.L. esercita le funzioni amministrative relative a:
a) 
rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie, delle farmacie succursali, nonché dei dispensari farmaceutici;
b) 
riconoscimento della titolarità a qualsiasi titolo conseguita ivi compreso il riconoscimento agli eredi del titolare del diritto alla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
c) 
rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui all'articolo 129 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , con le modalità di cui al successivo articolo 9;
d) 
sostituzione temporanea del titolare nei casi in cui all' articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , nonché nelle ipotesi di aggiornamento professionale;
e) 
decadenza degli eredi del titolare dal diritto alla continuazione provvisoria dell'esercizio alla scadenza dei termini previsti dalla legislazione vigente;
f) 
chiusura temporanea delle farmacie nei casi previsti dalla legge;
g) 
adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme;
h) 
autorizzazione al trasferimento dei locali adibiti ad uso di farmacia nell'ambito della sede farmaceutica;
i) 
determinazione dell'indennità di avviamento e del valore degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
l) 
accertamento e liquidazione della indennità di residenza per le farmacie rurali e di quella di gestione per i dispensari farmaceutici secondo la normativa vigente;
m) 
disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del territorio sentito il parere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, e delle OO.SS. di categoria;
n) 
attribuzione delle funzioni di vigilanza di cui al successivo articolo 7.
2. 
La Giunta Regionale, sentito il Consiglio Comunale di Torino, può attribuire le funzioni di cui alle lettere e), f), g), m), n), del comma 1 del presente articolo all'Organo di Gestione di una singola U.S.S.L. subcomunale che, per i provvedimenti relativi, sente i pareri degli Organi di Gestione delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
3. 
L'Organo di Gestione della U.S.S.L., in materia farmaceutica, si avvale sempre della funzione istruttoria dell'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica di cui al successivo articolo 6 ed adotta i provvedimenti di cui ai punti e), f), g), i) e l) del precedente comma 1 sentita la Commissione farmaceutica prevista al successivo articolo 8.
Art. 4. 
(Attribuzioni del Sindaco)
1. 
Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, in accordo con l'Organo di Gestione e sentito l'Ordine Provinciale dei Farmacisti e le OO.SS. di categoria.
Art. 5. 
(Attribuzioni del Servizio Farmaceutico regionale)
1. 
Il Servizio Farmaceutico regionale svolge attività istruttorie e propositive relative alle funzioni in materia farmaceutica riservata alla Giunta Regionale, nonché attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle UU.SS.SS.LL..
Art. 6. 
(Attribuzioni del Servizio Farmaceutico della U.S.S.L.)
1. 
Nelle UU.SS.SS.LL. con popolazione superiore a 50.000 abitanti o dotate di presidio ospedaliero a gestione diretta è istituito il Servizio Assistenza Farmaceutica.
2. 
Nelle altre UU.SS.SS.LL. l'espletamento della funzione assistenza farmaceutica rientra fra le competenze del Servizio Assistenza Sanitaria di base ovvero può essere garantito in forma associata con altra U.S.S.L. mediante apposita convenzione.
3. 
L'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica dell'U.S.S.L. programma, coordina e controlla l'attività in materia farmaceutica espletata nei presidi e servizi sanitari pubblici o convenzionati del territorio.
4. 
L'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica della U.S.S.L. svolge in particolare i seguenti compiti:
a) 
informazione sui farmaci, educazione sanitaria e aggiornamento professionale; tali attività vengono attuate d'intesa con i Servizi e le Aree territoriali organiche delle UU.SS.SS.LL., a tali compiti specificamente preposte;
b) 
gestione del Prontuario Terapeutico per medicinali e del Repertorio per reagenti e presidi medico-chirurgici destinati all'impiego all'interno delle strutture pubbliche;
c) 
vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico;
d) 
istruttoria sulle materie di competenza dell'Organo di Gestione in tema di farmacie;
e) 
gestione della Convenzione Nazionale con le farmacie aperte al pubblico;
f) 
tutte le altre attività inerenti la gestione del farmaco;
g) 
coordinamento delle farmacie aperte al pubblico per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di educazione e di informazione sanitaria, di corretto impiego dei farmaci e di rilevamento di dati statistico-epidemiologici in collaborazione con gli altri Servizi Sanitari dell'U.S.S.L.;
h) 
predisposizione e valutazione delle rilevazioni statistiche di interesse farmaceutico;
i) 
rilevazione dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei medicinali e di altro materiale sanitario nell'ambito delle strutture delle UU.SS.SS.LL. e di quelle convenzionate, nonché la predisposizione di una apposita relazione annuale all'Organo di Gestione. Tali dati di consumo qualitativo e quantitativo vengono altresì comunicati periodicamente ai medici di medicina generale della U.S.S.L., per ciò che concerne il regime prescrittorio specifico di ciascun medico;
l) 
coordinamento e valutazione tecnica degli acquisti dei medicinali e di ogni altro materiale sanitario;
m) 
coordinamento e valutazione tecnica per l'approvvigionamento dei sieri e dei vaccini per le profilassi obbligatorie;
n) 
vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, secondo le procedure di cui al successivo articolo 7;
o) 
tenuta e aggiornamento dell'archivio dati relativo alle farmacie ed al personale laureato in esse operante;
p) 
vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private, di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
q) 
vigilanza sui farmaci veterinari con particolare riguardo al momento prescrittivo, distributivo e di utilizzo, in coordinamento con il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria;
r) 
promozione d'intesa con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'attività di vigilanza sulla vendita di piante medicinali, loro parti, miscele e prodotti derivati, nonché sull'uso improprio delle piante non medicinali;
s) 
vigilanza e controllo, in coordinamento con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sul commercio al dettaglio dei presidi medico-chirurgici, degli articoli sanitari, dei cosmetici, dei prodotti alimentari e dei prodotti dietetici per la prima infanzia nelle farmacie e, su richiesta dei Servizi interessati, nelle altre rivendite autorizzate;
t) 
vigilanza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ivi compresa la distruzione di tali sostanze;
u) 
trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi agli acquisti delle sostanze e delle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime quattro tabelle di cui all' articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , effettuati dai presidi della U.S.S.L. e dalle farmacie aperte al pubblico, quali desumibili dalla terza sezione del buono acquisto, di cui all'articolo 39 della citata legge. Tali dati vengono comunicati altresì ai Servizi tossicodipendenze della U.S.S.L.;
v) 
coordinamento della distruzione dei medicinali guasti, scaduti o imperfetti nelle farmacie del territorio;
z) 
valutazione tecnico-analitica delle materie prime necessarie per la preparazione dei galenici magistrali, nonché dei preparati galenici preconfezionati acquistati dall'U.S.S.L..
5. 
L'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica riceve dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti:
a) 
comunicazione dell'inizio e dell'esito dei giudizi disciplinari a carico degli iscritti, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , dandone immediata notizia all'Organo di Gestione per gli eventuali conseguenti provvedimenti amministrativi;
b) 
comunicazione dei provvedimenti adottati a seguito di ordinanze e sentenze emanate dall'Autorità Giudiziaria a carico degli iscritti all'Albo, dandone immediata notizia all'Organo di Gestione per gli eventuali conseguenti provvedimenti amministrativi;
c) 
copia dell'Albo professionale pubblicato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e le comunicazioni della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ; dandone opportuna comunicazione all'unità organizzativa competente in materia di medicina legale.
Art. 7. 
(Vigilanza sulle farmacie)
1. 
La vigilanza sulle farmacie di cui all'articolo 127 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è esercitata dalla U.S.S.L. tramite l'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica di cui al precedente articolo 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20, 50 e 51 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 .
2. 
Le funzioni ispettive, preventive, ordinarie e straordinarie, sono esercitate dal farmacista responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica, o suo delegato e da un funzionario del ruolo amministrativo dell'U.S.S.L. di livello direttivo, che disimpegna le funzioni di segretario. Assiste alle ispezioni uno dei farmacisti designati dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti. Il verbale di ispezione è trasmesso all'Organo di Gestione per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonché all'Ordine Provinciale dei Farmacisti.
3. 
Tale attività ispettiva di cui al precedente comma può essere svolta con la partecipazione del responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato per gli eventuali interventi congiunti di vigilanza sulle farmacie in materia igienico sanitaria.
4. 
L'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme è di competenza dell'Organo di Gestione fatte salve le attribuzioni della Giunta Regionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) della presente legge.
5. 
Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Organo di Gestione è proponibile il ricorso gerarchico improprio con effetto sospensivo al Presidente della Giunta Regionale.
6. 
Per il Comune di Torino la funzione ispettiva è esercitata dall'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica della U.S.S.L. subcomunale eventualmente individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge con la partecipazione del responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica, o suo delegato, dell'U.S.S.L. subcomunale nel cui territorio ricade la farmacia ispezionata.
Art. 8. 
(Organismi di consultazione)
1. 
Viene istituita nelle UU.SS.SS.LL. la Commissione farmaceutica di cui fanno parte:
a) 
il legale rappresentante della U.S.S.L., o suo delegato, che la presiede;
b) 
il responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica, o suo delegato purchè farmacista;
c) 
due farmacisti convenzionati, di cui uno rurale, ove esistente, designati dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti su proposta delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
d) 
il responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base, o suo delegato, ed un medico convenzionato, che intervengono solo per le materie di competenza;
e) 
un funzionario amministrativo dell'U.S.S.L. che svolge compiti di segretario.
2. 
La Commissione farmaceutica, integrata da un rappresentante a tutela dei consumatori nominato dall'Organo di Gestione della U.S.S.L. su indicazione della Consulta Regionale dei consumatori di cui all' articolo 2 della l.r. 25 marzo 1985, n. 21 , svolge funzioni propositive e consultive in materia di:
a) 
utilizzazione corretta dei medicamenti ed analisi dei dati relativi ai consumi quali-quantitativi ed alla spesa;
b) 
gestione tecnico-culturale del prontuario terapeutico regionale, dei protocolli terapeutico-diagnostici, delle schede informative dei medicamenti;
c) 
aggiornamento ed informazione tecnico-scientifica degli operatori sanitari dipendenti e convenzionati con l'U.S.S.L.;
d) 
educazione sanitaria della popolazione nell'ambito dei programmi e con le modalità di cui all' articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e secondo gli indirizzi regionali in materia;
e) 
assistenza farmaceutica e distribuzione dei medicamenti secondo le modalità di cui all' articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonchè di assistenza integrativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 98 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9. 
(Gestione provvisoria ex art 129 T.U. Leggi Sanitarie)
1. 
Previa deliberazione consiliare, il Sindaco del Comune interessato propone all'U.S.S.L. competente per territorio la gestione provvisoria delle sedi dichiarate disponibili dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della presente legge.
2. 
In caso di accoglimento della proposta il conferimento della gestione provvisoria avverrà con le modalità previste dalla legge 16 marzo 1990, n. 48 .
Art. 10. 
(Acquisto dei medicamenti e di altro materiale sanitario)
1. 
In conformità all' articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e secondo i criteri del Piano Socio Sanitario Regionale, l'Organo di Gestione della U.S.S.L., può acquistare direttamente dai produttori o dai distributori intermedi i medicamenti, i presidi medico-chirurgici i reagenti, i diagnostici, gli articoli sanitari, i prodotti dietetici ed ogni altro materiale sanitario, destinati all'impiego all'interno dei presidi e dei servizi dell'U.S.S.L..
2. 
In caso di comprovata necessità o urgenza il dirigente del presidio o del servizio della U.S.S.L. può effettuare acquisti in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente.
3. 
Nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009 ).
[1]
3 bis. 
[Negli esercizi commerciali individuati in base all' articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale.]
[2][3]
Art. 11. 
(Assistenza farmaceutica e continuità di servizio)
1. 
L'assistenza farmaceutica alla popolazione è assicurata dalla presenza sul territorio delle farmacie istituito sulla base della pianta organica di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e dei dispensari farmaceutici ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 .
2. 
La continuità del servizio farmaceutico è assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità esecutive ed i criteri di frequenza di cui ai successivi articoli.
3. 
Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura dei giorni feriali, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.
4. 
Ai fini della presente legge s'intende:
a) 
per chiamata la richiesta del cittadino munito di regolare ricetta e nella quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza;
b) 
per reperibilità la disponibilità assicurata dal farmacista all'eventuale richiesta di servizio;
c) 
per battenti chiusi il servizio di guardia svolto a farmacia chiusa, con attività limitata al solo caso di chiamata e utilizzando idoneo sistema di sicurezza;
d) 
per battenti aperti il servizio di guardia svolto a farmacia aperta e con attività invariata come nel caso del normale orario di apertura.
Art. 12. 
(Orario di apertura delle farmacie)
1. 
Le farmacie aperte al pubblico sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno, secondo le abitudini locali e le stagioni.
2. 
Il servizio presso i dispensari farmaceutici, aperti ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 , viene di norma assicurato dai titolari di farmacia assegnatari entro l'orario di apertura della stessa.
Art. 13. 
(Chiusura delle farmacie)
1. 
Tutte le farmacie non in servizio per turno restano chiuse nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.
2. 
Oltre a quanto previsto dal comma precedente tutte le farmacie devono usufruire di una giornata intera o di due mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale.
3. 
Tutte le farmacie devono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a venticinque giorni e non inferiore a quindici giorni lavorativi, calcolati su una media di cinque giornate lavorative settimanali, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
4. 
Limitatamente al caso di farmacia unica oppure localizzata in zona di interesse turistico oppure ubicata in zona montana, su proposta del Comune interessato, sentiti i pareri dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti e delle OO.SS. di categoria, sentito altresì il titolare, l'Organo di Gestione dell'U.S.S.L. competente può adottare provvedimenti in deroga, anche parziale, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 14. 
(Servizio di guardia diurno feriale)
1. 
Per assicurare la continuità del servizio durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, le farmacie adottano le seguenti modalità esecutive. a) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti; b) a turno, a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. 
La continuità del servizio viene assicurata di regola secondo i seguenti criteri di frequenza:
a) 
nel comune capoluogo di regione da una farmacia ogni venti;
b) 
nei comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio;
c) 
nelle UU.SS.SS.LL. con popolazione superiore a 40.000 abitanti da una farmacia ogni 20 e frazione superiore a 10;
d) 
nelle UU.SS.SS.LL. con popolazione inferiore a 40.000 abitanti da una farmacia.
Art. 15. 
(Servizio di guardia festivo)
1. 
Per assicurare la continuità del servizio durante i giorni festivi, le farmacie adottano le seguenti modalità esecutive:
a) 
a turno e a battenti aperti, eccetto il periodo di intervallo pomeridiano, durante il quale il servizio si effettua a battenti chiusi e a chiamata con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
b) 
a turno, a battenti aperti al mattino, con facoltà di chiusura pomeridiana durante la quale il servizio si svolge a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. 
La continuità del servizio viene assicurata di regola secondo i criteri di frequenza di cui al comma 2 del precedente articolo.
Art. 16. 
(Servizio di guardia notturno)
1. 
Per assicurare la continuità del servizio dall'ora di chiusura serale all'ora di apertura antimeridiana le farmacie adottano le seguenti modalità esecutive:
a) 
a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
b) 
a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell'ambito del territorio comunale, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.
2. 
La continuità del servizio viene assicurata di regola secondo i seguenti criteri di frequenza:
a) 
nel Comune capoluogo di regione da cinque farmacie opportunamente disposte sul territorio;
b) 
nei Comuni capoluogo di provincia da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio;
c) 
nelle UU.SS.SS.LL. con popolazione superiore a 40.000 abitanti, da una farmacia ogni trenta, o frazione superiore a quindici;
d) 
nelle UU.SS.SS.LL. con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, da una farmacia sul totale delle farmacie esistenti sul territorio.
3. 
Previo accordo fra gli Organi di Gestione delle UU.SS.SS.LL. interessate e sentito il parere dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti e delle OO.SS. di categoria, la continuità del servizio di cui al presente articolo può essere assicurata in forma associata anche per conto di più UU.SS.SS.LL. limitrofe subcomunali di Torino. Il servizio turnario può essere svolto in alternativa da un numero ridotto di farmacie fisse legittimate al servizio notturno permanente anche per conto di UU.SS.SS.LL. limitrofe. In tali evenienze il farmacista assicura la propria presenza in farmacia ed opera discrezionalmente a battenti aperti oppure chiusi, in relazione alle misure di sicurezza adottate.
4. 
Il servizio notturno permanente può essere integrato da un servizio serale espletato da un numero ridotto di farmacie fisse o turnanti del territorio.
5. 
Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per il Servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 , le UU.SS.SS.LL., per conto dei Comuni singoli o associati, possono assumere provvedimenti destinati a sostenere gli oneri economico-funzionali necessari ad assicurare il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti chiusi, predisponendo misure contenitive dei costi del servizio o limitative del suo orario di espletamento.
Art. 17. 
(Turni di chiusura)
1. 
Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarità del servizio espletandolo in misura complessiva non inferiore al venticinque per cento delle farmacie esistenti sul territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di cui all'articolo 12, mentre le farmacie in servizio per turno ne assicurano la continuità secondo le indicazioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.
Art. 18. 
(Deroghe)
1. 
Per giustificare motivi di dimostrata carenza o esuberanza di servizio, sentito l'Ordine Provinciale dei Farmacisti e le OO.SS. di categoria, l'Organo di Gestione dell'U.S.S.L. interessata può disporre che il servizio di guardia notturno sia integrato o surrogato dal prolungamento serale del normale orario di apertura di un ridotto numero di farmacie fisse o turnanti del territorio.
Art. 19. 
(Cartello indicatore)
1. 
All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto al pubblico in posizione ben visibile un cartello o altro mezzo di segnalazione indicante il turno di servizio diurno, serale, notturno e per ferie, nonchè l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.
2. 
Nei casi in cui è prevista la reperibilità del farmacista, questa dovrà essere segnalata da apposito cartello.
3. 
Ogni farmacia deve essere dotata di un'insegna luminosa esterna fissata a bandiera, fatta a forma di croce racchiusa in un cerchio di diametro superiore a 70 cm.
Art. 20. 
(Calendario per turni ferie)
1. 
Gli Ordini Provinciali dei Farmacisti e le OO.SS. di categoria presentano entro il mese di marzo di ciascun anno proposte relative alle chiusure per ferie dell'anno in corso, ed entro il mese di novembre di ciascun anno le proposte relative ai turni di servizio diurno festivo e notturno nonché alle chiusure infrasettimanali dell'anno successivo.
2. 
Gli Organi di Gestione, tenuto conto delle proposte della pianta organica delle farmacie, della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densità demografica, e avuto particolare riguardo agli assetti organizzativi già consolidati, ne dispongono il conseguente calendario. Il calendario adottato nel primo anno può avere validità continuativa anche negli anni successivi, salvo revoca o richiesta di modifica motivata.
Art. 21. 
(Norma finale)
1. 
Sono abrogate la L.R. 27 agosto 1982, n. 22 , gli articoli 7 e 8 della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30 , nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 1991
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2016.

[2] Il comma 3 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 2016.

[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 66 del 7/04/2017 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 12/04/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 recante «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)»; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.