Legge regionale n. 11 del 19 marzo 1991  ( Versione vigente )
"Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 ."
(B.U. 27 marzo 1991, n. 13)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al fine dell'adeguamento alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 , all'art. 2, comma 1, della legge approvata dal Consiglio regionale in data 12 febbraio 1991, recante "Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.)" sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. 
La lettera b3 è sostituita dalla seguente: "
b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonché all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa
".
3. 
La lettera b4 è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 marzo 1991
Gian Paolo Brizio