Legge regionale n. 70 del 27 dicembre 1991  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su 'Tutela ed uso del suolo '."
(B.U. 28 dicembre 1991, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito: "
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, punto otto. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione stessa.
" .
Art. 2. 
1. 
I commi dal nono al quattordicesimo dell' art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "
Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.
Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.
Con l'atto di approvazione la Giunta Regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.
Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:
a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;
b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonchè di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;
d) l'osservanza degli standards.
Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono Comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.
Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale
".
2. 
Nel comma quindicesimo dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "
su parere del Comitato Urbanistico Regionale
" sono sostituite dalle parole "
su parere della Commissione Tecnica Urbanistica
".
3. 
Nello stesso comma quindicesimo dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "
sono Comunicate dalla Giunta Regionale al Comune
"
sono sostituite dalle parole "sono Comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune
".
4. 
L' ultimo periodo del comma diciassettesimo dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, "
Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale che lo approva sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale
" è sostituito come segue: "
Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica
".
5. 
Nel comma diciannovesimo dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "
sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale
" sono sostituite dalle parole "
sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
" .
Art. 3. 
1. 
Il testo dell' art. 17 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Art. 17.
Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.
Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale sono formate, adottate e approvate con la procedura di cui ai commi quarto, sesto e seguenti del precedente articolo 15.
Le varianti dei Piani Regolatori Generali occorrenti per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'art. 40, e sono adottate e approvate con atti contestuali.
Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità Montana; dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità Montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di 60 giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi; allo scadere del termine suddetto di 60 giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.
Non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale vigente:
a)
le correzioni di errori materiali, nonchè gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b)
gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c)
gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d)
le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
e)
le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;
f)
le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione Urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.
Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al precedente comma sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità; la deliberazione medesima è trasmessa, contestualmente all'invio al Comitato Regionale di Controllo, alla Regione, cui è data facoltà di annullarla, con deliberazione motivata della Giunta Regionale da assumersi nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento della deliberazione del Comune.
" .
Art. 4. 
1. 
Gli ultimi due commi dell' art. 21 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "
La dotazione minima di aree di cui al n. 3) che precede dovrà essere destinata a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 50%. Per gli insediamenti commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita sia superiore ai limiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , soggetti a nullaosta regionale per le grandi strutture di vendita, devono anche essere osservati gli standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici previsti dalle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale ai sensi dell'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge; nei casi di interventi all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, punto 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80% degli standards previsti nelle anzidette Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale.
In tutti i casi di cui ai n. 1), 2), e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione Urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonchè nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purchè non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.
Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione.
".
Art. 5. 
1. 
All' ultimo comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: "
Il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq
" fino al termine del comma, sono soppresse e sostituite dai seguenti commi: "
Il rilascio delle concessioni edilizie relative ad insediamenti commerciali con superfici di vendita superiore a 400 mq (nei Comuni sino a 10.000 abitanti) e con superficie superiore a 1.500 mq (nei Comuni con più di 10.000 abitanti) è subordinato al preventivo rilascio dei nullaosta regionali ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di calpestio compresa tra mq 4.000 e mq 8.000 il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla stipula di una convenzione o di atto di impegno unilaterale, ai sensi del successivo articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge.
Nel caso di insediamenti commerciali con superficie lorda di calpestio superiore a mq 8.000 il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale in conformità alle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge.
Nei casi previsti dai precedenti due commi, nella convenzione che disciplina l'intervento, sono precisate le destinazioni d'uso con riferimento alla tre diverse destinazioni: a) superfici di vendita e a magazzino; b) attività accessorie; c) servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici), a norma del precedente articolo 21, nonchè ogni altro ulteriore elemento previsto nelle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge. In particolare per gli insediamenti superiori a mq 16.000 di superficie lorda di calpestio nella convenzione devono essere adeguatamente garantite anche le condizioni di accesso viario e definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
L'ampliamento della superficie di calpestio originaria e la modifica della destinazione d'uso comporta la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale o dello strumento urbanistico esecutivo solo quando la variazione supera il dieci per cento della superficie di calpestio originaria.
" .
Art. 6. 
1. 
Dopo il quarto comma dell'art. 32 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo comma: "
In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.
" .
Art. 7. 
1. 
L' art. 36 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente: "
Articolo 36
Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)
I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , articolo 13.
I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani Territoriali.
I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge.
" .
Art. 8. 
1. 
Al terzo comma dell'art. 37 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "
finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457
" sono soppresse e sostituite dalle parole "
di edilizia pubblica residenziale
".
2. 
Al quinto comma dell'art. 37 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "
dell'art. 13
", sono aggiunte le parole "
e al settimo comma dell'art. 33.
" .
Art. 9. 
1. 
Al settimo comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "
entro 90 giorni
" sono sostituite dalle parole "
entro 120 giorni
"; sono altresì soppresse le parole: "
sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale
"; alla fine del settimo comma è aggiunto il seguente periodo: "
Qualora la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.
" .
Art. 10. 
1. 
Al terzo comma dell'art. 42 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola "
infrastrutturale
" sono aggiunte le parole "
nonchè di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali.
" .
Art. 11. 
1. 
Al secondo comma dell'art. 58 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, la frase: "
e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione,
" è sostituita dalla seguente: "
fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma
".
2. 
Al quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "
si intende prorogata fino alla adozione del Piano Regolatore Generale deliberata dal commissario
" e così sostituite "
si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.
"
.
Art. 12. 
1. 
L' art. 76 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Articolo 76
Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)
È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:
a)
l'Assessore Regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta Regionale;
b)
otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed Urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi;
c)
tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione Regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
d)
sei esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , articolo 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.
I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed Urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.
I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.
I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alla sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonchè dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.
I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.
La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.
Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento.
" .
Art. 13. 
1. 
L' art. 77 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "
Articolo 77
Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica
La Commissione Tecnica Urbanistica è organo consultivo della Giunta Regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
a)
disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere della Commissione;
b)
Piani Regolatori Generali di ogni Comune formati e adottati ai sensi del titolo III della presente legge;
c)
revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonchè degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti;
d)
revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'art. 15;
e)
strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;
f)
strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani Regolatori generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune o la Comunità Montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lettere b), c) e d) è obbligatorio, non vincolante.
" .
Art. 14. 
1. 
All' art. 77 bis della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: nel titolo le parole "
del Comitato Urbanistico Regionale
" sono sostituite con le parole "
della Commissione Tecnica Urbanistica
"; al primo comma le parole "
Il Comitato Urbanistico Regionale
" sono sostituite dalle parole "
La Commissione Tecnica Urbanistica
"; le parole "
Presidente del Comitato
", dalle parole "
Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica
" e le parole "
con il Presidente della Commissione
" con "
con il Presidente della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
".
2. 
Al secondo comma le parole "
del Comitato e della Commissione
" sono sostituite con le parole "
delle due Commissioni
".
3. 
Al terzo comma le parole "
del Comitato o del Presidente della Commissione
" sono sostituite con le parole "
di una delle due Commissioni
".
4. 
Al quarto comma le parole "
Il Comitato e la Commissione
" sono sostituite con le parole "
Le due Commissioni
" e le parole "
parere della Commissione
" sono sostituite con le parole "
parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
" e le parole "
ai sensi del quinto comma dell'art. 17
" sono sostituite con le parole: "
ai sensi del quarto comma dell'art. 17.
"
Art. 15. 
1. 
All' art. 78 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolo è sostituito dal seguente: "
Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica
".
2. 
Allo stesso articolo il primo comma è soppresso, ed al secondo comma le parole: "
da parte della Giunta Regionale del parere del Comitato Urbanistico Regionale
" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "
del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
" .
Art. 16. 
1. 
L' art. 83 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente: "
Articolo 83
Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo articolo 85.
I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.
I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.
Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre.
" .
Art. 17. 
1. 
Il quinto comma dell'art. 85 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito: "
Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonchè alla lett. f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, primo comma, lett. b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorchè in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.
" .
Art. 18. 
1. 
Il titolo dell' art. 86 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituto dal seguente: "
Articolo 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti
".
2. 
Il primo comma dell'art. 86 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 19. 
1. 
Alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art. 91 septies, il seguente: "
Articolo 91 octies
Eliminazione delle barriere architettoniche
L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.
La Giunta Regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, sottoposti ad approvazione Regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
" .
Art. 20. 
1. 
2. 
I Comuni nei quali a norma della presente legge, è venuto meno l'obbligo di dotarsi di programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di deliberare l'inefficacia del programma di cui sono dotati, con motivato provvedimento del Consiglio Comunale da trasmettere alla Regione non appena esecutivo.
3. 
La Commissione Tecnica Urbanistica è altresì competente ad esprimere tutti i pareri attribuiti da altre leggi regionali di settore di competenza del soppresso Comitato Urbanistico Regionale.
4. 
Fino all'insediamento della Commissione Tecnica Urbanistica le funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge sono svolte dal Comitato Urbanistico Regionale; a tal fine restano in carica fino alla scadenza suindicata i componenti del Comitato Urbanistico Regionale comunque in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
5. 
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli strumenti urbanistici di cui è in corso l'adozione o l'approvazione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.
6. 
Ai Piani Regolatori Generali e loro revisioni e varianti, già trasmessi in Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 85, si applicano decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale degli stessi.
7. 
Alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
 
All'art. 9, primo comma, sono soppresse le parole "
e dei Comitati Comprensoriali
".
 
All'art. 15, diciottesimo comma, sono soppresse le parole "
del Comprensorio
".
 
All'art. 16, ottavo comma, sono soppresse le parole "
e al Comprensorio
".
 
All'art. 16, decimo comma, sono soppresse le parole "
nonchè presso la sede del Comprensorio
".
 
All'art. 29, secondo comma, sono soppresse le parole "
sottoposta al parere del Comitato Comprensoriale, che si esprime motivatamente entro 30 giorni
"
e sostituite con le seguenti "motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche
".
 
All'art. 37 bis sono soppresse al primo comma le parole "
e dei bilanci consolidati dei Comprensori
" e al sesto comma le parole "
al Comprensorio e
".
 
All'art. 40, primo comma, sono soppresse le parole da "
Il piano particolareggiato è inoltrato
"
fino ad "avvenuto deposito
".
 
All'art. 40, sesto comma, sono soppresse le parole da "
Il piano particolareggiato e la variante al P.R.G.
" fino a "
deliberazione di variante al Piano Regolatore
" e sostituite dalle seguenti "
Il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore
".
 
All'art. 40, settimo comma, sono soppresse le parole "
ed alle proposte del Comitato Comprensoriale
".
 
All'art. 40, ottavo comma, sono soppresse le parole "
sentito il Comitato Comprensoriale
".
 
All'art. 41 bis, sesto comma, sono soppresse le parole "
al Comitato Comprensoriale ed
".
 
All'art. 43, terzo comma, sono soppresse le parole "
ed inviati al Comitato Comprensoriale
".
 
All'art. 44, terzo comma, sono soppresse le parole "
ed inviati al Comitato Comprensoriale
".
 
All'art. 49, quindicesimo comma, sono soppresse le parole "
sentito il Comitato Comprensoriale
".
 
All'art. 69, lett. e), le parole "
del Comitato Comprensoriale
" sono sostituite con le parole "
della Giunta Regionale
".
 
All'art. 85, primo comma, lett. c3), sono soppresse le parole "
è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 dicembre 1991
Gian Paolo Brizio