"Modifica del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 ."
(B.U. 27 novembre 1991, n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 , è sostituito dal seguente: "
Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di ruolo di almeno tre anni nella stessa qualifica funzionale o di cinque anni in qualifiche funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. ".
9.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 1991
Gian Paolo Brizio