Legge regionale n. 49 del 03 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte".
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Oggetto della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in applicazione dell' articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , concede contributi per le attività corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo.
2. 
Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali:
a) 
ad aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;
b) 
a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato: strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana, con corde ed a percussione eccezionale;
c) 
a corda, a pizzico, ad arco e ruota;
d) 
elettronici.
3. 
Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a) 
corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;
b) 
corsi professionali di Istituti e Scuole di musica civiche e private.
4. 
Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di musica devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.
Art. 2.[2] 
(Commissione per le attività di orientamento musicale)
1. 
È istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.
2. 
Tale Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b) 
tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10 , ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;
c) 
i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.
3. 
Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.
[3]
Titolo I. 
ATTIVITÀ CORSUALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE E BANDISTICO
Art. 3. 
(Adempimenti dei Comuni)
1. 
Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda dalla quale risulti:
[4]
a) 
l'esatta denominazione del Comune, la sede ed il legale rappresentante;
b) 
il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni musicali per queste ultime deve essere segnata, per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante - indicando per ciascuno di essi:
1) 
il tipo;
2) 
il numero di ore di insegnamento previsto;
3) 
i docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;
4) 
la previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi degli iscritti;
5) 
la sede;
6) 
se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;
7) 
la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. 
Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.
3. 
La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali deve essere stabilita nel Comune dove avrà svolgimento il corso.
[5]
Art. 4. 
(Funzionamento e durata dei corsi)
1. 
Per i corsi di tipo bandistico, che si articoleranno in cicli di tre anni, la durata non potrà essere inferiore a sette mesi e dovranno essere svolte almeno duecento ore di lezione per anno.
2. 
Per gli altri corsi, che si articoleranno in cicli minimi di tre anni, la durata non potrà essere inferiore ai sette mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.
3. 
Per i corsi bandistici e corali, le classi di primo anno, per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di sotto dei quali non verrà concesso il contributo regionale.
[6]
4. 
Per ottenere il contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo, secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente.
[7]
5. 
Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.
6. 
Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.
Art. 5. 
(Scelta ed incarico degli insegnanti)
1. 
L'incarico è conferito dal Comune con apposita deliberazione, o direttamente dall'Associazione musicale nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali.
2. 
La scelta degli insegnanti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un apposito Albo Regionale nonchè fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di cui all'articolo 2. I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali richiesti per ciascun corso, saranno precisati con successivo provvedimento del Consiglio Regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
[8]
3. 
L'Albo viene conservato e aggiornato presso l'Assessorato Regionale competente; l'iscrizione all'Albo è gratuita.
4. 
In attesa dell'approvazione dei criteri di iscrizione all'Albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare nelle attività concorsuali personale docente, che dovrà essere in possesso dei titoli adeguati al tipo di insegnamento.
Art. 6. 
(Adempimenti della Regione)
1. 
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'erogazione dei contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
[9]
2. 
I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi sono i seguenti:
a) 
ubicazione in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
b) 
domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;
c) 
per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato finale del ciclo precedente.
3. 
Il contributo concesso è finalizzato al compenso degli insegnanti e alla dotazione dei sussidi didattici.
4. 
L'erogazione del contributo avverrà a seguito di invio, da parte dei Comuni, entro il 15 novembre di ogni anno, della deliberazione comprovante l'istituzione del corso.
[10]
5. 
Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.
6. 
La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi anche dei Comuni.
Art. 7. 
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1. 
I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati ai Comuni sede di corso, finalizzati al compenso degli insegnanti titolari delle attività corsuali approvate e alla dotazione dei sussidi didattici e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. 
I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare un rendiconto della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
Art. 8. 
(Sussidi didattici)
1. 
I Comuni o le Associazioni, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere ad una adeguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti di anno in anno dall'Assessorato Regionale competente.
Art. 9. 
(Prove finali, attestati, Commissioni esaminatrici)
1. 
Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali volte al conseguimento dell'attestato di idoneità all'ammissione ad esami presso Conservatori statali oppure di quello di frequenza nel caso di corsi incentrati su programmi diversi da quelli del Conservatorio.
2. 
Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attività del corso in conformità degli ordinamenti didattici.
3. 
Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Assessore Regionale competente, sentita la Commissione istituita dall'art. 2 della presente e sono composte da:
a) 
un esperto con funzioni di Presidente;
b) 
un rappresentante del personale didattico;
c) 
un rappresentante del Comune.
4. 
Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni.
[11]
Titolo II. 
SCUOLE ED ISTITUTI DI MUSICA
Art. 10. 
(Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private)
1. 
Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carta legale con la seguente documentazione:
[12]
a) 
programma dell'attività che si intende svolgere;
b) 
bilancio preventivo;
c) 
questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
d) 
consuntivo della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta;
e) 
documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. 
Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto in copia autenticata.
Art. 11. 
(Programma e durata dei corsi)
1. 
La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le materie ed i programmi devono essere quelle previste nei Conservatori di Stato.
2. 
È previsto altresì un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di età non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esamina i candidati per l'accertamento attitudinale e l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 10; per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita
[13]
Art. 12. 
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1. 
I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività didattiche per le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre finalità, per spese di gestione o acquisto strumenti musicali e arredi.
Art. 13. 
(Adempimenti della Regione)
1. 
Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'assegnazione ed il pagamento dei contributi agli istituti e scuole civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
[14]
2. 
I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi sono i seguenti:
a) 
numero allievi frequentanti;
b) 
numero classi;
c) 
numero licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i Conservatori.
Art. 14. 
(Finanziamento degli interventi)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di L. 1.200.000.000.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo, avente la seguente denominazione: "Contributi ai Comuni per il sostegno di attività corsuali di orientamento musicale nel settore bandistico, strumentale e corale, nonchè agli Istituti e Scuole civiche e private di musica per attività professionali" e con la dotazione di L. 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare del cap. 11950 del Bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. 
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
5. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1991
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1995.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1995.

[3] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 del 2004.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "in carta legale" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 1995.

[5] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "bandistiche e corali" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 del 1995.

[6] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole "e corali" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 1995.

[7] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 del 1995.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "nonchè fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di cui all'articolo 2." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 del 1995.

[9] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "e teorico" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 del 1995.

[10] Nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "28 febbraio" sono state sostituite dalle parole "15 novembre" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 del 1995.

[11] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 del 1995.

[12] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "31 ottobre" sono state sostituite dalle parole "30 settembre" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 del 1995.

[13] Il comma 2 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 del 1995.

[14] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "31 dicembre" sono state sostituite dalle parole "30 novembre" ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 del 1995.