Legge regionale n. 48 del 03 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione."
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, allo scopo di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto al riequilibrio del mercato del lavoro, favorisce la costituzione e la sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione C.I.L.O. da parte dei Comuni della regione che siano di norma sede delle sezioni circoscrizionali di cui alla legge n. 56/87 .
2. 
L'intervento della Regione si realizza mediante il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica, alle condizioni e secondo i modi di cui ai successivi articoli, ai C.I.L.O. istituiti dai Comuni di cui al precedente comma e che adottino le finalità e gli schemi organizzativi di cui alla presente legge.
Art. 2. 
(Natura e finalità dei C.I.L.O.)
1. 
Ai fini della presente legge si definiscono come C.I.L.O. le strutture che, poste in essere e gestite da uno dei Comuni di cui al precedente articolo, si rivolgono alle persone in cerca di lavoro e prioritariamente ai soggetti più deboli e svantaggiati ed abbiano come obiettivo quello di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di detti soggetti.
2. 
Sono individuate come finalità dei C.I.L.O.:
a) 
rilevare le differenti caratteristiche e bisogni delle persone in cerca di lavoro per essere in grado di proporre indicazioni e suggerimenti specificatamente appropriati, nonchè stabilire un rapporto personalizzato garantendo la riservatezza delle indicazioni fornite;
b) 
informare sulle iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi statali, provinciali, comunali, nonchè da enti ed associazioni senza fine di lucro;
c) 
favorire l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale posti in essere dal sistema formativo regionale;
d) 
favorire, d'intesa con i Servizi regionali incaricati della loro gestione, l'utilizzo, specialmente da parte dei soggetti deboli del mercato del lavoro, delle normative regionali disposte in loro favore nonchè informare sulle normative statali aventi analoghe finalità;
e) 
fornire, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, ed in particolare con gli organi del collocamento, ogni utile informazione sulle modalità di accesso al lavoro nel settore pubblico e privato;
f) 
raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza per la stesura delle domande;
g) 
fornire indicazioni sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità;
h) 
concorrere all'attuazione delle azioni positive rivolte alle fasce più deboli e marginali del mercato del lavoro, assicurando un'adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
i) 
formulare proposte agli organi istituzionali tese all'adozione di provvedimenti per promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei soggetti deboli e rimuovere eventuali cause di emarginazione;
l) 
favorire il raccordo con altri Servizi ed Enti esistenti sul territorio circoscrizionale.
Art. 3. 
(Attivazione e struttura dei C.I.L.O.)
1. 
I centri di cui alla presente legge sono istituiti di norma dai Comuni capoluogo di circoscrizione, anche su proposta delle parti sociali.
2. 
Solo in via eccezionale, quando il Comune capoluogo di circoscrizione non intenda o non sia nella condizione di avviare un C.I.L.O. ovvero la comprovata specificità di una singola area lo renda opportuno, possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge C.I.L.O. istituiti da Comuni diversi purchè situati entro i confini della circoscrizione.
3. 
La delibera istitutiva deve indicare la struttura e la organizzazione dei centri, la dotazione di risorse umane, in forma diretta e/o convenzionata, finanziarie e tecnologiche, i servizi che si intendono avviare, nonchè le modalità di funzionamento dei centri.
4. 
I centri debbono riferirsi a bacini omogenei di manodopera individuati assumendo come riferimento una o più circoscrizioni di collocamento di cui all' art. 1 della legge n. 56/87 e relativi provvedimenti di attuazione.
5. 
Al fine di consentire il coinvolgimento dei diversi Comuni interessati che insistono sullo stesso bacino omogeneo di manodopera, i C.I.L.O. possono essere attivati in forma associata dai Comuni che vi abbiano interesse o comunque in forma concordata fra il Comune capoluogo di circoscrizione e gli altri interessati.
6. 
Per lo svolgimento delle loro funzioni i C.I.L.O. potranno avvalersi, oltre che del personale del Comune loro destinato, di altro personale messo a disposizione, attraverso apposite convenzioni, da altri enti pubblici, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali.
7. 
Per le funzioni di cui al precedente articolo, direttamente connesse alle competenze della Regione e della Provincia, i C.I.L.O. faranno riferimento ad apposite strutture provinciali.
8. 
Le suddette strutture provinciali per l'attività di coordinamento e di indirizzo dei C.I.L.O. faranno riferimento alle indicazioni contenute nella delibera quadro della Giunta regionale, di cui all'art. 6 ed alle successive specificazioni del Comitato Tecnico, di cui all'art. 8.
9. 
Le delibere dei Comuni istitutive dei C.I.L.O. possono altresì prevedere, ferma la responsabilità complessiva del Comune, che parte dei servizi di cui al precedente art. 2 siano forniti attraverso apposite convenzioni fra il Comune stesso e enti e/o associazioni che operano senza finalità di lucro.
10. 
La Provincia, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, è autorizzata ad organizzare iniziative informative e formative per il personale addetto ai C.I.L.O., indipendentemente dalla sua provenienza e a predisporre materiale informativo e formativo diretto al suddetto personale e agli utenti dei servizi.
Art. 4. 
(Natura delle prestazioni)
1. 
I servizi prestati dai C.I.L.O. si rivolgono alle persone in cerca di occupazione e specialmente ai soggetti più deboli e svantaggiati del mercato del lavoro ed hanno carattere gratuito.
2. 
L'organizzazione dei servizi è regolamentata dal Comune cui i centri fanno capo, riservandosi la Regione, ai soli fini dell'applicazione ad essi dei benefici di cui alla presente legge, la facoltà di verificare la coerenza degli schemi organizzativi adottati rispetto al perseguimento delle finalità indicate nella presente legge, nonchè ai criteri per garantire la regolarità, l'obiettività e la qualificazione dei servizi resi, ed agli indirizzi contenuti nella delibera programmatica di cui all'art. 6.
Art. 5. 
(Strutture e servizi regionali interessati alla definizione delle attività dei C.I.L.O.)
1. 
Ai fini della definizione dei contenuti operativi dei C.I.L.O. è necessario un intervento di diverse competenze e strutture regionali, delle quali si favorisce una reciproca integrazione.
2. 
Nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro, di cui alla L.R. 1/83 , cura le attività di carattere analitico al fine di specificare gli interventi e di stabilire priorità nell'attuazione degli stessi da parte dei C.I.L.O., ed inoltre opera per rilevare a posteriori l'efficacia degli interventi realizzati.
3. 
Nell'ambito del Settore Formazione professionale i servizi regionali di programmazione della formazione professionale, di cui in particolare alla L.R. 8/80 modificata con L.R. 49/80 , L.R. 50/84 , L.R. 10/88 , indicano a quali attività formative possano essere indirizzate le diverse componenti dell'offerta di lavoro.
4. 
Le strutture della Regione che si occupano di attività di orientamento professionale, di cui in particolare alla L.R. 8/80 modificata con L.R. 49/80 , L.R. 50/84 , L.R. 10/88 , e di assistenza scolastica, di cui in particolare alla L.R. 49/85 , curano la predisposizione di materiali informativi volti ad indicare le caratteristiche di determinati corsi scolastici e professionali e le loro implicazioni per quanto concerne il rapporto con il mercato del lavoro.
5. 
Le strutture che si occupano della programmazione delle attività di sostegno all'inserimento sociale, con speciale riferimento a gruppi particolarmente a rischio dal punto di vista occupazionale - disabili, tossicodipendenti, ex carcerati, disadattati, ecc.-, di cui in particolare alle L.R. 31/75 modificata con L.R. 1/76 , L.R. 20/82 modificata con L.R. 12/88 e con L.R. 31/88 , L.R. 44/86 , L.R. 41/87 , L.R. 8/89 , forniscono le necessarie indicazioni sulla articolazione territoriale dei servizi, nonchè sulle modalità di collaborazione di detti servizi ed i C.I.L.O.
6. 
I servizi volti alla incentivazione della domanda di lavoro o a favorire la formazione di cooperative, di cui in particolare alle L.R. 28/84 modificata con L.R. 44/88 , L.R. 55/84 , L.R. 53/89 , indicano le opportunità offerte dall'applicazione delle succitate leggi regionali, in modo che i C.I.L.O. possano adeguatamente informare in merito.
7. 
Inoltre la Regione, tramite la sua rappresentanza istituzionale nella Commissione regionale per l'Impiego, di cui alla legge n. 56/87 , opera per l'attuazione di un raccordo tra le strutture e le competenze regionali e quelle dello Stato e di altri soggetti rappresentati nella Commissione.
8. 
Le strutture regionali, cui ci si riferisce nei commi precedenti, vengono rappresentate nel Comitato Tecnico, di cui all'art. 8, nelle forme in esso indicate.
Art. 6. 
(Delibera quadro)
1. 
Sulla base delle indicazioni della presente legge la Giunta regionale emana una delibera quadro di validità biennale nella quale, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 8, vengono indicati:
a) 
i criteri di priorità relativi alle attività dei C.I.L.O., con particolare riferimento alle diverse caratteristiche delle persone in cerca di occupazione ed alla diversa gravità che assume per esse lo stato di disoccupato, nonchè alle aree territoriali nelle quali la disoccupazione è più estesa e più grave;
b) 
modalità ed indirizzi che devono essere rispettati per garantire un servizio con una base uniforme da parte dei diversi C.I.L.O., nel cui ambito i Comuni specificano autonomamente la realizzazione delle attività.
2. 
Ai criteri di priorità ed agli indirizzi prospettati nella delibera quadro i Comuni si attengono nella definizione dei progetti di intervento e delle relative richieste di contributo, di cui all'art. 10.
Art. 7. 
(La Provincia)
1. 
La Provincia, sulla base delle competenze operative ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, mediante proprie strutture coordina l'applicazione della presente legge relativamente ai C.I.L.O. definiti dai Comuni presenti nel proprio territorio.
2. 
Tale coordinamento avviene nell'ambito di quanto indicato dalla Giunta regionale nella delibera quadro di cui all'art. 6 ed eventualmente successivamente specificato dal Comitato Tecnico di cui all'art. 8.
3. 
La Provincia in particolare:
a) 
esprime il proprio parere sulle domande di contributo presentate ai sensi della presente legge nonchè sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca successivamente deliberati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8;
b) 
adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte dei Comuni delle relazioni di cui ai precedenti articoli nonchè per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile al miglior funzionamento della presente legge;
c) 
esprime il proprio parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 comma 6. e cura, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, la predisposizione del materiale formativo e informativo di cui al precedente art. 2 nonchè le iniziative formative per il personale dei centri previsti dall'art. 3, ultimo comma;
d) 
orienta l'attività dei centri, indicando nell'ambito delle priorità individuate nella delibera quadro regionale ulteriori elementi di specificazione in relazione alle condizioni del mercato locale del lavoro e alle politiche del lavoro e per l'occupazione svolte a livello provinciale;
e) 
assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto dell'autonomia e specificità dei singoli centri, fra i diversi C.I.L.O. operanti nel territorio provinciale;
f) 
effettua una valutazione di consuntivo organizzativo, finanziario e di efficacia relativamente alle iniziative intercorse nel biennio di attività precedente.
Art. 8. 
(Comitato Tecnico)
1. 
Al fine di assicurare il necessario collegamento fra le strutture regionali operanti nei settori cui fa riferimento la presente legge e fra queste, le Province e i Comuni che hanno avviato C.I.L.O. nonchè per svolgere funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale, alle Province e ai Comuni per l'attuazione della presente legge, è istituito presso l'Assessorato al Lavoro della Regione, che ne assicura la segreteria, un apposito Comitato Tecnico costituito da:
a) 
funzionari regionali operanti nelle materie di competenza regionale indicate nell'art. 5, individuati dagli Assessori aventi la delega in dette materie;
b) 
2 esperti designati dall'URP e 1 esperto designato dall'ANCI d'intesa con i Comuni che abbiano avviato centri di iniziativa locale per l'occupazione ai sensi della presente legge o, in fase di prima applicazione della stessa, con i Comuni che abbiano comunque avviato iniziative anche sperimentali per la realizzazione a livello locale di politiche per l'impiego.
2. 
Qualora particolari oggettive esigenze di carattere tecnico scientifico lo rendano necessario, il Comitato, previa delibera della Giunta regionale, può avvalersi di esperti esterni alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 6/88 e sue successive modifiche.
3. 
Nell'ambito delle funzioni generali di cui al primo comma il Comitato Tecnico adempie in particolare alle seguenti funzioni:
a) 
predispone un piano di azione che viene sottoposto alla Giunta regionale e rappresenta la base tecnica per l'elaborazione e la successiva emanazione della delibera quadro di cui all'art. 6;
b) 
specifica le direttive previste nella delibera quadro di cui all'art. 6, per quanto riguarda le modalità tecniche dell'azione;
c) 
partecipa o promuove direttamente alcuni progetti specifici, particolarmente innovativi e individuati come prototipi, al fine di valorizzare le esperienze positive e generalizzarne i vantaggi ad un ampio numero di C.I.L.O.;
d) 
predispone alla fine di ogni biennio di attività una relazione di consuntivo sia con riferimento all'efficacia che all'efficienza ed al controllo dei costi economici delle iniziative.
4. 
Tale relazione verrà curata in particolare dall'Osservatorio sul Mercato del Lavoro che avvierà le iniziative di ricerca necessarie per la sua definizione e si avvarrà di un consuntivo organizzativo, finanziario e di efficacia predisposto dalle Province, d'intesa con il Comitato Tecnico.
5. 
Il Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.
Art. 9. 
(Contributi regionali)
1. 
La Giunta regionale definisce nel proprio bilancio le risorse finanziarie, di cui al successivo art. 13, da ripartire tra le Province del Piemonte in considerazione delle priorità territoriali individuate nella delibera quadro di cui all'art. 6.
2. 
Ai Comuni che abbiano istituito C.I.L.O. secondo le finalità di cui alla presente legge e con i modelli organizzativi in essa prefigurati la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:
a) 
un contributo per il primo impianto del C.I.L.O. determinato nella misura fissa di L. 50.000.000 per circoscrizione con popolazione superiore a 200.000 abitanti e di L. 30.000.000 per circoscrizione con un numero inferiore di abitanti;
b) 
un contributo annuale, a partire dal secondo anno di attività, il cui ammontare, che non può comunque superare la somma stabilita per ciascun tipo di centro di cui alla precedente lett. a), è determinato in relazione all'attività svolta nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno di riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri:
aa) 
struttura del centro e servizi predisposti;
bb) 
attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro, alle risorse impiegate, alla quantità e qualità dei servizi resi;
cc) 
caratteristiche dell'attività programmata per l'anno in corso, sua conformità con le indicazioni di cui all'art. 2 della presente legge e alle esigenze dell'area in cui il centro opera nonchè sua compatibilità con la struttura del centro.
Art. 10. 
(Domande di contributo)
1. 
Per ottenere i contributi regionali di cui al precedente art. 9 i Comuni debbono presentare alla Giunta regionale apposita domanda con allegata la seguente documentazione:
a) 
per il contributo di primo impianto (art. 9, lett. a):
aa) 
delibera istitutiva del C.I.L.O.;
bb) 
relazione che ne illustri la struttura, esplicitando l'eventuale ricorso a convenzioni esterne, le risorse di personale, finanziarie e tecnologiche che si intendono impiegare e la relativa disponibilità, il tipo di attività che si intende svolgere, il modo in cui si intende organizzarla, nonchè ogni ulteriore elemento utile a conoscere il costituendo centro;
cc) 
regolamento che ne disciplina il funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi;
b) 
per i contributi annuali (art. 9, lett. b):
aa) 
relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai servizi erogati, ai soggetti che ne hanno usufruito, alle risorse impiegate;
bb) 
relazione sul programma di attività che si intende realizzare nell'anno di riferimento con l'indicazione delle risorse necessarie.
2. 
La domanda e la documentazione di cui alla precedente lett. a) deve essere presentata alla Giunta regionale di norma prima dell'avvio dell'attività del centro e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dall'inizio della sua attività. La domanda e la documentazione di cui alla precedente lett. b) deve essere presentata alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di inizio dell'attività.
3. 
Copia delle domande di cui ai precedenti commi deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente competente per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 7.
4. 
Il Comitato Tecnico, ai fini di rendere omogenea tale documentazione può predisporre appositi criteri descrittivi, cui i C.I.L.O. debbono attenersi.
Art. 11. 
(Ammissione ai contributi e loro erogazione)
1. 
La Giunta provinciale, ricevute le copie delle domande di cui al precedente art. 9, verificatane la completezza della documentazione e la corrispondenza della struttura e dei servizi del centro a quanto stabilito dalla presente legge, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, trasmette alla Giunta regionale la domanda stessa corredata del proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale ammette il Comune al contributo di cui al precedente art. 9, lett. a) nella misura fissa indicata nell'art. 9; la sua erogazione è subordinata alla verifica del concreto avvio operativo del centro.
2. 
L'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 9, lett. b) può essere disposta dalla Giunta regionale in favore di quei Comuni che, essendosi trovati nelle condizioni richieste, abbiano già ottenuto il contributo di primo impianto e i cui centri, alla data di scadenza di presentazione delle domande per il contributo di cui all'art. 9, lett. b), siano completamente operativi da almeno sei mesi.
3. 
Il contributo di cui all'art. 9, lett. b) è concesso, previa verifica della congruità della documentazione richiesta dall'articolo precedente; il suo ammontare è determinato tenendo conto di quanto stabilito nel precedente art. 9 nonchè delle disponibilità di bilancio del relativo esercizio finanziario.
4. 
Il contributo di cui al precedente comma è erogato per il 50% con la stessa delibera di ammissione e, per la restante quota, nell'ultimo trimestre dell'anno, previa verifica della regolarità dei servizi prestati.
5. 
È in facoltà della Giunta regionale dare indicazioni ulteriori sulla documentazione da allegare alle domande per l'ammissione ai contributi, richiedere in ogni momento dati e documentazione inerente la struttura e l'attività del centro ammesso a contributo, svolgere verifiche sugli stessi a mezzo dei propri servizi oppure tramite servizi della Provincia.
6. 
L'erogazione dei contributi è sospesa qualora, per qualsiasi motivo, i centri interrompano o non svolgano la loro attività come previsto; l'ammissione ai contributi è revocata, per la parte non ancora erogata, qualora i centri cessino anticipatamente la loro attività.
7. 
L'ammissione ai contributi è subordinata all'esistenza delle disponibilità necessarie nei bilanci dei relativi esercizi finanziari; in caso di richieste eccedenti le disponibilità, la Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 8, accoglie prioritariamente le richieste presentate dai Comuni nei quali più rilevante sia lo squilibrio del mercato del lavoro e l'attività dei centri più idonea ed urgente per concorrere a fronteggiare tale situazione.
8. 
La Provincia, nel contesto della valutazione delle domande presentate dai Comuni per le attività di C.I.L.O., può disporre un ulteriore contributo in misura non superiore a quello stabilito dall'Amministrazione regionale e deliberarlo successivamente all'accoglimento della domanda da parte della Regione.
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa complessiva di L. 550.000.000.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) 
"Contributi ai Comuni che istituiscono i C.I.L.O. e per il loro funzionamento" e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 400.000.000;
b) 
"Iniziative informative e formative del personale dei C.I.L.O. e per la predisposizione di materiale informativo e formativo" e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 50.000.000;
c) 
"Iniziative del Comitato Tecnico di supporto all'attività dei C.I.L.O. " e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 100.000.000.
3. 
Agli oneri derivanti dalla applicazione dei precedenti commi si farà fronte con l'utilizzazione di una disponibilità di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 12800 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1991 e per L. 50.000.000 con la riduzione di pari importo del cap. 5065 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.
4. 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1991 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
5. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto la conseguente variazione di bilancio.
Art. 13. 
(Norme transitorie )
1. 
In sede di prima applicazione in relazione all'esercizio finanziario 1991 la Giunta regionale, qualora il Comitato tecnico di cui all'art. 8 non sia ancora costituito, stabilisce l'utilizzo delle risorse finanziarie per le attività finalizzate all'avvio dei C.I.L.O..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1991
Gian Paolo Brizio