a) qualifica 4a posti : |
n. 1 |
b) qualifica 5a posti : |
n. 1 |
c) qualifica 6a posti : |
n. 5 |
d) qualifica 7a posti : |
n. 7 |
e) qualifica 8a posti : |
n. 10 |
f) ''dirigente '' posti : |
n. 21 |
totale posti : |
n. 45. |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.
[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.
[3] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1995.
[4] Il comma 1 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.
[5] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 2014.