Legge regionale n. 43 del 03 settembre 1991  ( Versione vigente )
"Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12".
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NATURA E FUNZIONI
Capo I. 
Art. 1. 
1. 
È costituito il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S., le cui funzioni e la cui struttura sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresì, i rapporti con la Regione Piemonte, in armonia con i principi in materia di programmazione regionale e subregionale sanciti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. 
L'I.R.E.S., Ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2. 
1. 
L'I.R.E.S. sviluppa la propria attività di ricerca a supporto dell'azione programmatoria della Regione: in questo quadro ed in funzione della partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali, prevista dall'art. 3, comma 6, della legge 142/90, può fornire supporti alla programmazione subregionale.
2. 
L'Istituto, per il perseguimento delle finalità, di cui al comma 1, sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche in collaborazione con la Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con gli altri Enti locali piemontesi.
3. 
Per il conseguimento di tali obiettivi l'I.R.E.S. instaura rapporti di collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel settore della ricerca.
Art. 3. 
1. 
Costituiscono oggetto dell'attività ordinaria dell'Istituto:
a) 
la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
b) 
la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c) 
lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
d) 
lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo.
2. 
Nel quadro dei programmi, di cui all'art. 2, l'I.R.E.S. cura, inoltre, su incarico dei competenti Organi della Regione e nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore, dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprietà, a tutti gli effetti. Promuove, altresì, azioni informative sulla propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
3. 
L'Istituto realizza momenti di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate.
4. 
L'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da Enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell'Istituto, di cui agli artt. 2 e 3.
5. 
In deroga a quanto previsto dall'art. 35, punto 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, le convezioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 2, possono prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. stesso di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni medesime.
6. 
In deroga a quanto previsto dall'art. 37 della stessa legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, l'I.R.E.S. è esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette.
Titolo II. 
GLI ORGANI
Capo II. 
Art. 4. 
1. 
Sono Organi dell'Istituto:
a) 
il Consiglio d'amministrazione;
b) 
il Presidente;
c) 
il Collegio dei Revisori.

È Organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico.
Art. 5. 
1. 
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato a tre.
[1]
2. 
I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3. 
I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive.
4. 
Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio Regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. 
I singoli Consiglieri, eletti nel corso del mandato in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.
Art. 6. 
1. 
Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio Regionale, per gravi violazioni di legge o del Regolamento dell'Istituto.
2. 
Il Presidente del Consiglio Regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
3. 
Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. 
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S..
5. 
Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - se non è possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta Regionale per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale è eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.
Art. 7. 
1. 
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in seduta straordinaria quando il Presidente stesso lo ritiene opportuno o quando due dei suoi componenti ne fanno, per iscritto, istanza motivata.
[2]
2. 
L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei membri.
3. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. 
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.
Art. 8. 
1. 
Il Consiglio di amministrazione:
a) 
definisce annualmente l'attività dell'Istituto ed il programma di cui all'art. 2, comma 2; approva il piano di ricerca, previo parere del Comitato scientifico, sentita la Giunta Regionale e, con riguardo a programmi pluriennali, la competente Commissione consiliare;
b) 
approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal successivo Capo IV;
c) 
delibera le convenzioni con gli Enti ed Organismi, di cui all'art. 2, comma 3;
d) 
nomina il Direttore;
e) 
nomina i componenti del Comitato scientifico;
f) 
può nominare nel proprio seno Commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;
g) 
assume tutti i provvedimenti concernenti il personale e propone alla Giunta Regionale, motivandole, le variazioni della pianta organica dell'Istituto, che la Giunta può, a sua volta, proporre al Consiglio Regionale con proprio disegno di legge;
h) 
delibera il Regolamento dell'Istituto, di cui all'art. 26;
i) 
affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del Direttore;
l) 
delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
m) 
valuta la compatibilità delle richieste, di cui al comma 4, dell'art. 3, rispetto al programma di attività dell'Istituto ed autorizza la stipulazione con l'Ente richiedente di apposita convenzione recante le finalità, le metodologie della ricerca, i tempi e gli oneri da porre a carico del richiedente, che coprono, in ogni caso, per intero il costo relativo.
Art. 9. 
1. 
Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
2. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. 
Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
4. 
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.
Art. 10. 
1. 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
2. 
Per il Presidente è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. 
La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
4. 
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
5. 
Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.
Art. 11. 
1. 
Il Collegio dei Revisori:
a) 
controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) 
esamina il conto consuntivo e predispone la relazione che accompagna il conto stesso;
c) 
trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
2. 
I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.
3. 
Il Revisore decade se non partecipa, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Regionale, che provvede alla sostituzione.
Art. 12. 
1. 
Il Comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.
2. 
Il Comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
3. 
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne è richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.
4. 
Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.
5. 
La partecipazione al Comitato Scientifico è incompatibile con l'attribuzione, da parte dell'Istituto, degli incarichi di consulenza o dei rapporti di collaborazione previsti dall'art. 21.
Titolo III. 
ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO E STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
Capo III. 
Art. 13. 
1. 
Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Per la nomina a Direttore sono richiesti adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze in enti o strutture di ricerca.
2. 
Il Direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale incarico può essere rinnovato.
3. 
Se l'incarico di Direttore non è conferito ad un dipendente, i rapporti fra il Direttore e l'Istituto sono regolati da un apposito contratto o convenzione. Il compenso da corrispondere al Direttore è, in tale ipotesi, ragguagliato - nel caso di impegno a tempo pieno - al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale con incarico di coordinamento. Se l'impegno del Direttore non è a tempo pieno, il compenso è ragguagliato alla retribuzione lorda di un dipendente regionale con incarico di coordinamento.
4. 
Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento. La revoca è obbligatoria in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.
5. 
Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.
Art. 14. 
1. 
La struttura operativa dell'Istituto è ordinata secondo i principi stabiliti dalla l. r. 8 settembre 1986, n. 42, in relazione alle esigenze dell'Ente.
2. 
La struttura operativa è costituita da un unico Settore, che svolge attività di ricerca e di osservatorio ed altre attività connesse, secondo quanto indicato nell'Allegato A) alla presente legge.
3. 
Il settore può articolarsi in servizi e/o unità operative organiche, ai sensi degli artt. 3, 4, 7 della L.R. 42/86.
4. 
Il funzionamento del settore è caratterizzato altresì da strutture flessibili di progetto e dall'utilizzo di posizioni di ricerca e di staff, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 della L.R. 42/86 e successive modificazioni e integrazioni.
5. 
Si applicano gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della l. r. 42/86.
6. 
Nell'applicazione degli articoli della legge regionale richiamata, gli Organi dell'Istituto si intendono sostituiti agli Organi regionali, secondo quanto stabilito nel Regolamento.
Art. 15. 
1. 
L La dotazione organica delle qualifiche funzionali e della qualifica unica dirigenziale dell'I.R.E.S., determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (Razionalizzazione delle organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è la seguente:
a) qualifica 4a posti :
n. 1
b) qualifica 5a posti :
n. 1
c) qualifica 6a posti :
n. 5
d) qualifica 7a posti :
n. 7
e) qualifica 8a posti :
n. 10
f) ''dirigente '' posti :
n. 21
totale posti :
n. 45.
[3]
2. 
Alle modificazioni della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale dell'I.R.E.S. si provvede con legge regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. 
All'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, nonchè all'assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in analogia a quanto disposto dell'art. 11 della L.R. 42/86.
Art. 16. 
1. 
Al personale dell'I.R.E.S. si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e gli altri istituti contrattuali riguardanti il personale regionale.
2. 
Per l'assunzione nell'impiego del personale dipendente si applicano le norme relative al personale regionale.
Art. 17. 
1. 
Per l'espletamento delle attività di studio e ricerca, in conformità con i suoi fini istituzionali, nell'ambito di rapporti convenzionali da instaurare con gli Atenei e con Istituti specializzati, l'Istituto può bandire concorsi pubblici per borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o diplomati, con le modalità stabilite nei relativi bandi per le materie attinenti le attività di ricerca, sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca approvati dal Consiglio Regionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
2. 
Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali, di cui alla legislazione regionale vigente, è richiesto il possesso dei requisiti specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.
3. 
Le borse di specializzazione o di studio, di cui ai commi 1 e 2, non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da Istituti di ricerca, nè con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato.
4. 
Le borse di specializzazione e di studio sono attribuite mediante selezione teorico-pratica e valutazione dei titoli, in base a criteri preventivamente determinati dal Consiglio di amministrazione.
5. 
Nel Regolamento interno è prevista la disciplina per la composizione ed il funzionamento delle commissioni per i concorsi, di cui al comma 1.
6. 
Nei concorsi per l'assunzione, può essere prevista l'attribuzione di punteggi preferenziali, in particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso.
7. 
Il Consiglio di amministrazione può disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, se è intervenuta, per causa di forza maggiore, una sospensione o interruzione delle attività previste.
8. 
Durante la sospensione delle borse non sono corrisposti eventuali assegni.
Art. 18. 
1. 
In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, attraverso idonee intese possono essere realizzati momenti di mobilità tra l'I.R.E.S. e la Regione e tra questa e l'Istituto.
2. 
In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le Organizzazioni sindacali ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Art. 19. 
1. 
All'interno dell'Istituto opera la Conferenza di ricerca.
2. 
La Conferenza è composta dal Direttore, dai componenti il Comitato scientifico e dai ricercatori dell'Istituto.
3. 
È sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonchè di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.
4. 
Le specifiche competenze e le modalità di funzionamento della Conferenza sono definite dal Regolamento, di cui all'art. 26.
Art. 20. 
1. 
Per speciali esigenze l'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione con gli Atenei e con altri Enti, operanti nel settore della ricerca, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo.
2. 
L'Istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta Regionale.
3. 
I rapporti con gli Enti, di cui ai commi 1 e 2, sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi della collaborazione.
4. 
Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sui contratti, di cui al comma 3, e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 21, specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.
Art. 21. 
1. 
Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad enti specializzati, di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
2. 
Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte.
3. 
Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso viene corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
4. 
Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze è determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.
5. 
Il limite, di cui al comma 4, può essere eccezionalmente superato, se il ricorso a consulenza è richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.
Titolo IV. 
FINANZE E CONTABILITA
Capo IV. 
Art. 22. 
1. 
L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.
2. 
Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.
Art. 23. 
1. 
L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
2. 
Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è presentato a cura del Presidente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della l. r. 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 24. 
1. 
Costituiscono entrate dell'Istituto:
a) 
le entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici, così ripartite:
1) 
contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
2) 
finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto;
3) 
contributi e/o proventi per affidamenti da parte di Enti pubblici;
b) 
le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;
c) 
le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
d) 
le entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;
e) 
le entrate per contabilità speciali.
2. 
L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'Istituto dalla Regione è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'Istituto.
Art. 25. 
1. 
Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalità di cui gli artt. 71 e 72 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, è approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. 
Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della stessa l. r. 55/81.
Titolo V. 
NORME DIVERSE
Capo V. 
Art. 26. 
1. 
Il Regolamento dell'Istituto, in attuazione della presente legge ed in armonia con le relative disposizioni, disciplina:
a) 
il funzionamento e l'organizzazione interni dell'Istituto;
b) 
le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei programmi e delle attività di ricerca, di cui agli artt. 2 e 3;
c) 
l'organizzazione del personale dell'Istituto, relativamente a quanto non previsto dall'accordo, di cui all'art. 16 della presente legge;
d) 
i criteri di utilizzo degli istituti, di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge;
e) 
le normative interne di contabilità, in armonia con le disposizioni richiamate dall'art. 23 e con quelle della legislazione regionale in materia.
2. 
Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modificazioni dello stesso sono adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Art. 27. 
1. 
Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, che provvede entro 60 gg. dal ricevimento:
a) 
il programma di attività, di cui all'art. 2, comma 2, e le relative modificazioni;
b) 
il regolamento, di cui all'art. 26, e le sue eventuali modificazioni;
c) 
le deliberazioni di nomina dell'organismo consultivo, di cui all'art. 12.
2. 
Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del programma attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto, anche con riferimento ad impegni pluriennali.
3. 
Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta Regionale è responsabile di fronte al Consiglio Regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.
4. 
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Giunta Regionale una relazione sulle attività svolte dall'Istituto stesso, corredata dai relativi costi.
Art. 28. 
1. 
I compensi degli organi dell'I.R.E.S. sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.
[4]
Art. 29.[5] 
(...)
Titolo VI. 
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Capo VI. 
Art. 30. 
1. 
Il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S., di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto giuridico - attivo e passivo - all'Istituto di eguale denominazione, di cui alla l. r. 18 febbraio 1985, n. 12, che viene soppresso.
2. 
Appartengono quindi al nuovo I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, i debiti, i crediti, le rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.
Art. 31. 
1. 
Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato.
Art. 32. 
1. 
Il personale dell'Istituto soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito al nuovo Istituto.
2. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede all'inquadramento del personale stesso nel ruolo unico del personale del nuovo Istituto, con effetto dalla data suddetta, sulla base della tabella di corrispondenza fra i livelli professionali di provenienza e le qualifiche funzionali regionali, di cui all'Allegato B) alla presente legge.
3. 
Il personale viene inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, nell'ambito dei posti previsti nella pianta organica.
4. 
Nell'ambito delle qualifiche, come sopra determinate, al personale vengono attribuiti i profili professionali secondo quanto disposto dal precedente art. 15, con il criterio della prevalenza delle funzioni svolte ed accertate.
Art. 33. 
1. 
Al personale inquadrato viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza; ai fini dell'attribuzione della successiva quota di salario individuale di anzianità, viene valutato il rateo in corso di maturazione nell'Ente stesso.
Art. 34. 
1. 
A seguito del primo inquadramento nelle qualifiche regionali in attuazione della ristrutturazione dell'Istituto, si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 57 della L.R. 34/89, nonchè la L.R. 48/88.
Art. 35. 
1. 
Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale del nuovo Istituto è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INADEL ed alla CPDEL, con facoltà di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. 
L'opzione è esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precedenza presso il medesimo Istituto, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Art. 36. 
1. 
È abrogata la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1991
Gian Paolo Brizio


Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.

[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.

[3] Il comma 1 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1995.

[4] Il comma 1 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 2014.

[5] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 del 2014.