"Integrazione dell' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 , istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna".
(B.U. 31 luglio 1991, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
art. 3 della L.R. 12 novembre 1986, n. 46 , istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, è aggiunto il seguente comma: "
".
Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali
Art. 2.
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto regionale
, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 luglio 1991
Gian Paolo Brizio