Legge regionale n. 33 del 22 luglio 1991  ( Versione vigente )
"Integrazione dell' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 , istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna".
(B.U. 31 luglio 1991, n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 3 della L.R. 12 novembre 1986, n. 46 , istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, è aggiunto il seguente comma: "
Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali
".
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 1991
Gian Paolo Brizio