Legge regionale n. 32 del 22 luglio 1991  ( Versione vigente )
"Provvedimenti urgenti in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in favore di soggetti sfrattati".
(B.U. 31 luglio 1991, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Norma transitoria concernente la disciplina delle riserve degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti sfrattati)
1. 
Qualora non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei quali siano in corso provvedimenti esecutivi di sfratto, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall' art. 15 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 , possono richiedere di riservare, a favore dei nuclei suddetti, una quota percentuale anche in misura eccedente il 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all' art. 1 della citata L.R. 64/84 , che verranno assegnati nel corso dell'anno nell'ambito territoriale di competenza.
2. 
La proposta di riserva alloggi, assunta con provvedimento motivato dalla Giunta municipale, è trasmessa alla Giunta Regionale per l'autorizzazione di competenza. I Comuni autorizzati debbono, annualmente, comunicare alla Giunta Regionale le assegnazioni effettuate.
3. 
Sono altresì assimilati alle condizioni dei nuclei familiari di cui al comma uno, i soggetti indicati all'art. 11, comma uno, punto 6), lett. a) e b) della L.R. 64/84 .
4. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i provvedimenti esecutivi di sfratto causati da morosità del conduttore o da gravi inadempienze contrattuali.
5. 
La deroga di cui al comma 1 ha efficacia fino al 31 dicembre 1993.
[1]
Art. 2. 
(Requisiti per l'assegnazione)
1. 
Per le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi della presente legge devono sussistere i requisiti prescritti per i nuclei familiari dall' art. 2 della L.R. 64/84 . L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all' art. 10 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64 .
Art. 3. 
(Assegnazione degli alloggi riservati)
1. 
Il Comune provvede ad assegnare gli alloggi riservati entro due mesi dalla effettiva disponibilità degli stessi. Decorso tale termine gli alloggi sono assegnati con le modalità previste dalla L.R. 64/84 .
2. 
È consentita l'assegnazione di alloggi, in via provvisoria, con un rapporto differenziato vani/numero componenti in deroga a quanto previsto dai commi due e tre dell' art. 16 della L.R. 64/84 .
Art. 4. 
(Sanatoria)
1. 
Sono fatte salve le assegnazioni di alloggi riservati effettuate dai Comuni in misura eccedente l'aliquota del 25% di cui all' art. 15 della L.R. 64/84 , qualora le assegnazioni stesse siano state effettuate in favore di nuclei familiari di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
Art. 5. 
(Assegnazione degli alloggi non riservati)
1. 
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non riservati ai sensi della presente legge sono assegnati con le modalità previste dalla L.R. 64/84 .
Art. 6. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 45, sesto comma dello Statuto Regionale .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 1991
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 5 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 1993.