Legge regionale n. 30 del 10 luglio 1991  ( Versione vigente )
"Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo".
(B.U. 24 luglio 1991, n. 30)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 1. 
(Disposizioni generali)
1. 
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, ivi compresa la Città Metropolitana di Torino, delle Unità Socio Sanitarie Locali, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane.
2. 
La Regione esercita inoltre il controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all' art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 .
3. 
La Regione esercita altresì il controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e degli altri Enti locali.
4. 
Il controllo è esercitato nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge dall'Organo regionale istituito a norma dell'art. 2.
5. 
All'Organo predetto può essere attribuito il controllo sugli atti degli Enti strumentali o dipendenti dalla Regione.
Art. 2. 
(Articolazione dell'Organo di controllo)
1. 
L'Organo di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi dell' art. 69 dello Statuto , ed è costituito dal Comitato regionale di controllo e dalle seguenti Sezioni:
 
Alba
 
Alessandria
 
Asti
 
Biella
 
Casale Monferrato
 
Cuneo
 
Ivrea
 
Mondovì
 
Novara
 
Pinerolo
 
Saluzzo
 
Torino
 
Verbania
 
Vercelli.
2. 
Il Comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle Province, ivi compresa la Città Metropolitana di Torino, dei Consorzi a partecipazione provinciale, delle Unità Socio Sanitarie Locali e degli Enti, di cui al comma due dell'art. 1.
3. 
Le Sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi a partecipazione comunale, delle Unioni di Comuni, delle Comunità Montane, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, degli altri Enti locali.
4. 
La competenza territoriale di ciascuna Sezione è stabilita in relazione alla sede degli Enti soggetti a controllo, sulla base dei rispettivi ambiti di riferimento istituzionale risultanti dall'allegato A.
5. 
L'unitarietà di indirizzo dell'Organo di controllo è salvaguardata con la pubblicazione periodica a cura della Giunta Regionale, anche su segnalazione dei membri del Comitato e delle Sezioni di controllo, delle principali decisioni assunte dai collegi e con riunioni periodiche della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea generale dell'Organo regionale di controllo, di cui all'art. 15.
Art. 3. 
(Costituzione e durata del Comitato e delle Sezioni di controllo)
1. 
Il Comitato e le Sezioni di controllo sono costituiti in conformità di quanto disposto dall' art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. 
I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.
3. 
Per il controllo sugli atti delle Unità Socio Sanitarie Locali e degli Enti, di cui al comma due dell'art. 1, la composizione del Comitato è integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio Regionale e da un rappresentante del Ministero del Tesoro, secondo quanto previsto dal comma uno dell' art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , così come sostituito dall' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
4. 
Il Consiglio Regionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, provvede all'elezione dei membri effettivi e supplenti con separata votazione ed a maggioranza dei 3/5 dei Consiglieri assegnati.
5. 
Il Consiglio Regionale elegge i due membri supplenti, scegliendone uno fra gli esperti, di cui ai nn. 1) e 2) del comma uno lett. a) dell'art. 42 della legge 142/90 , e uno fra gli esperti, di cui ai nn. 3) e 4) del comma uno, lett a), del medesimo articolo.
6. 
Le designazioni, di cui ai numeri 1) e 2) del comma uno, lett. a) dell'art. 42 della legge 142/90 , sono effettuate dagli Ordini e Collegi professionali esistenti nel territorio di competenza del Comitato e di ciascuna Sezione in relazione alla sede. Se gli Ordini od i Collegi professionali competenti non provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio Regionale può richiedere le designazioni all'Ordine od al Collegio professionale avente sede nel rispettivo capoluogo di Provincia, o, subordinatamente, a quello con sede nel capoluogo di Regione.
7. 
Il Presidente della Giunta Regionale provvede alle nomine dei consessi ed insedia i medesimi, convocando tutti i membri non oltre 30 giorni dalla data del decreto di nomina. Dell'insediamento è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. 
Il Comitato e le Sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.
9. 
Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei componenti del Comitato o di Sezione di controllo, si provvede alla rinnovazione con la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni del consesso decaduto sono svolte da altro consesso, individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 4. 
(Decadenza dei componenti)
1. 
I componenti dell'Organo di controllo decadono, se sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall' art. 43 della legge 142/90 .
2. 
Decadono altresì dalla carica i componenti dell'Organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a 4 sedute consecutive, ovvero per un massimo di 10 sedute di assenza ingiustificate all'anno.
3. 
Il Presidente della Giunta Regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale presenta le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Regionale, trascorso tale termine, delibera sulla decadenza dalla carica, considerate le controdeduzioni, se presentate.
4. 
Nel caso di incompatibilità l'interessato opta, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'Organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilità. Il Consiglio Regionale delibera la decadenza dalla carica, se l'opzione non è comunicata nel termine di 10 giorni.
5. 
Il Presidente della Giunta Regionale dà comunicazione al Commissario del Governo dell'esistenza di causa di decadenza o di incompatibiltà nei confronti dei membri non elettivi dei consessi.
Art. 5. 
(Dimissioni dei componenti)
1. 
Le dimissioni dei componenti dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta.
2. 
I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla nomina del successore, dai relativi supplenti.
Art. 6. 
(Sostituzione dei componenti)
1. 
La sostituzione dei membri, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale promuove la sostituzione non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.
Art. 7. 
(Indennità ai componenti)
1. 
L'indennità di carica spettante ai componenti dell'Organo di controllo è calcolata a decorrere dalla data di insediamento del Comitato e delle Sezioni, costituite ai sensi della legge 142/90 e della presente legge regionale, con riferimento al 70% dell'indennità massima prevista dalla legge per gli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
2. 
Per i Presidenti dei consessi l'indennità di carica è invece calcolata con riferimento al 70% dell'indennità massima prevista dalla legge per i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
3. 
L'indennità viene quantificata nell'80% delle percentuali, di cui ai commi uno e due, in caso di partecipazione a 7 sedute al mese, con riduzione di 1/7 per seduta in caso di partecipazioni inferiori. Per ogni seduta eccedente le 7 mensili l'indennità è incrementata di una percentuale pari al 4% con un massimo complessivo di incremento del 20%. Uguale percentuale di incremento del 4% spetta per ogni seduta al componente che svolge le funzioni di Presidente.
4. 
Le indennità spettanti sono raddoppiate se il Presidente ed il Vicepresidente sono collocati in aspettativa non retribuita.
5. 
L'indennità è corrisposta in 12 rate mensili posticipate.
6. 
L'indennità di carica spettante è maggiorata del 30% per i componenti della Sezione di Torino.
[1]
7. 
Ai componenti dei consessi, aventi residenza in un Comune diverso da quello dell'Organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ai componenti delle Sezioni i quali, per ragioni del loro incarico, si recano fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuta altresì l'indennità di missione da liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 2) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
Titolo II. 
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 8. 
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)
1. 
I consessi nella seduta di insediamento, sotto la presidenza dell'esperto effettivo elettivo più anziano di età e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo Presidente e Vicepresidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio Regionale.
2. 
All'elezione, partecipano i soli membri effettivi del collegio.
3. 
Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione, nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. 
A parità di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di ulteriore parità, il membro più anziano di età.
5. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal membro effettivo elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio Regionale e, in caso di parità, dal membro più anziano di età.
Art. 9. 
(Funzioni del Presidente)
1. 
I Presidenti del Comitato e delle Sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio, regolano l'attività del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione.
2. 
I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.
3. 
Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dall'art. 10.
Art. 10. 
(Esercizio delle funzioni dell'Organo di controllo)
1. 
Il Comitato e le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.
2. 
L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo è svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.
3. 
Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestività del controllo.
4. 
I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.
5. 
Il Comitato e le Sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo, senza pregiudizio dei termini, di cui all'art. 21 della presente legge.
Art. 11. 
(Convocazione delle adunanze)
1. 
I consessi stabiliscono il calendario delle adunanze che hanno luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le riunioni ordinarie dei collegi avvengono con cadenza media bisettimanale.
2. 
Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.
3. 
Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non è prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la segreteria almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
4. 
Con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti, l'Organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. 
I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, se ne ravvisano l'opportunità o quando lo richiedono almeno tre componenti effettivi.
6. 
La convocazione è effettuata con avviso telegrafico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa è comunicata al Presidente della Giunta Regionale ed è fatta pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 12. 
(Le adunanze)
1. 
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri aventi diritto di voto.
2. 
Se, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non è stato raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.
3. 
Le decisioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. 
Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. 
I membri del Comitato non possono partecipare alla trattazione degli argomenti per i quali sussiste un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o Enti con i quali hanno rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.
Art. 13. 
(Udienze)
1. 
I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dall'Organo di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti. L'audizione avviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.
2. 
Gli Amministratori degli Enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. 
I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.
4. 
Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni, previste dall' art. 2 della l.r. 9 dicembre 1981, n. 50 e della l.r. 24 aprile 1985, n. 47 , può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. 
I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.
6. 
In ogni caso di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.
Art. 14. 
(Verbale di adunanza)
1. 
Il verbale delle adunanze indica i nomi dei presenti e contiene un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate nonchè l'ora di inizio e di conclusione della seduta.
2. 
Il verbale viene redatto dal Segretario del collegio, approvato al termine della seduta od all'inizio della seduta successiva, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. 
Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritiene rilevante ai fini dell'attività del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, indica le tesi emerse.
4. 
I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'Organo di controllo.
5. 
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.
Art. 15.[2] 
(Conferenza dei Presidenti ed Assemblea generale dell'Organo regionale di controllo)
1. 
Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, il Presidente della Giunta Regionale convoca:
a) 
almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;
b) 
almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. 
La Conferenza dei Presidenti esamina, tra l'altro, i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.
3. 
La Conferenza dei Presidenti può essere convocata altresì dal Presidente del Comitato regionale di Controllo, anche su richiesta di singoli Collegi.
4. 
L'Assemblea generale esamina tra l'altro:
a) 
gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione;
b) 
le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri del Comitato e delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.
5. 
La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale è inviata per conoscenza al Consiglio Regionale.
6. 
L'Assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale o del Comitato regionale di controllo. La convocazione dell'Assemblea generale può essere richiesta anche dalle Sezioni di controllo con il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.
7. 
La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o dal Presidente del Comitato regionale di controllo da lui delegato.
8. 
Il verbale delle riunioni è redatto da un funzionario del Settore Segreteria della Giunta Regionale.
Art. 16. 
(Relazione annuale)
1. 
Per consentire al Consiglio Regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, i Presidenti del Comitato e delle Sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.
2. 
La relazione è approvata da ciascun consesso e contiene le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai singoli componenti.
3. 
Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, sono analiticamente indicati:
a) 
il numero delle sedute del collegio;
b) 
il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di Enti controllati;
c) 
il numero degli atti sottoposti a controllo, ai sensi dei commi due e quattro dell' art. 45 della legge 142/90 ;
d) 
il numero degli atti in relazione ai quali si è pronunciato non luogo a procedere;
e) 
il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;
f) 
il numero degli atti annullati suddivisi per Enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
g) 
il numero e l'esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;
h) 
il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;
i) 
il numero delle udienze effettuate distintamente con i rappresentanti degli Enti e con il Difensore Civico;
l) 
una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonchè le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni dei consessi con le eventuali osservazioni della Giunta.
5. 
La Giunta Regionale cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche in sintesi, delle relazioni dei consessi nonchè delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio Regionale.
Titolo III. 
ESERCIZIO DEL CONTROLLO
Art. 17. 
(Atti soggetti a controllo)
1. 
Sono soggetti a controllo gli atti degli Enti indicati all'art. 1 nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 142/90 e dalla presente legge.
Art. 18. 
(Invio degli atti al controllo)
1. 
Gli atti soggetti a controllo sono fatti pervenire alla segreteria del Comitato o della Sezione competente in duplice copia autentica entro 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio e comunque non oltre 30 giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
2. 
La trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi del comma tre dell' art. 32 della legge 142/90 , avviene a pena di decadenza, entro 5 giorni dall'adozione. La trasmissione di tali atti è effettuata esclusivamente mediante consegna a mano, ovvero con plico raccomandato.
3. 
Gli atti vanno accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'Organo deliberante, del numero e data della deliberazione nonchè dell'oggetto della stessa. La segreteria del Comitato o della Sezione competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una all'Ente interessato.
4. 
Per gli atti, di cui al comma due, la trasmissione si intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di partenza, ovvero nella data del timbro del Comitato o della Sezione di controllo competente, nel caso di consegna a mano.
5. 
I consessi possono indicare agli Enti controllati ulteriori criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.
6. 
Gli atti trasmessi, ai sensi dei commi due e quattro dell' art. 45 della legge 142/90 , sono accompagnati anche da copia autentica della richiesta del controllo. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale richiesta gli atti sono fatti pervenire, a pena di decadenza, al Comitato ovvero alla Sezione competente.
Art. 19. 
(Regolarizzazione degli atti)
1. 
Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, può invitare l'Ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. 
L'Ufficio può chiedere direttamente all'Ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò è utile ai fini dell'esame dell'atto.
Art. 20. 
(Modalità del controllo)
1. 
Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle stesse in caso di inadempienza avviene secondo le modalità stabilite dall' art. 46 della legge 142/90 .
2. 
Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale.
Art. 21. 
(Termini del controllo)
1. 
Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini, di cui all' art. 46 della legge 142/90 .
2. 
Nel termine per il controllo degli atti di nomina, di cui all'art. 34, comma sette, della predetta legge, si computano i soli giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.
3. 
I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono forniti dall'Ente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; se alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non sono pervenuti alla Sezione competente, la deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta.
4. 
I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.
Art. 22. 
(Decisioni del Comitato e delle Sezioni)
1. 
I consessi, se non dichiarano la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo o non ne pronunciano l'annullamento oppure sullo stesso non richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero nell'esame del conto consuntivo non adottano la decisione, di cui al comma nove dell'art. 46 della legge142/90, danno atto a verbale di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto.
2. 
I consessi pronunciano non luogo a procedere se rilevano la mancanza dei presupposti previsti dall' art. 45 della legge 142/90 .
Art. 23. 
(Comunicazione delle decisioni)
1. 
Il Comitato e le Sezioni su specifica richiesta dell'Ente interessato, danno comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale comunicazione.
2. 
Tutte le altre decisioni adottate dai consessi sono portate a conoscenza dell'Ente deliberante.
3. 
Le decisioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle, di cui al comma nove dell' art. 46 della legge 142/90 , sono comunicate all'Ente deliberante prima della scadenza del termine di controllo, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo della decisione adottata.
4. 
Il testo integrale delle relative motivazioni è comunicato all'Ente interessato entro i successivi dieci giorni.
Art. 24. 
(Pareri obbligatori)
1. 
Il Comitato e le Sezioni, salvo quanto disposto dal comma cinque dell'art. 10, non possono chiedere pareri di Organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.
2. 
Resta impregiudicato l'obbligo per gli Enti deliberanti di richiedere tali pareri, quando le leggi lo prevedono in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dal comma tre dell' art. 50 della legge 142/90 .
Art. 25. 
(Esercizio del potere sostitutivo)
1. 
Il potere sostitutivo è esercitato, ai sensi dell' art. 48 della legge 142/90 .
2. 
A tale fine, quando un Ente ritarda od omette di compiere un atto obbligatorio per legge, il Comitato o la competente Sezione di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta Regionale, invita l'Ente a compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.
3. 
Scaduto inutilmente detto termine, il consesso nomina, per il compimento dell'atto, un Commissario scelto fra i funzionari della Regione.
4. 
Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo è esercitato con le modalità e nei termini di cui agli artt. 39 e 46 della legge 142/90 .
Art. 26. 
(Modalità del controllo sul conto consuntivo)
1. 
Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'art. 46, comma undici, della legge 142/90 , l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.
Art. 27. 
(Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza)
1. 
Fino al riordino della materia del controllo sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16, commi due, lett. f), quattro, cinque, sei e sette della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni. Il controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è limitato al solo esame di legittimità.
Titolo IV. 
PERSONALE ED UFFICI
Art. 28. 
(Uffici di segreteria)
1. 
Presso ciascun Consesso è istituito un ufficio segreteria, unico tuttavia per il Comitato e la Sezione di Torino, la cui direzione e responsabilità sono affidate a un funzionario della Regione, che svolge altresì le funzioni di Segretario del Consesso.
[3]
2. 
L'organizzazione e la struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici del personale.
3. 
Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della Sezione, cui è destinato.
4. 
I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal Comitato o dalla Sezione, sentiti i rappresentanti del personale ivi addetto.
5. 
Il Segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, nonchè dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo Presidente.
6. 
In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito da altro funzionario regionale in qualità di Vicario, da individuarsi nel Viceresponsabile della struttura, ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, ovvero, in mancanza, su individuazione del collegio, tra il personale di qualifica direttiva assegnato alla Sezione limitatamente all'incarico di verbalizzazione delle sedute. Nel caso di contemporanea assenza del titolare e del vicario il collegio affida di volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro dipendente regionale assegnato alla Sezione ed appartenente alla qualifica direttiva.
7. 
Il Segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti locali, dandone contestuale ricevuta - anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'Organo di controllo.
Art. 29. 
(Incompatibilità del personale)
1. 
I dipendenti regionali non possono essere assegnati al Comitato ovvero alla Sezione che esercita il controllo sugli atti degli Enti, di cui sono amministratori.
Art. 30. 
(Archiviazione degli atti)
1. 
Le segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. 
Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 31. 
(Rappresentanza in giudizio)
1. 
La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'Organo di controllo spetta al Presidente della Giunta Regionale.
2. 
L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta, previo eventuale parere dell'Organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
3. 
Il Presidente della Giunta allega alla relazione, di cui all'art. 16 della presente legge, notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'Organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.
Art. 32. 
(Diritti dei Consiglieri regionali)
1. 
A norma del comma tre dell' art. 12 dello Statuto regionale , ciascun Consigliere Regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Organo di controllo notizie e dati; può altresì prendere visione dei documenti e dei verbali relativi ad atti per i quali il controllo è già stato esperito.
Art. 33. 
(Abrogazioni di precedenti disposizioni)
1. 
Salvo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge, è abrogata la L.R. 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 34. 
(Revisione dell'articolazione dell'Organo di controllo)
1. 
L'articolazione dell'Organo di controllo stabilita dall'art. 2 è sottoposta a revisione a seguito della definizione dell'assetto territoriale regionale a livello provinciale, in attuazione degli artt. 17 e 63 della legge 142/90 e, in ogni caso, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35. 
(Norma transitoria)
1. 
Gli Organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini in essa stabiliti.
2. 
Tali termini, se riguardano atti in corso d'esame soggetti a cambiamento di competenza, restano sospesi fino alla data di trasferimento alla Sezione competente e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni.
Art. 36. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul cap. 150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.
2. 
Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 luglio 1991
Gian Paolo Brizio Allegato A. Allegato A.

Allegato A 

ALLEGATO A: AMBITI TERRITORIALI DELLE SEZIONI DI CONTROLLO (ART. 2)

Sezione di ALBA Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

Sezione di ALESSANDRIA Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Fubime, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vignole Borbera, Valenza, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Sezione di ASTI Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castelboglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime d'Asti, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Sezione di BIELLA Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Guardabosone, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio Mosso, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Sezione di CASALE MONFERRATO Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

Sezione di CUNEO Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.

Sezione di IVREA Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Stramnbino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.

Sezione di MONDOVI' Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roasio, Roburent, Roccacigliè, Rocca dè Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Sezione di NOVARA Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Maggiora, Mandello Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Sezione di PINEROLO Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.

Sezione di SALUZZO Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Benevagienna, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Cardè Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Trinità, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

Sezione di TORINO Ala di Stura, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Balangero, Baldissero Torinese, Balme, Barbania, Bardonecchia, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgone di Susa, Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Candiolo, Canischio, Cantoira, Caprie, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa San Michele, Chivasso, Ciconio, Cinzano, Ciriè, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Condove, Corio, Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Groscavallo, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leinì, Lemie, Levone, Locana, Lombardore, Lombriasco, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mattie, Meana di Susa, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Noasca, Nole, Novalesa, Oglianico, Orbassano, Osasio, Oulx, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Reano, Ribordone, Rivalba, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rosta, Rubiana, Salassa, Salbertrand, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, Sangano, San Gillio, San Giorio di Susa, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sciolze, Sestriere, Settimo Torinese, Sparone, Susa, Torino, Torrazza Piemonte, Trana, Traves, Trofarello, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venalzio, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villastellone, Vinovo, Viù, Volpiano.

Sezione di VERBANIA Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Ceppomorelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevola d'Ossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallenzeno, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette Vogogna.

Sezione di VERCELLI Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgosesia, Borgo Vercelli, Breja, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta dè Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata, Vocca.


Note:

[1] Il comma 6 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 1992.

[2] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 37 del 1992.

[3] Il comma 1 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 37 del 1992.