Art. 6.
3.
L'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica dell'U.S.S.L. programma, coordina e controlla l'attività in materia farmaceutica espletata nei presidi e servizi sanitari pubblici o convenzionati del territorio.
4.
L'unità organizzativa competente in materia di assistenza farmaceutica della U.S.S.L. svolge in particolare i seguenti compiti:
a)
informazione sui farmaci, educazione sanitaria e aggiornamento professionale; tali attività vengono attuate d'intesa con i Servizi e le Aree territoriali organiche delle UU.SS.SS.LL., a tali compiti specificamente preposte;
b)
gestione del Prontuario Terapeutico per medicinali e del Repertorio per reagenti e presidi medico-chirurgici destinati all'impiego all'interno delle strutture pubbliche;
c)
vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico;
d)
istruttoria sulle materie di competenza dell'Organo di Gestione in tema di farmacie;
e)
gestione della Convenzione Nazionale con le farmacie aperte al pubblico;
f)
tutte le altre attività inerenti la gestione del farmaco;
g)
coordinamento delle farmacie aperte al pubblico per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di educazione e di informazione sanitaria, di corretto impiego dei farmaci e di rilevamento di dati statistico-epidemiologici in collaborazione con gli altri Servizi Sanitari dell'U.S.S.L.;
h)
predisposizione e valutazione delle rilevazioni statistiche di interesse farmaceutico;
i)
rilevazione dei dati di consumo qualitativo e quantitativo dei medicinali e di altro materiale sanitario nell'ambito delle strutture delle UU.SS.SS.LL. e di quelle convenzionate, nonché la predisposizione di una apposita relazione annuale all'Organo di Gestione. Tali dati di consumo qualitativo e quantitativo vengono altresì comunicati periodicamente ai medici di medicina generale della U.S.S.L., per ciò che concerne il regime prescrittorio specifico di ciascun medico;
l)
coordinamento e valutazione tecnica degli acquisti dei medicinali e di ogni altro materiale sanitario;
m)
coordinamento e valutazione tecnica per l'approvvigionamento dei sieri e dei vaccini per le profilassi obbligatorie;
n)
vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, secondo le procedure di cui al successivo articolo 7;
o)
tenuta e aggiornamento dell'archivio dati relativo alle farmacie ed al personale laureato in esse operante;
q)
vigilanza sui farmaci veterinari con particolare riguardo al momento prescrittivo, distributivo e di utilizzo, in coordinamento con il Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria;
r)
promozione d'intesa con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'attività di vigilanza sulla vendita di piante medicinali, loro parti, miscele e prodotti derivati, nonché sull'uso improprio delle piante non medicinali;
s)
vigilanza e controllo, in coordinamento con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sul commercio al dettaglio dei presidi medico-chirurgici, degli articoli sanitari, dei cosmetici, dei prodotti alimentari e dei prodotti dietetici per la prima infanzia nelle farmacie e, su richiesta dei Servizi interessati, nelle altre rivendite autorizzate;
t)
vigilanza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ivi compresa la distruzione di tali sostanze;
u)
trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi agli acquisti delle sostanze e delle preparazioni stupefacenti e psicotrope iscritte nelle prime quattro tabelle di cui all'
articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
, effettuati dai presidi della U.S.S.L. e dalle farmacie aperte al pubblico, quali desumibili dalla terza sezione del buono acquisto, di cui all'articolo 39 della citata legge. Tali dati vengono comunicati altresì ai Servizi tossicodipendenze della U.S.S.L.;
v)
coordinamento della distruzione dei medicinali guasti, scaduti o imperfetti nelle farmacie del territorio;
z)
valutazione tecnico-analitica delle materie prime necessarie per la preparazione dei galenici magistrali, nonché dei preparati galenici preconfezionati acquistati dall'U.S.S.L..