Legge regionale n. 9 del 12 marzo 1991  ( Versione vigente )
"Sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.A.."
(B.U. 20 marzo 1991, n. 12)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al fine di assicurare alla Regione il mantenimento, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 47/84 , della quota maggioritaria di partecipazione al capitale sociale della Texilia S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 1.492.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 cadauna, emesse dalla società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 200.000.000 a lire 2.500.000.000.
[1]
2. 
La sottoscrizione di cui al comma 1° sarà realizzata:
a) 
quanto a L. 400.000.000, mediante versamento in numerario;
b) 
per la residua quota, mediante versamenti in natura, attraverso il conferimento al capitale sociale dei beni mobili di proprietà regionale concessi in uso alla Texilia S.p.A. ed il conferimento di una quota di proprietà indivisa dell'immobile, pure di proprietà regionale, in cui la società ha sede ed opera.
3. 
La determinazione del valore dei beni conferiti è effettuata, a norma dell' art. 2343 del Codice Civile , da un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Biella.
Art. 2. 
1. 
Al fine di conservare la quota regionale di partecipazione alla società, la Giunta è altresì autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad acquisire ulteriori nuove azioni emesse dalla società in esecuzione di futuri aumenti del capitale sociale, fino alla concorrenza del residuo valore dell'immobile di proprietà regionale, in cui ha sede la società, conferendo, a tal fine, ulteriori quote di proprietà dell'immobile stesso, con le modalità di cui al comma 3, dell'art. 1.
Art. 3. 
1. 
Per la sottoscrizione in numerario di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 400.000.000.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di L. 400.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione "Oneri per l'acquisto di nuove azioni della Texilia S.p.A.", con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 400.000.000.
Art. 4. 
1. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato ad intervenire nella stipulazione degli atti relativi ai conferimenti in natura, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e di cui all'art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 1991
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 del 1992.