Legge regionale n. 7 del 25 febbraio 1991  ( Versione vigente )
"Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. n. 47/87 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della L.R. n. 47/87 ."
(B.U. 06 marzo 1991, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
COSTITUZIONE DELL'ENTE FIERISTICO
Art. 1. 
(Costituzione dell'Ente Fieristico)
1. 
La Regione Piemonte partecipa alla costituzione dell'Ente Fieristico Expo ''2000'' in forma di società per azioni, centro fieristico ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 , secondo le norme degli artt.2328 e seguenti del Codice Civile .
2. 
Tale ente può derivare anche dalla trasformazione o fusione di una Società già operante nel settore.
3. 
Altri soci dell'Ente Fieristico ''Expo 2000'' possono essere gli Enti Locali interessati o loro associazioni, le Camere di Commercio e/o loro associazioni, le associazioni di categoria ed i soggetti economici interessati.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
L'Ente Fieristico ''Expo 2000'' ha lo scopo di gestire e sviluppare, anche per conto terzi ed anche territorialmente, le attività, le strutture, i servizi espositivi e di promozione; di promuovere la migliore collocazione sui mercati di beni e servizi offerti dal sistema economico Piemontese; d'intensificare gli scambi e diffondere la conoscenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative dei vari Settori economici fornendo i servizi necessari.
Art. 3. 
(Atto Costitutivo e Statuto )
1. 
Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Ente Fieristico ''Expo 2000'' S.p.A., preso atto che l'atto costitutivo della società preveda:
a) 
la sede dell'Ente Fieristico ''Expo 2000'' sia fissata a Torino, e l'Ente abbia la proprietà o la disponibilità degli immobili ed impianti destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con idonea destinazione urbanistica;
b) 
gli utili conseguiti siano reinvestiti per fini istituzionali dell'ente o per la costituzione di riserve;
c) 
il Consiglio d'Amministrazione sia formato da non più di 15 membri, dei quali almeno 6 membri nominati, a norma dell' art. 2458 C.C. , dagli Enti pubblici che partecipano alla società, ed 1 membro sia designato dall'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte nella sua funzione istituzionale. Tra i membri nominati dagli Enti pubblici almeno n. 3 membri siano nominati dal Consiglio Regionale che nomina altresì un Sindaco della società, a norma del citato art. 2458 C.C. ;
d) 
il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale siano nominati fra i membri di nomina del Consiglio Regionale;
e) 
il Consiglio di Amministrazione nomini l'Amministratore delegato;
f) 
l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda che in terza convocazione deliberi con la maggioranza delle azioni di categoria A);
[1]
g) 
l'Ente Fieristico predisponga Programmi Triennali da trasmettere per il parere di competenza alla Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 16 legge regionale n. 47/87 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di scadenza del programma precedente, individuando altresì linee ed elementi di attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
h) 
il primo Programma Triennale sia trasmesso alla Giunta Regionale entro un anno dalla data di costituzione dell'Ente Fieristico;
i) 
successivamente al parere favorevole della Giunta Regionale, il Programma Triennale sia approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Entro 60 giorni dall'espressione di parere non favorevole della Giunta Regionale l'Ente Fieristico trasmetta un nuovo Programma all'esame della Giunta stessa;
l) 
il Programma Triennale sia attuato tramite programmi annuali di attività, approvati con la maggioranza qualificata di due terzi più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 2388 del C.C. ;
m) 
il Programma annuale recepisca altresì, dando adeguate risposte, le istanze avanzate dalla Giunta Regionale in ordine ad iniziative o interventi da assumersi in conseguenza dell'emergere di specifiche esigenze anche non previste dal Programma Triennale.
Capo II. 
Art. 4. 
(Modifiche alla L. R. 7 settembre 1987, n. 47 - art. 15)
1. 
Il 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 è abrogato e così sostituito: "
2.
La Regione promuove la Costituzione dei centri fieristici e vi partecipa con appositi provvedimenti legislativi. Altri soci possono essere gli Enti locali territoriali, le Camere di Commercio, e/o loro Associazioni, le Associazioni di categoria ed altri soggetti economici interessati
".
Art. 5. 
(Modifiche alla L. R. 7 settembre 1987, n. 47 - art. 16)
1. 
L' art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 è abrogato e sostituito dal seguente: "
Art. 16.
(Programmazione, Partecipazione e Vigilanza)
1.
Le Province individuano elementi e contributi per la promozione di settori economici specifici, trasmettendoli alla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione del successivo art. 17 e dell'espressione del parere relativo al Programma Triennale di cui al successivo comma 3.
2.
Per le finalità di cui al comma precedente le Province istituiscono, presso la propria sede, appositi Comitati provinciali per la promozione e l'attività fieristica. In tali Comitati deve essere garantita la rappresentanza delle categorie economiche, localmente interessate alla promozione di beni e prodotti piemontesi, nonchè la rappresentanza delle Camere di Commercio.
3.
Allo scopo di coordinare le azioni promozionali a sostegno delle attività economiche del Piemonte, per quanto di competenza regionale, i centri fieristici predispongono Programmi Triennali di attività contenenti indicazioni sui progetti e sulle manifestazioni che si intendono organizzare, con riferimento ai settori produttivi di intervento ed alle aree di mercato, specificando i seguenti elementi:
a)
obiettivi di politica fieristica e promozionale che si intendono perseguire in relazione agli obiettivi posti dal Piano di Sviluppo regionale;
b)
mezzi finanziari occorrenti per la loro attuazione;
c)
previsioni degli effetti sul sistema produttivo piemontese.
4.
La Giunta Regionale, alla luce degli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Sviluppo, esprime il proprio parere entro 3 mesi dalla data di ricevimento del Programma Triennale, informata la competente commissione regionale, decorsi i quali il programma si intende comunque approvato. In caso di parere non favorevole della Giunta Regionale l'Ente Fieristico, entro 60 giorni dall'espressione di tale parere, trasmette un nuovo Programma all'esame della Giunta stessa.
5.
La vigilanza sui centri fieristici è esercitata dalla Giunta Regionale.
6.
La Giunta Regionale informa il Consiglio Regionale e, per conoscenza, le Province, sull'attuazione del programma di cui al precedente punto 3) e sull'attività di vigilanza da essa svolta
".
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.000.000.000.
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, denominato ''oneri relativi alla sottoscrizione di azioni dell'Ente Fieristico Expo 2000'', e con la dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura finanziaria della spesa sopra indicata si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12600.
4. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 febbraio 1991
Gian Paolo Brizio.

Note:

[1] La lettera f del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1994.