"Modificazioni e integrazioni alle LL.RR. 10 novembre 1972, n.12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari."
(B.U. 16 gennaio 1991, n. 03)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il comma seguente: "
L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Gruppi consiliari, provvede altresì alle spese di spedizione e postali, telefoniche, di cancelleria, di fotocopiatura, duplicazione e stampa nei limiti stabiliti con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei Gruppi al centro stampa del Consiglio regionale. "
Art 2 - comma 3.
Art. 2.
1.
Il
comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: "
In particolare sono a carico di detto fondo:
"
Art. 4 - comma 3.
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
Art. 3.
1.
L'
articolo 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: "
da una quota fissa di lire 1.500.000 per ciascun Gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
da una quota variabile ragguagliata a lire 600.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo;
da una quota mensile a titolo di aggiornamento, studio e documentazione di lire:
"
Art. 3.
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi mensili rappresentati:
a)
b)
c)
500.000 per i Gruppi con 1 Consigliere
1.000.000 per i Gruppi fino a tre Consiglieri
1.500.000 per i Gruppi fino a 5 Consiglieri
2.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri
2.500.000 per i Gruppi fino a 15 Consiglieri
3.000.000 per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.
Art. 4.
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a)
per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all'
art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12
, con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi;
[1]
b)
per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all'
art. 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12
, con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 gennaio 1991
Gian Paolo Brizio
Note:
[1] Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 4 dopo le parole "Capitolo 30" sono state aggiunte le parole "e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 1997.