Legge regionale n. 6 del 19 febbraio 1990  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 23 gennaio 1984, n. 9 e 18 dicembre 1986, n. 57 (previdenza Consiglieri Regionali)".
(B.U. 28 febbraio 1990, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 2. 
(Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
 
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.
 
In tal caso, le misure dell'assegno vitalizio di cui all' art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 , sono determinate, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione all'età di pensionamento e secondo i coefficienti di cui alla seguente tabella:
Età di pensionamento
Coefficiente di determinazione
Anni 55
0,7604
Anni 56
0,8016
Anni 57
0,8460
Anni 58
0,8936
Anni 59
0,9448
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 febbraio 1990
Vittorio Beltrami