Legge regionale n. 3 del 22 gennaio 1990  ( Versione vigente )
"Parziale modifica ed integrazione della L.R. 23 ottobre 1989, n. 60 , relativa alla prestazione di garanzia fidejussoria nell'interesse dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.".
(B.U. 31 gennaio 1990, n. 5)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1989, n. 60 , è così modificato e sostituito: "
La Regione Piemonte, con la garanzia di cui al comma precedente, si impegna a corrispondere all'Istituto mutuante, dietro semplice notifica della inadempienza e senza obbligo della preventiva escussione del debitore da parte dell'Istituto mutuante, la rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardati pagamenti, rimanendo sostituita all'Ente mutuante in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Ente mutuatario, nel caso di mancato pagamento, alle scadenze stabilite, da parte dell'Ente mutuatario, della rata annuale pari a L. 964.223.252 pagabile in due semestralità di L. 482.111.626 ciascuna scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 gennaio 1990
Vittorio Beltrami