Legge regionale n. 36 del 23 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990".[1]
(B.U. 02 maggio 1990, n. 18)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Area di applicazione e durata)
1. 
La presente legge disciplina, ai sensi dell' art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426 , gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1990 riguardante il comparto del personale delle Regioni a Statuto Ordinario, degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, e dei Consorzi Regionali degli Istituti stessi.
2. 
Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, decorrono dal 1° gennaio 1988 gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
3. 
Le norme della presente legge trovano applicazione, nei limiti ed in armonia delle rispettive competenze, nei confronti del personale dipendente dalla Regione, dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), dalle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.), dagli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte, dal Consorzio Regionale degli Enti stessi.
Capo II. 
RAPPORTI CON L'UTENZA
Sezione I. 
Art. 2. 
(Rapporti Amministrazione-cittadino)
1. 
Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le Amministrazioni.
2. 
A tale scopo, la Regione e gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione, negli Enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
3. 
In tale quadro la Regione e gli Enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) 
la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b) 
l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;
c) 
il collegamento tra Amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;
d) 
il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) 
una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle Associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Sezione II. 
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3. 
(Servizi pubblici essenziali)
1. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi ed Associazioni, sono i seguenti:
a) 
stato civile e servizio elettorale;
b) 
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) 
attività di tutela della sicurezza pubblica;
d) 
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
e) 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. 
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) 
il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
b) 
il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
c) 
il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;
d) 
il servizio di vigilanza urbana limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonchè per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui all' art. 5 della legge n. 65/1986 ;
e) 
il servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;
f) 
il servizio acque, luce, gas limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonchè la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;
g) 
il servizio attinente ai mattatoi limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
h) 
il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo nonchè dei mercati;
i) 
il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;
l) 
il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonchè misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
m) 
il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
n) 
il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
o) 
il servizio attinente alle carceri mandamentali limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
p) 
il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
q) 
il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombro nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;
r) 
la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.
3. 
Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q) ed r) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 4. 
(Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
1. 
Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. 
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. 
La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1, 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.
4. 
In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. 
Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.
Capo III. 
NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Art. 5. 
(Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi)
1. 
Il fondo di incentivazione di cui all' art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. 
Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990, è costituito, presso la Regione e presso ciascun Ente di cui all'art. 1 un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:
a) 
da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
b) 
da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) 
dalla quota del monte salari annuo, di cui all' art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;
d) 
dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno-festivo; lo stesso importo e rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) 
da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.
3. 
Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalla Regione e dagli Enti di cui all'art. 1 da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e dall' art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 . Sono escluse dal computo delle economie, le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.
4. 
Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all' art. 16, comma 4, della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.
Art. 6. 
(Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi)
1. 
Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello aziendale, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
[2]
2. 
In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, e dagli Enti di cui all'art. 1, il fondo è finalizzato:
a) 
in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata al livello aziendale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 . In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, saranno definite, con la negoziazione decentrata a livello aziendale, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all' art. 8 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei dirigenti responsabili di struttura con le modalità di cui al successivo art. 40;
b) 
a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) 
a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) 
all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
e) 
a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'Ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. 
Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4. 
I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2, sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. 
Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci della Regione e dei singoli Enti che consentono la realizzazione delle condizioni operative per l'erogazione del fondo di cui all'art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente, e comunque con maggiorazione dello 0,65% del monte salario.
[3]
Capo IV. 
RELAZIONI SINDACALI
Art. 7. 
(Esercizio dell'attività sindacale)
1. 
I dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. 
I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3. 
Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.
Art. 8. 
(Diritto di assemblea)
1. 
Nell'ambito della disciplina dell' art. 7 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29 , i dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge, hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza altri oneri per l'Ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 9. 
(Aspettative sindacali)
1. 
I dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della presente legge che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. 
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente con le Amministrazioni comprese nel presente comparto di cui all' art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 . Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. 
Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 Serie Generale del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.
4. 
Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai Comuni e loro Consorzi ed I.P.A.B.; con l'U.P.I. per il personale dipendente dalle Province; con l'U.N.C.E.M. per il personale dipendente dalle Comunità Montane; con l'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
5. 
Al personale degli Enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità Montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari.
6. 
Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione o dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Conferenza dei Presidenti di cui al comma 4.
7. 
Eventuali modifiche, a forma compensativa, alla ripartizione tra gli Enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5, sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessate anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.
8. 
La Conferenza dei Presidenti di cui al comma 4, provvede a redistribuire tra tutti gli Enti rappresentati gli oneri finanziari conseguiti all'applicazione del presente articolo.
9. 
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alle Associazioni, Unioni e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - per i conseguenziali adempimenti.
Art. 10. 
(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)
1. 
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9, sono corrisposti, a carico della Regione o dell'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
2. 
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. 
Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all' art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . Per la sostituzione di personale collocato in aspettativa, inquadrato in qualifiche superiori alla settima e responsabile di struttura trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 52 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , prescindendo dal tipo di struttura diretta.
Art. 11. 
(Permessi sindacali retribuiti)
1. 
I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.
2. 
I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo art. 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.
3. 
I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.
Art. 12. 
(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)
1. 
Nell'ambito degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente art. 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. 
La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e negli Enti interessati e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. 
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4. 
Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati, quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.
5. 
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli Enti di cui all'art. 1 per i conseguenziali adempimenti.
Art. 13. 
(Diritto di affissione)
1. 
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14. 
(Locali per le rappresentanze sindacali)
1. 
In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti e consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.
2. 
Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
Art. 15. 
(Patronato sindacale)
1. 
I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.
2. 
Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16. 
(Garanzie nelle procedure disciplinari)
1. 
Nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
Art. 17. 
(Referendum)
1. 
Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento fuori orario di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 18. 
(Contributi sindacali)
1. 
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2. 
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. 
Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.
4. 
La Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 19. 
(Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)
1. 
Il trasferimento in una sede di lavoro, ubicata in diverso Comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. 
I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.
Art. 20. 
(Norma transitoria)
1. 
Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.
2. 
Nel medesimo termine di cui al precedente comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonchè alla Associazione, alle Unioni e alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni sindacali interessate.
3. 
La ripartizione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Capo V. 
NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Art. 21. 
(Trattamento di missione)
1. 
Le particolari categorie di dipendenti di cui all' art. 5, comma 7, della L.R. 8 maggio 1989, n. 29 , sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) 
attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) 
per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.
2. 
Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 8 maggio 1989 n. 29 , sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Art. 22. 
(Mobilità)
1. 
Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 , è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso (una tantum) a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
Qualifica funzionale 8a e superiori
L. 3.500.000
Qualifica funzionale 7a
L. 3.000.000
Qualifica funzionale 6a
L. 2.500.000
Qualifica funzionale 5a ed inferiori
L. 2.000.000.
2. 
Al personale trasferito dalle Regioni agli Enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell' art. 6 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso (una tantum) di importo pari a quello indicato nel comma 1.
Art. 23. 
(Copertura assicurativa)
1. 
In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. 
La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonchè di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. 
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. 
I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. 
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 24. 
(Diritto allo studio)
1. 
I permessi di cui all' art. 3 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29 , qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna Amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) 
ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) 
ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e postuniversitari la condizione di cui alla precedente lettera a).
2. 
Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. 
A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
4. 
Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, se necessario in sede di contrattazione decentrata.
5. 
Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. 
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 3 della L.R. 8 maggio 1989, n. 29 .
Art. 25. 
(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche)
1. 
In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) 
per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell' art. 20, della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 ; per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
[4]
b) 
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) 
riduzione del orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) 
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. 
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione congedo straordinario per motivi di famiglia di cui all' art. 19 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , per l'intera durata del progetto medesimo.
3. 
La Regione e gli Enti destinatari della presente legge dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Art. 26. 
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
1. 
In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) 
per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate il dipendente è considerato assente per malattia ai sensi dell' art. 20 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 ; per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) 
concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) 
riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) 
utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. 
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione del congedo straordinario per motivi di famiglia di cui all' art. 19 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , per l'intera durata del progetto medesimo.
3. 
La Regione e gli Enti destinatari della presente legge, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività lavorative dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 27. 
(Igiene e sicurezza sul lavoro)
1. 
L' art. 28 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , è integrato con le disposizioni che seguono:
a) 
il libretto sanitario di cui al comma 4 del citato art. 28 deve essere istituito anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;
b) 
la Regione e gli Enti destinatari della presente legge devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;
c) 
alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.
2. 
La Regione e gli Enti destinatari della presente legge provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
3. 
Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle Amministrazioni di cui al comma 2, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.
Art. 28. 
(Pari opportunità)
1. 
I comitati per le pari opportunità, di cui all' art. 7 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione e gli Enti destinatari della presente legge assicurano mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. 
I comitati presieduti da un rappresentante della Regione o degli Enti interessati sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 Serie Generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della Amministrazione Regionale o delle Amministrazioni degli Enti interessati.
3. 
In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) 
accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) 
flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) 
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
4. 
Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all' art. 7 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 .
Art. 29. 
(Direttive C.E.E.)
1. 
Rientra nelle competenze del comitato, di cui all'art. 28, la promozione di iniziative volte ad attuare le Direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Capo VI. 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 30. 
(Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale)
1. 
I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. 
(Tempi e procedure della contrattazione decentrata)
1. 
La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , con le integrazioni di cui ai commi che seguono.
2. 
Gli Enti e le loro Associazioni, di cui all' art. 21 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.
3. 
La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio .
4. 
All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti .
5. 
Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli Enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.
6. 
Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti .
7. 
Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 32. 
(Procedure di raffreddamento dei conflitti)
1. 
Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, è formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.
2. 
L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. 
La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.
4. 
Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.
5. 
Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi nn. 3 e 4 il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.
6. 
Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la Funzione Pubblica provvede, ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati ai sensi dell' art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Capo VII. 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 33. 
(Ordinamento professionale)
1. 
L'ordinamento professionale del personale della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 è disciplinato per aree di attività.
2. 
Le aree sono istituite ed articolate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali, con provvedimento della Giunta Regionale e con provvedimento dei competenti organi statutari per gli altri Enti.
3. 
Le disposizioni di cui all'art. 32 dell'accordo di comparto di cui all'art. 1 costituiscono linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
4. 
Nel caso in cui sia necessario, a seguito della definizione delle aree di attività, rivedere la definizione dei profili professionali, si provvede ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 . Qualora vengano individuate, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree e vengano istituiti i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.
5. 
All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono ai sensi dell' art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Art. 34. 
(Figure professionali)
1. 
Le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla presente legge sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1 ottobre 1990.
2. 
La Regione e gli Enti di cui all'art. 1, individuano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti i profili professionali dell'area informatica sulla base dei profili individuati nella tabella 3 allegata all'accordo di comparto di cui all'art. 1. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie di tali profili, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, la Regione e gli Enti di cui all'art. 1, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti della Regione e degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti.
3. 
In attuazione dei commi 1 e 2 la Regione e gli Enti di cui all'art. 1 provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione ed aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.
Art. 35. 
(Livello economico differenziato)
1. 
E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.
[5]
2. 
Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. 
Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 e di L. 1.900.000 annue lorde.
4. 
Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:
1a qualifica funzionale
25%
2a qualifica funzionale
25%
3a qualifica funzionale
45%
4a qualifica funzionale
60%
5a qualifica funzionale
30%
6a qualifica funzionale
60%
7a qualifica funzionale
20%.
5. 
Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non è attribuito al personale di cui all'art. 43, comma 2, nonchè al personale di cui all'art. 34, comma 1. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.
[6]
Art. 36. 
(Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato)
1. 
I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.
2. 
La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminanti in sede di contrattazione decentrata.
3. 
Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico e attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorchè la selezione sia terminata successivamente.
4. 
Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.
Capo VIII. 
DIRIGENZA
Art. 37. 
(Orario di servizio dei dirigenti)
1. 
L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. 
Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 38. 
(Indennità di funzione)
1. 
Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione della struttura o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
[7]
2. 
Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell' art. 30 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.
3. 
Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.
4. 
I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni sono determinati in via preventiva con apposito provvedimento amministrativo garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
5. 
Per la Regione e gli Enti ad essa strumentali il provvedimento amministrativo di cui al comma 4 è adottato dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la competente Commissione del Consiglio Regionale.
6. 
Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
7. 
La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall' art. 30, della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , comma 1, lett. c) ed e) nonchè gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.
Art. 39. 
(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)
1. 
I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. 
I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sono responsabili, in particolare dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
3. 
Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.
Art. 40. 
(Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi)
1. 
La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli artt. 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Regione e gli Enti destinatari della presente legge adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.
2. 
Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonchè i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.
Capo IX. 
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 41. 
(Nuovi stipendi)
1. 
I valori stipendiali annui lordi di cui all' art. 29 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 29, comma 3 e all' art. 30, comma 1, lettera c), della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , sono così stabiliti, a regime:
qualifica 1a
L. 6.081.000
qualifica 2a
L. 7.041.000
qualifica 3a
L. 8.181.000
qualifica 4a
L. 9.181.000
qualifica 5a
L. 10.521.000
qualifica 6a
L. 11.631.000
qualifica 7a
L. 13.631.000
qualifica 8a
L. 18.071.000
qualifica 1a dirigenziale
L. 25.211.000
qualifica 2a dirigenziale
L. 33.593.000
2. 
Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. 
Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica 1a
L. 152.000
qualifica 2a
L. 190.000
qualifica 3a
L. 265.000
qualifica 4a
L. 310.000
qualifica 5a
L. 355.000
qualifica 6a
L. 386.000
qualifica 7a
L. 487.000
qualifica 8a
L. 592.000
qualifica 1a dirigenziale
L. 609.000
qualifica 2a dirigenziale
L. 820.000
4. 
Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica 1a
L. 715.000
qualifica 2a
L. 894.000
qualifica 3a
L. 1.240.000
qualifica 4a
L. 1.459.000
qualifica 5a
L. 1.668.000
qualifica 6a
L. 1.815.000
qualifica 7a
L. 2.290.000
qualifica 8a
L. 2.789.000
qualifica 1a dirigenziale
L. 2.867.000
qualifica 2a dirigenziale
L. 3.863.000
5. 
Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
qualifica 1a
L. 1.200.000
qualifica 2a
L. 1.500.000
qualifica 3a
L. 2.100.000
qualifica 4a
L. 2.450.000
qualifica 5a
L. 2.800.000
qualifica 6a
L. 3.050.000
qualifica 7a
L. 3.850.000
qualifica 8a
L. 4.990.000
qualifica 1a dirigenziale
L. 5.130.000
qualifica 2a dirigenziale
L. 6.912.000
6. 
Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 42. 
(Retribuzione individuale di anzianità)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
qualifica 1a
L. 198.000
qualifica 2a
L. 216.000
qualifica 3a
L. 234.000
qualifica 4a
L. 267.000
qualifica 5a
L. 312.000
qualifica 6a
L. 330.000
qualifica 7a
L. 384.000
qualifica 8a
L. 518.000
qualifica 1a dirigenziale
L. 672.000
qualifica 2a dirigenziale
L. 840.000.
2. 
Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. 
Gli importi di cui commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' art. 33 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 .
Art. 43. 
(Trattamento economico accessorio)
1. 
L'indennità di cui all' art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1 ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta, con le modalità di cui al suddetto art. 30 in via alternativa per direzione di struttura o al personale laureato professionale in posizione di staff.
2. 
Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1 ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000 annue lorde.
3. 
Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2 le indennità di cui all' art. 30, comma 1, lettera a) della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , sono incrementate di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.
4. 
Al personale docente dei Centri di Formazione Professionale della Regione che svolga attività di insegnamento, in aula o laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, ai sensi del comma 6 dell'art. 41 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , compete una indennità di L. 850.000 Lorde annue a decorrere dal 1 ottobre 1990.
Art. 44. 
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. 
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. 
In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge-quadro 29 marzo 1988, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente art. 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 45. 
(Indennità di rischio da radiazioni)
1. 
Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecento mila.
2. 
La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. 
Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita Commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dal Capo del personale dell'Amministrazione interessata; tale Commissione, ove necessario, per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. 
L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 del presente accordo.
Capo X. 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 46. 
(Assenze obbligatorie)
1. 
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Art. 47. 
(Disposizioni particolari)
1. 
L'indennità di reperibilità di cui all' art. 30, lettera g) della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 , non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Art. 48. 
(Norma finale di rinvio)
1. 
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni di cui alla L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 .
2. 
Per gli I.A. C.P. del Piemonte e per il Consorzio tra gli I.A. C.P. del Piemonte restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le norme derivanti dal precedente accordo nazionale di lavoro relativo al biennio 1982/1984 nonchè dall'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti del comparto di cui all' art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 .
Art. 49. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1990, che verranno, se necessario integrati con apposito provvedimento legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 23 aprile 1990
Vittorio Beltrami

Allegato A 

ALLEGATO: TABELLA N. 1

Conduttore di macchine operatrici complesse - qualifica 5a.

Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica 5a qualifica.

[8]

Note:

[1] L'art. 6 della l.r. 12/1992 dispone che qualsiasi effetto, determinatosi nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge stessa, in conseguenza degli errori materiali presenti agli artt. 2, 3, 4 e 5, è da ritenersi nullo.

[2] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 1992.

[3] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 1992.

[4] La lettera a del comma 1 dell'articolo 25 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 1992.

[5] Il comma 1 dell'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 del 1992.

[6] Il comma 5 dell'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 del 1992.

[7] L'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 22 dispone l'interpretazione autentica di questo comma

[8] Nell'allegato A le parole "Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli - qualifica 4a" sono state sostituite dalle parole "Conduttore di macchine operatrici complesse - qualifica 5a." ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 del 1992.