Legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1990  ( Versione vigente )
"Determinazione delle tasse per le concessioni di riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria".
(B.U. 24 gennaio 1990, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il numero d'ordine 14 della tariffa allegata alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito: "
Concessione di costituzione di:
Tassa di rilascio
Tassa annuale
1) azienda faunistico-venatoria per ogni ettaro
L. 2.488
L. 2.488
2) centro privato di produzione selvaggina
L. 346.000
L. 346.000
Nota: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni L. 100 di tassa è dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.La concessione ed il rinnovo sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte ad un decimo per quelle situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi
".
Art. 2. 
1. 
Le modificazioni apportate dall'art. 1 della presente legge hanno effetto dal 25 dicembre 1986, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art. 57, 2° comma, della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 , nella parte in cui determina in L. 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, con sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 16 dicembre 1986.
Art. 3. 
1. 
Non sono applicabili le sanzioni previste dall' art. 6, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei concessionari di aziende faunistico-venatorie qualora il versamento delle tasse previste dall'art. 1 della presente legge, relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, sia effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Relativamente all'anno 1990, eventuali pagamenti insufficienti, rispetto all'importo fissato dall'art. 1, già effettuati dai concessionari al momento dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere integrati entro 30 giorni da tale data, senza applicazione di sanzione.
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 gennaio 1990
Vittorio Beltrami