La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 65 del 1995.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 65 del 1995.
[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 65 del 1995.
[4] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 65 del 1995.
[5] La lettera c del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 2006.
[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.
[7] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.
[8] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 65 del 1995.
[9] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 65 del 1995.
[10] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 65 del 1995.
[11] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 65 del 1995.
[12] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 65 del 1995.
[13] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 65 del 1995.
[14] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 65 del 1995.
[15] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 65 del 1995.
[16] Il comma 13 dell'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 38 del 1998.
[17] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 65 del 1995.