Legge regionale n. 27 del 11 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 , concernente la programmazione degli Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica".
(B.U. 24 aprile 1990, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 "Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica" è rifinanziata per il biennio 1990-91, con le modifiche indicate agli articoli successivi.
Art. 2. 
(Modalità per la richiesta di finanziamenti)
1. 
All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi: "
5.
I Comuni, ai sensi della L.R. 21 marzo 1984, n. 18 , presentano le domande alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno mediante scheda del programma operativo delle opere e degli interventi pubblici; copia della scheda deve essere trasmessa entro la stessa data all'Assessorato regionale al Turismo corredata dalla documentazione di cui al comma 1.
6.
Gli altri Enti pubblici presentano le domande all'Assessorato regionale al Turismo entro il 31 luglio di ogni anno corredate dalla documentazione di cui al comma 1
".
Art. 3. 
(Interventi straordinari per il mancato innevamento)
1. 
Sono concessi per l'anno 1990 a chiunque eserciti attività di interesse turistico contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile per la realizzazione nelle località montane di sport invernali colpite dalla mancanza totale o parziale di neve nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90 di interventi finalizzati a migliorare la fruibilità delle strutture turistiche nelle località stesse nella stagione invernale ed ad ampliarne il periodo di utilizzo settimanale e stagionale, nonchè a favorire una attività turistica bistagionale.
2. 
Negli interventi di cui al comma precedente rientrano in particolare la costruzione e il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi e il miglioramento delle piste da sci, compresi gli impianti e le strutture direttamente funzionali al loro esercizio.
Art. 4. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
L'art. 12 è sostituito dal seguente articolo: "
1.
Sono escluse dai finanziamenti previsti dalla presente legge le opere che hanno ottenuto l'agibilità o abitabilità anteriormente al 1° maggio 1987 e gli acquisti anteriori a tale data.
2.
Per l'anno 1990 le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa
".
Art. 5. 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale, dei contributi sugli oneri di urbanizzazione e dei contributi attualizzati in relazione ai mutui, la Regione fa fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 , del bilancio pluriennale 1989-91 dello Stato in base al riparto stabilito ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.
2. 
Le somme assegnate dallo Stato ai sensi della legge 217/83 saranno iscritte nel capitolo n. 975 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1990; nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 saranno conseguentemente iscritte somme di importo pari a quelle assegnate dallo Stato nel capitolo che sarà appositamente istituito con la denominazione "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'offerta turistica per il biennio 1990-91".
3. 
Per la concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento è autorizzata per il 1990 una spesa di L. 1.000.000.000 cui si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del cap. 12600 del bilancio 1990.
4. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi in conto capitale per gli interventi straordinari per il mancato innevamento".
Art. 6. 
(Modifiche al programma di intervento)
1. 
Al programma regionale degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
 
1. Il programma ha validità per il biennio 1990-1991;
 
2. All'obiettivo 5 "
Turismo rurale e agriturismo
" sono soppresse al punto 2 le lettere b), c), d) e al punto 3 le lettere b), c), d).
 
3. Il riparto programmatico delle disponibilità finanziarie di cui al capo V è così ridefinito per il biennio 1990-91:
 
- Obiettivo 1. Ammodernamento e adeguamento della struttura ricettiva 5%
 
- Obiettivo 2. Turismo montano 47%
 
- Obiettivo 3. Turismo lacuale Cusio e Verbano 12%
 
- Obiettivo 4. Turismo termale e idropinico 11%
 
- Obiettivo 5. Turismo rurale 3%
 
- Obiettivo 6. Turismo naturalistico e culturale 5%
 
- Obiettivo 7. Turismo congressuale e d'affari 12%
 
- Obiettivo 8. Turismo sociale 5%.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1990
Vittorio Beltrami