Legge regionale n. 24 del 09 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso". [1]
(B.U. 18 aprile 1990, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 7 del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società costituite, ed in attività da almeno 60 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere .
[2]
2. 
A tali fini la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico .
[3]
Art. 2. 
(Contributi)
1. 
Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale per:
a) 
la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l'attività sociale;
a bis) 
le spese tecniche riferite agli interventi di cui alle lettere a), b bis) e b ter);
[4]
b) 
rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività sociale.
b bis) 
la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, la creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano un'attinenza diretta con l'attività delle SMS;
[5]
b ter) 
la realizzazione e la gestione in comune da parte di più SMS di strutture connesse con le loro attività.
[6]
2. 
I contributi di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere richiesti in misura dell'80 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. I contributi di cui alla lettera a bis) del comma 1, possono essere richiesti nella misura del 50 per cento del costo del progetto. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere concessi in misura massima dell'80 per cento dell'investimento e delle spese sostenute.
[7]
3. 
(...)
[8]
3 bis. 
Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 5 punti percentuali, su prestiti per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e costruzione degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposito accordo con gli Istituti di Credito. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato.
[9]
3 ter. 
Gli enti locali possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, concorrendo alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della SMS.
[10]
Art. 3.[11] 
(Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove, sulla base dell'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte, l'istituzione del ''Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso '.
2. 
Il Centro svolge un ruolo promozionale e di sostegno per le seguenti finalità:
a) 
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle SMS esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
b) 
costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese in particolare e del Mutualismo nel suo complesso;
c) 
costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
d) 
organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino ed inventariazione;
e) 
organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
f) 
attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;
[12]
g) 
celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
h) 
manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
h bis) 
studio e promozione di attività, di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS;
[13]
h ter) 
promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.
[14]
Art. 4. 
(Modalità di richiesta dei contributi)
1. 
I contributi di cui all'art. 2 devono essere richiesti alla Regione Piemonte direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, inviando, oltre a tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, la seguente documentazione:
[15]
a) 
per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), copia del progetto approvato dai competenti uffici comunali e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
[16]
b) 
per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
c) 
(...)
[17]
1 bis. 
Per la richiesta di contributi di cui all'articolo 2, comma 3 bis, valgono i tempi e la documentazione di cui al comma 1, prevedendo nella documentazione anche la dichiarazione di disponibilità di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento per la realizzazione dell'intervento e le relative condizioni di prestito.
[18]
Art. 5. 
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. 
I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:
a) 
del 50 per cento ad avvio dei lavori o secondo quanto richiesto con specifico provvedimento regionale;
[19]
b) 
del 50 per cento a presentazione di tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
[20]
2. 
L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
2 bis. 
I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta regionale con successiva deliberazione.
[21]
Art. 6. 
(Articolo finanziario)
1. 
Sono istituiti i seguenti capitoli:
 
"Spese per il funzionamento e lo svolgimento di attività del Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso" con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 30.000.000;
 
"Contributi alle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative ex S.O.M.S. per ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili e per interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario e per gli arredi" con uno stanziamento di competenza di cassa per il 1990 di L. 50.000.000.
2. 
Agli stanziamenti di cui sopra si fa fronte con una riduzione di L. 30.000.000 dello stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11753 del bilancio di previsione per il 1990 e di L. 50.000.000 sullo stanziamento di competenza di cassa di cui al cap. 11785 del bilancio di previsione per il 1990.
3. 
Per gli esercizi successivi al 1990 gli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con il presente articolo, saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. 
Il Presidente è autorizzato a disporre con decreto le opportune variazioni necessarie.
5. 
Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di lire 500.000.000 e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributo per il pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli Istituti di Credito alle SMS e cooperative ex SMS.
[22]
6. 
Alla copertura finanziaria della spesa si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio.
[23]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 1990
Vittorio Beltrami

Note:

[1]

[2] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole " ed i cittadini in genere" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi " sono state sostituite dalle parole "degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonchè la promozione di iniziative di carattere mutualistico " ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 82 del 1996.

[4] La lettera abis) del comma 1 dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2018.

[5] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[6] La lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 82 del 1996.

[7] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2018.

[8] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2018.

[9] Nel comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 24/1990 dopo le parole "le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando", le parole "apposita convenzione" sono state sostituite dalle parole "apposito accordo" e le parole "entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2018.

[10] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2018.

[11] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 82 del 1996.

[12] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2018.

[13] La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2018.

[14] La lettera h ter) del comma 2 dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2018.

[15] Nel comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "mediante deliberazione, inviando" sono inserite le seguenti: ", oltre a tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, "ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2018.

[16] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "dalla Commissione Edilizia del Comune interessato" sono state sostituite dalle parole "dai competenti uffici comunali" ad opera del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2018.

[17] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2018.

[18] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 82 del 1996.

[19] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2018.

[20] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2018.

[21] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 82 del 1996.

[22] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.

[23] Il comma 6 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 82 del 1996.