La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[2] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[3] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[4] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[5] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[6] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[7] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[8] Nell' alinea del comma 2 dell'articolo 7 la lettera "c)" è stata aggiunta ad opera del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[9] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.
[10] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 40 del 1995.