La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 1996.
[2] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 37 del 1996.
[3] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 1996.
[4] Il comma 4 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 37 del 1996.
[5] Per le domande di autorizzazione allo scarico si veda quanto disposto dal Capo II della l.r. 37/1996
[6] Nel comma 3 dell'articolo 15 le parole "L'autorità competente al controllo può prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa." sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 del 2003.
[7] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 37 del 1996.
[8] L'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 37 del 1996.
[9] Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui a questo comma si veda il Capo III della l.r. 37/1996
[10] Nell'allegato B i limiti di accettabilità del Parametro Cromo VI sono stati sostituiti ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 66 del 1994.