"Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali."
(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi stabiliti nella tariffa allegata alla
legge regionale 6 marzo 1980, n. 13
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20%. Nella stessa misura è aumentata la tassa di abilitazione all'esercizio professionale prevista dall'
art. 1 della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1
.
2.
Gli importi derivanti dagli aumenti sopra indicati sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale delle tasse o contributi.
3.
L'aumento di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991.
Art. 2.
1.
Il numero d'ordine 6 della tariffa allegata alla
legge regionale 6 marzo 1980, n. 13
, è sostituito come da Allegato 1.
Art. 3.
1.
Per l'anno 1991, in attuazione dell'
art. 5 della legge 158/90
l'ammontare della tassa automobilistica regionale è determinata in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale.
Art. 4.
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 1990
Gian Paolo Brizio
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1990 entrata in vigore nella stessa data.