Legge regionale n. 51 del 24 aprile 1990  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce".
(B.U. 09 maggio 1990, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Fondo Toce.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, incidente sul Comune di Verbania, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. 
Con la redazione del Piano naturalistico di cui al successivo art. 6, comma 2, possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.
3. 
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Fondo Toce".
4. 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce sono specificate secondo quanto segue:
a) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali e ambientali dell'area, con particolare riferimento alle zone umide ed agli ecosistemi che le caratterizzano;
b) 
organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici e ricreativi;
c) 
consentire il normale svolgimento delle attività agricole e selvicolturali che si svolgono nell'area sottoposta a tutela.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
1. 
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente che gestisce il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago.
2. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è integrato con un rappresentante del Comune di Verbania.
3. 
L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce con lo stanziamento di cui al capitolo 8060 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
4. 
La denominazione del capitolo 8060 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e conseguentemente cosi modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce ".
5. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 
(Norme generali di salvaguardia)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave;
b) 
esercitare l'attivita venatoria;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita agricola;
e) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole presenti sul territorio o della fruibilità della Riserva;
f) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Gli edifici e le strutture relativi ad attività produttive e turistiche esistenti possono essere oggetto di adeguamenti funzionali e di opportune riconversioni d'uso, previa autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 .
2. 
Il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell' art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.
3. 
Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all' art. 12 della legge regionale n. 57/79 e successive modificazioni.
3 bis. 
La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell'ente di gestione.
[1]
Art. 7. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), primo comma, dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b), primo comma, dell'art. 6 della presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d) e f), primo comma, del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lett. e) e g), primo comma, dell'art. 6 della presente legge comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all' art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
6. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
8. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale, previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 , integrato da n. 2 guardia-parco, da inserirsi nella 5a qualifica dell'organico dell'Ente.
Art. 9. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e affidata:
a) 
al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione;
b) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.
Art. 10. 
(Entrate)
1. 
I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 7 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 11. 
(Norme transitorie)
1. 
Il rappresentante di nomina del Comune di Verbania di cui al comma 2 dell'art. 5 e nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 24 aprile 1990
Vittorio Beltrami

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2004.